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Conto Termico 3.0

Più Pompe di Calore nel Conto Termico: il Dietrofront del GSE

By Ing Enrico Rovere  Published On 14 Ottobre 2026
Impianti con Più Pompe di Calore: Calcolo Incentivo, Documenti e Regole Imprese nel Dietrofront Ufficiale del GSE

🎙️
Novità Audio • Ing. Enrico Rovere (Episodio 05)

Proviamo anche questa novità: per chi è spesso in viaggio o in cantiere, l’articolo è disponibile in formato audio, letto da una voce sintetica ad alta fedeltà. Fammi sapere cosa ne pensi!

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⚡

Punti Chiave del Riscontro Ufficiale GSE

  • La clamorosa svista iniziale del GSE: In un primo riscontro a un interpello formale, l’Assistenza Tecnica del GSE ha sostenuto che il calcolo dell’incentivo andasse eseguito “per singolo generatore e poi sommato, applicando il coefficiente più alto sotto i 35 kW”. Una risposta che contrastava apertamente con il testo delle Regole Applicative.
  • Il dietrofront ufficiale su Ci e Durata: Messo alle strette con i commi precisi (paragrafo 9.9.3), il GSE ha corretto il tiro smentendo se stesso: per le pompe di calore sia il coefficiente di valorizzazione (Ci) sia la durata dell’incentivo (2 o 5 anni) si determinano sulla somma delle potenze dei generatori della medesima tipologia.
  • Soglie documentali e progettuali di centrale: L’obbligo di asseverazione per potenze superiori a 35 kW e della relazione tecnica di progetto per potenze pari o superiori a 100 kW si riferisce alla potenza complessiva installata e non alla taglia della singola macchina modulare.
  • Avvio lavori imprese post-Modello 4: Per i soggetti ammessi del Titolo V (imprese ed ETS economici), subito dopo l’invio della richiesta preliminare è consentito l’avvio formale dei lavori, senza dover attendere alcuna comunicazione di presa d’atto dal GSE.
  • Diagnosi energetica e APE (Soglia 200 kW): La verifica per l’obbligo di diagnosi energetica ante-operam e APE post-operam (Titolo III) guarda unicamente la potenza dell’impianto preesistente (ante-operam). Se la vecchia caldaia è inferiore a 200 kW, l’adempimento non è dovuto.
  • La trappola del potenziamento e delle medesime utenze: L’incremento di potenza oltre il 10% è ammesso solo per sottodimensionamento storico dell’impianto rispetto ai volumi originali. Se giustificato con ampliamenti volumetrici, la pratica decade per violazione del vincolo di “sostituzione”.

Vuoi verificare subito la combinazione corretta di coefficiente, durata e documenti per il tuo impianto multi-generatore?

🚀 Calcola l’Incentivo con il Simulatore Conto Termico 3.0

Chi lavora quotidianamente sul Conto Termico 3.0 (D.M. 7 agosto 2025) conosce fin troppo bene una dinamica snervante: invii un quesito formale all’Assistenza Tecnica del GSE per avere certezza su un’interpretazione normativa e la prima risposta che ricevi è sbrigativa, generica o perfino clamorosamente errata rispetto al testo delle stesse Regole Applicative.

È esattamente ciò che è accaduto di recente su una pratica di particolare complessità tecnica nel settore terziario: un intervento di sostituzione integrale di una centrale termica esistente a servizio di un edificio privato adibito ad asilo nido, mediante l’installazione di più pompe di calore elettriche collegate in cascata / modulari.

In questo articolo esamino nel dettaglio questo scambio formale con il GSE. Vedremo come la prima risposta ufficiale abbia preso un abbaglio macroscopico, come la successiva replica tecnica abbia costretto il Gestore a smentirsi punto su punto, e perché il mio software CT Simulatore aveva già anticipato e implementato con precisione chirurgica queste logiche fin dallo scorso 9 marzo 2026.

1. Il Caso Studio: Sostituzione di Centrale Termica nel Terziario

I dati di partenza del progetto rappresentano un classico intervento su edificio terziario:

  • Soggetto Responsabile: Società privata iscritta al Registro delle Imprese (non iscritta al RUNTS, non cooperativa sociale);
  • Immobile: Di proprietà della società, categoria catastale B/5 (scuole, collegi, asili), adibito ad asilo nido privato;
  • Impianto preesistente: Caldaia a gas a servizio dell’intero edificio, con potenza nominale di circa 115 kW;
  • Nuovo intervento: Sostituzione integrale con n. 3 pompe di calore elettriche (aria/acqua o VRF) da circa 28 kW ciascuna, per una potenza complessiva di circa 84 kW a servizio delle medesime utenze termiche.

Di fronte a questa configurazione, il quesito rivolto al GSE ha toccato i tre nodi nevralgici: l’inquadramento del soggetto e l’avvio lavori, la soglia dei 35 kW in presenza di più generatori e l’obbligo di diagnosi energetica ed APE. Ecco il testo dell’interpello:

Estratto Interpello Tecnico — Quesito Iniziale

«1) Soggetto ammesso e procedura: chiediamo di confermare l’inquadramento come soggetto privato impresa su edificio terziario (Titolo V D.M. 7 agosto 2025) con richiesta preliminare (Modello 4) prima dell’avvio dei lavori; che progettazione e preventivi non costituiscano avvio lavori.

2) Soglia dei 35 kW in presenza di più generatori: Il par. 9.9.3 prevede 2 annualità per generatori ≤ 35 kW e 5 annualità oltre soglia, nonché l’individuazione di Ci “sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga”. Nel caso di più pompe di calore ciascuna ≤ 35 kW ma con somma > 35 kW, chiediamo di chiarire se Ci sia quello della fascia > 35 kW, se le annualità (2 o 5) si determinano sul singolo o sulla somma, e se le soglie documentali del par. 9.9.4 vadano riferite al singolo o alla somma.

3) Diagnosi energetica: con caldaia esistente da circa 115 kW, confermate che la soglia dei 200 kW si riferisce alla potenza dell’impianto preesistente e che per interventi Titolo III realizzati da un’impresa non si applica l’obbligo di APE ante/post del Titolo II?»

2. Il Primo Riscontro GSE: la Risposta che Genera Caos

La risposta fornita dal GSE su soggetto ammesso, avvio lavori e diagnosi energetica è stata corretta. Ma al punto 2, sul calcolo dell’incentivo, il Gestore ha scritto un’affermazione disarmante:

❌ La prima risposta dell’Assistenza GSE:
«La informiamo inoltre che il calcolo dell’incentivo viene effettuato per singolo generatore e poi sommato, quindi è corretto installare pompe di calore sotto i 35 kW per vedersi riconosciuto un coefficiente più alto. Mentre la verifica sul potenziamento viene effettuata con la somma delle potenze di tutti i generatori.»

Questa indicazione dell’operatore GSE era totalmente fuorviante. Applicare il coefficiente della fascia piccola (Ci = 0,15 €/kWht o 0,11 €/kWht) su ciascuna macchina di una centrale da 84 kW avrebbe generato un’anomalia contabile gravissima:

  • Violazione letterale del paragrafo 9.9.3: La norma delle Regole Applicative prescrive in modo inequivocabile che “il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga”.
  • Il paradosso della durata: Se consideri le macchine separate per prendere il Ci alto su 2 anni, ma poi il portale o l’istruttore applica le 5 annualità previste per l’impianto totale, l’incentivo finale raddoppia artificialmente; se viceversa il portale avesse imposto il Ci ridotto su 2 anni, l’incentivo sarebbe crollato del 60%.

3. Il Confronto con il Collega, la Replica Puntuale e la Smentita Formale del GSE

Ricevuto questo primo riscontro così contraddittorio, il collega che seguiva la pratica mi ha subito contattato per un parere tecnico. Ci siamo parlati e gli ho mostrato immediatamente come stavano davvero le cose: era una criticità interpretativa che io stesso avevo già affrontato e sviscerato a fondo mesi fa per lo sviluppo del mio software, implementando e blindando la logica corretta nel CT Simulatore già dal 9 marzo 2026.

Forte dei riferimenti normativi inoppugnabili che gli ho fornito, il collega ha predisposto una motivata controreplica formale all’Helpdesk del GSE, contestando punto per punto la risposta dell’operatore alla luce del comma 9.9.3 delle Regole Applicative e chiedendo la conferma definitiva: per le pompe di calore Ci, durata (2 o 5 annualità) e soglie documentali si determinano sulla somma delle potenze o sul singolo generatore?

A quel punto, riesaminata la questione alla luce delle puntuali contestazioni tecniche, il GSE ha dovuto correggere il tiro e smentire in via ufficiale la precedente indicazione del proprio operatore. Ecco il testo integrale del secondo riscontro:

✅ Il dietrofront ufficiale del GSE (Secondo Riscontro):

«1) Coefficiente Ci: i criteri di calcolo dell’incentivo specificano che, nel caso di interventi che prevedono l’installazione di più generatori della stessa tipologia (come due pompe di calore VRF), il coefficiente di valorizzazione dell’energia (Ci) deve essere individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;

2) Durata: le fonti confermano che si deve considerare la somma delle potenze dei generatori installati;

3) Documentazione: essendo la potenza totale superiore a 35 kW, è obbligatoria l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto dimensionamento del sistema rispetto ai fabbisogni reali dell’unità immobiliare e la rispondenza ai requisiti tecnici del Decreto;»

4. Analisi Tecnica: i 5 Nodi Operativi Chiariti Definitivamente

Punto 1 — Coefficiente Ci e Durata: l’Aggiornamento del 9 Marzo nel mio Simulatore

La correzione del GSE spazza via ogni dubbio interpretativo: per le pompe di calore e i sistemi ibridi, sia il coefficiente Ci sia la durata (2 o 5 rate annuali) sono determinati dalla somma complessiva delle potenze.

Questa scelta risponde a una perfetta coerenza economica della Tabella 9 dell’Allegato 2 del Decreto:

  • Per impianti ≤ 35 kW: Ci alto (es. 0,110 ÷ 0,150 €/kWht) erogato in 2 annualità;
  • Per impianti > 35 kW: Ci ridotto (es. 0,045 ÷ 0,060 €/kWht) erogato in 5 annualità.

Poiché (Ci basso × 5 anni) ≈ (Ci alto × 2 anni), la massa economica dell’incentivo complessivo rimane costante e proporzionata all’energia termica realmente prodotta dall’impianto. Se avessimo applicato il Ci basso su 2 annualità, il cliente avrebbe perso ingiustamente oltre la metà dell’incentivo spettante.

Proprio per questa ragione, già in data 9 marzo 2026 avevo aggiornato il motore di calcolo del mio CT Simulatore: per PdC e ibridi il sistema adotta automaticamente la somma delle potenze sia per Ci che per gli anni di erogazione, proteggendo il professionista da calcoli errati o troncamenti non dovuti. Avere oggi la conferma ufficiale scritta del GSE è la riprova della bontà della scelta fatta.

Punto 2 — Soglie Documentali di Centrale (> 35 kW e ≥ 100 kW)

Un errore frequente tra i progettisti è pensare che installando tre macchine da 28 kW non serva l’asseverazione del tecnico abilitato perché ogni singola unità è inferiore a 35 kW. Il GSE chiarisce: le soglie documentali del paragrafo 9.9.4 guardano la potenza totale della centrale termica:

  • Potenza totale > 35 kW: Obbligo di asseverazione del tecnico abilitato sul corretto dimensionamento dell’impianto rispetto ai fabbisogni reali dell’edificio e sulla rispondenza ai requisiti tecnici (per PdC tra 35 e 99 kW da conservare ed esibire su richiesta);
  • Potenza totale ≥ 100 kW: Obbligo di redazione e caricamento sul portale della Relazione Tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, corredata di schemi funzionali d’impianto.

Punto 3 — Avvio Lavori per Imprese e Modello 4

Per gli interventi realizzati da imprese ed ETS economici (Titolo V, art. 25 c. 3), è tassativo trasmettere la richiesta preliminare (Modello 4) prima dell’avvio dei lavori. Su questo tema, come ho già approfondito nei miei articoli dedicati sulla trappola del rigetto nella comunicazione preliminare e su cosa può variare tra preventivo e saldo a consuntivo, il GSE ha confermato due aspetti essenziali:

  • Cosa non costituisce avvio lavori: Progettazione, sopralluoghi, diagnosi energetica, raccolta preventivi e studi di fattibilità possono essere svolti e pagati prima dell’invio del Modello 4;
  • Quando si può iniziare: Non occorre attendere l’accettazione o la presa d’atto del GSE. Subito dopo l’invio telematico della richiesta preliminare è consentito l’avvio formale dei lavori e la sottoscrizione degli ordini vincolanti.

Punto 4 — Diagnosi Energetica e APE: la Soglia dei 200 kW

La soglia dei 200 kWt stabilita all’art. 15 del Decreto e al paragrafo 9.16 delle Regole Applicative per l’obbligo di Diagnosi Energetica ante-operam e APE post-operam (interventi Titolo III su intero edificio) si riferisce univocamente alla situazione ante-operam (potenza nominale al focolare o utile dell’impianto preesistente).

Nel caso in esame, con vecchia caldaia da 115 kW, né la diagnosi energetica né l’APE post-operam sono adempimenti obbligatori. Inoltre, per gli interventi del Titolo III realizzati da imprese non si applica il doppio APE (ante e post) tipico degli interventi di efficientamento sull’involucro (Titolo II).

Punto 5 — Potenziamento Oltre il 10% e Vincolo delle “Medesime Utenze”

Il GSE ha ribadito con severità un caposaldo del Conto Termico: il Titolo III incentiva unicamente la sostituzione di impianti esistenti a servizio delle medesime utenze.

Se la nuova potenza supera di oltre il 10% la potenza ante-operam, il potenziamento è ammesso solo ed esclusivamente se il vecchio generatore risultava insufficiente a coprire i fabbisogni della struttura nella sua volumetria originale, con specifica asseverazione e calcolo del carico termico UNI EN 12831. Dichiarare in relazione tecnica che l’impianto è stato potenziato perché l’edificio è stato ampliato comporta la decadenza immediata dell’incentivo, poiché i nuovi volumi costituiscono una nuova installazione non ammessa per i soggetti privati.

Come Gestisce Tutto Questo il CT Simulatore

Nel mio CT Simulatore non devi preoccuparti di ricordare a memoria queste eccezioni o rischiare contestazioni con il GSE:

  • Motore di Calcolo (per tutti gli utenti): il calcolo su più generatori applica in automatico il coefficiente Ci e le annualità corrette in base alla somma delle potenze dell’impianto;
  • Checklist Documentale Dinamica (funzionalità Premium Plus): si adatta istantaneamente richiedendo asseverazione o relazione tecnica in base alla potenza totale di centrale;
  • Modulo Diagnosi/APE (funzionalità Premium Plus): verifica autonomamente la potenza dell’impianto ante-operam segnalando quando l’obbligo dei 200 kW è realmente applicabile.

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Domande Frequenti (FAQ)

Se installo 3 pompe di calore da 20 kW, quante rate di incentivo ricevo?

Riceverai l’incentivo in 5 rate annuali (oppure in un’unica soluzione se l’importo totale spettante è pari o inferiore a 15.000 €). Essendo la somma delle potenze pari a 60 kW (superiore a 35 kW), sia il coefficiente Ci sia il numero di rate si calcolano sulla potenza aggregata dell’impianto (paragrafo 9.9.3 Regole Applicative).

Perché il GSE inizialmente risponde che il calcolo si fa sul singolo generatore?

Purtroppo capita molto spesso che i riscontri forniti dall’Helpdesk e dall’assistenza tecnica del GSE contengano errori e risposte frettolose che non tengono conto del testo esatto della norma. Quando si entra nel dettaglio normativo, infatti, il Conto Termico 3.0 ai paragrafi 9.9.3 e 9.10.3 stabilisce in modo inequivocabile la regola della somma delle potenze per Ci e durata per le pompe di calore.

Dopo aver inviato il Modello 4, posso firmare il contratto con l’installatore?

Sì. Come ribadito dal GSE, subito dopo la trasmissione della richiesta preliminare (Modello 4) è consentito l’avvio formale dei lavori e la firma del primo fermo impegno vincolante, senza necessità di attendere la risposta o presa d’atto del GSE.



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