Tutti i segreti ed i miei consigli per affrontare la richiesta di conto termico e detrazioni fiscali senza brutte sorprese.
Qui invece puoi scaricare direttamente il Testo Coordinato degli art 119 – 121 aggiornato al Decreto Aiuti stesso:
PS. quando scaricate testi coordinati ricordatevi sempre e comunque che non hanno valenza legale e di guardare la data di aggionamento
Come annunciato ecco qui il provvedimento, il modello di comunicazione, le istruzioni e le specifiche tecniche:
Qui link a due articoli:
👉Decreto sostegni ter in Gazzetta – Caos Cessione del credito – Sconto in fattura – Enrico Rovere
👉28/01/2022 – Cessione del credito e Sconto in fattura – Decreto “sostegni” ter e FAQ Agenzia delle Entrate – Enrico Rovere
Finalmente, quasi per la prima volta, si ragiona su orizzonti temporali che permettono programmazione!
Qui di seguito potete scaricare gli interpelli dell’agenzia delle entrate sempre aggiornati
Il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti viene confermato anche nel 2022, ma con aliquota al 60%.
Prorogati fino al 31 dicembre 2024 i seguenti bonus (art. 1, commi 37, 38):
Prorogati fino al 31 dicembre 2023 :
Viene istituito un credito d’imposta, ai fini dell’IRPEF, per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze definirà le modalità attuative. Le risorse finanziarie stanziate sono pari a 3 milioni di euro per il 2022.
Le novità principali sono le seguenti che approfondiremo e che porterenno all’aggiornamento anche delle pagine dedicate agli altri bonus.
Superbonus 110%.
Ferma restando la scadenza del 30 giugno 2022, la maxi-detrazione viene prorogata:
– fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
– fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa;
– fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche: il Superbonus spetta per le spese sostenute.
Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in tutti i precedenti casi, il Superbonus è riconosciuto nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 (art. 1, comma 28, lettera f).
Il comma 43 chiarisce quali sono i fattori di conversione in energia primaria da applicarsi per la predisposizione degli attestati di prestazione energetica allegati all’asseverazione necessaria per fruire della detrazione del Superbonus.
Bonus facciate
Il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti viene confermato anche nel 2022, ma con aliquota al 60% (art. 1, comma 39).
Bonus edilizi
Vengono prorogati invece fino al 31 dicembre 2024 i seguenti bonus (art. 1, commi 37, 38):
– la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%, con limite di spesa a 96.000;
– l’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari;
– il sisma bonus “ordinario” (anche acquisti) al 50-70-75-80-85% (di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013);
– il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile, con spesa massima detraibile pari a 10.000 euro nel 2022 e a 5.000 euro nel 2023 e 2024;
– il bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (di cui all’art. 1, commi 12-15, legge n. 205/2017).
Sconto in fattura/cessione del credito e controlli
Vengono prorogate le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito (art. 1, comma 29):
– per gli anni 2022, 2023 e 2024 per eco e sisma bonus “ordinari”, bonus facciate e detrazione IRPEF 50% per le ristrutturazioni e la nuova detrazione per abbattere le barriere architettoniche;
– fino al 31 dicembre 2025 per il Superbonus.
Il comma 29 – riproducendo, con qualche novità, le disposizioni del D.L. 157/21 (che viene conseguentemente abrogato) – conferma, per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.
Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese gli interventi in edilizia libera (vedi allegato) e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il bonus facciate.
Viene precisato che spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili.
Per il 110%, invece, il visto di conformità viene richiesto anche nel caso in cui il Superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Il visto non sarà necessario se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Il comma 30 riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio, mentre i commi da 31 a 36 chiariscono i poteri dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dei controlli su Superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Bonus per sistemi di filtraggio acqua potabile
Prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile (art. 1, comma 713).
Il bonus – istituito dall’art. 1, commi 1087-1089 della legge di Bilancio 2021 – è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.
Il beneficio è riconosciuto fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
Credito d’imposta impianti fonti rinnovabili
Al comma 812 viene istituito un credito d’imposta, ai fini dell’IRPEF, per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Sarà un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze a definire le modalità attuative.
Le risorse finanziarie stanziate ammontano a 3 milioni di euro per il 2022.
Bonus investimenti 4.0
Viene prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (art. 1, comma 44). In particolare:
– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
– fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
– dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
– per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Fondo per l’efficienza energetica
Il comma 514 – intervenendo sull’art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 102/2014 – cambia la natura del Fondo nazionale per l’efficienza energetica da rotativa a mista e stabilisce che lo stesso possa provvedere anche all’erogazione di finanziamenti di cui una quota parte sia a fondo perduto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
L’incentivo sostiene interventi finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.
Le agevolazioni sono rivolte a imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata, ESCO e Pubbliche Amministrazioni.
Quando sarà disponibile sulla G.U. si potrà meglio valutarne i contenuti
In Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
Puoi scaricare il decreto cliccando qui
Il DL 59/2021 modifica l’articolo 119 del Decreto Rilancio cambiando le scadenze per le persone fisiche proprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, i condomìni e gli istituti autonomi case popolari. Le coperture per tutto ciò sono una quota consistente del Fondo da 30,64 miliardi di euro complementare al PNRR.
Ricordiamoci che per il Superbonus, la parte di spese sostenute nel 2022 è detraibile in 4 quote annuali di pari importo, anziché in 5, e sarà ancora possibile usufruire dell’istituto della cessione del credito o sconto in fattura fino al 31/12/2022.
📽 Video news – Superbonus 110% – Proroga – In Gazzetta Decreto 59/2021 – flash news
Il Consiglio UE ha ufficialmente confermato
Puoi scaricare il comunicato stampa cliccando qui
L’approvazione del Consiglio dell’Ue rende definitive le estensioni disposte dalla legge di bilancio 2021. Atteso e puntualissimo è arrivato il comunicato stampa che da ufficialmente il via libera ai primi esborsi previsti per la ripresa. Confermate, quindi, anche le tanti attese proroghe al superbonus 110% che erano state inserite all’interno della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
La legge di Bilancio 2021 era condizionata “alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea”.
📽 Video news – Superbonus 110% – L’ Europa dice si… breve bilancio della situazione proroghe e scadenze
La cessione del credito e lo sconto in fattura sono al momento previsti fino alla fine del 2022 (comma 7-bis, art. 121 del DL 34/2020: “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119”).
Quindi rispetto alle scadenze dell’agevolazione attualmente previste ( parliamo solo del superbonus in questo caso) rimangono scoperte solo le spese sostenute nel 2023, possibilità a oggi concessa solo agli IACP ed enti similari.
Video news – Superbonus 110% – Proroga cessione del credito e sconto in fattura – Si no per cosa?
Confermata la proroga per il Superbonus 110% prevista dal Decreto Rilancio ma non per tutti. Ecco le modifiche modifiche all’art. 119 del Decreto Rilancio:
Nessuna proroga è introdotta in relazione agli interventi effettuati dalle persone fisiche.In tal senso infatti vi è distinzione per le persone fisiche con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche: in questa circostanza vedi punto sucessivo…
Per tutte le altre persone fisiche il termine ultimo è invece fissato improrogabilmente al 30 giugno 2022 (termine soggetto all’approvazione del Consiglio UE, annunciata ma non ancora arrivata). Nessuna proroga anche per cooperative, Onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche.
Gli interventi effettuati dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.
Prima della modifica in oggetto la scadenza al 30 giugno 2022.
La novità è la proroga al 31 dicembre 2022 per i lavori effettuati da persone fisiche sugli edifici plurifamiliari con uno stato di avanzamento lavori del 60% al 30 giugno 2022.
Possono usufruire del bonus del 110% fino alla fine del 2022 senza le condizioni oggi vigenti. Il Decreto infatti dispone la proroga al 31 dicembre 2022 senza condizioni. Scompare infatti la condizione dello stato di avanzamento lavori.
Lo stanziamento consente di eliminare il vincolo del 60% dei lavori per fruire più a lungo del superbonus 110%. Il Decreto infatti dispone la proroga al 30 giugno 2023 senza condizioni. Anzi, se alla data del 30 giugno 2023 gli ex-IACP hanno effettuato lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
DOCUMENTAZIONE UFFICIALE RESA DISPONIBILE DA ENEA
Art. 119, comma 13, lettere a) e b) del DL Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i.)
Art. 13 DM Requisiti 6 agosto 2020
Intervento agevolato di coibentazione dell’involucro opaco disperdente
Allegato A, paragrafo 12, Decreto Requisiti (DM 6 agosto 2020)
Calcolo semplificato risparmio annuo energia
Documentazione richiesta per l’accesso al Superbonus 110%
Il superbonus 110% è una detrazione fiscale che è stata prevista per gli immobili di natura residenziale ad eccezzione di quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:
Detto questo possono fruire del superbonus 110% gli interventi realizzati da:
Gli interventi trainanti sono quelli:
Gli interventi trainati sono:
Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica possono trainare i seguenti interventi:
La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (sia ECO che SISMA) consente di portare in detrazione fiscale al 110% altre spese, sempre se effettuate congiuntamente, relative a: