Il recente decreto-legge n. 157 dell’11 novembre 2021 (c.d. “Decreto anti-frodi”), al fine di arginare possibili abusi, ha esteso ai bonus edilizi diversi dal Superbonus, tra cui il “Bonus facciate”, l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese, nei casi in cui il beneficiario intenda avvalersi di una delle predette opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
La presente check list fornisce una guida ai professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli interventi che danno diritto al “Bonus facciate”, utile per verificare la presenza della documentazione necessaria per l’apposizione del visto. Si evidenzia che essa, al pari delle check list già pubblicate per gli interventi che danno diritto al Superbonus, rappresenta uno strumento di supporto per il professionista di carattere generale che non può ritenersi comunque esaustivo circa i controlli da effettuare. Spetta infatti esclusivamente al professionista incaricato verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e che è necessaria ai fini della valida apposizione del visto di conformità.
Dopo la pubblicazione della legge di bilancio 2020, nella pagina che trovate QUI A QUESTO LINK , in attesa che l’Agenzia delle Entrate rilasciasse la guida, avevamo esaminato gli aspetti fondamentali della nuova detrazione denominata BONUS FACCIATE
Da oggi 15/02/2020 abbiamo quindi finalmente a disposizione:
→ la tanto attesa GUIDA scaricabile cliccando A QUESTO LINK
→ e la CIRCOLARE N. 2E scaricabile cliccando A QUESTO LINK
Con il seguente video girato proprio a cavallo dell’uscita della guida spero di portare una buona panoramica di quando ci aspetta per il 2020 su questo argomento esaminando in modo particolare gli aspetti tecnici che si legano all’ ECOBONUS ed ai REQUISITI MINIMI previsti per interventi di efficientamento energetico.
Lasciando li aspetti prettamente fiscali a chi di dovere
Piccola considerazione.
Senza fare tutto il solito pastrocchio italico a prescindere se è cosa buona o meno, bastava dire che la prececente Manutenzione Ordinaria condominiale passava dal 50% al 90% sulle prospicienze e, lo stesso, il cappotto passava da 65% al 90%. Sarebbe anche stato più chiaro il tutto ed anche che probabilmente il risparmio energetico frega poco a pochi. Mi vedo già alle assemblee dove spiegare all’incirca questa chiara situazione alla Sig.a Maria.
Allora signori il cappotto potrebbe andare al 65% con CESSIONE DEL CREDITO decennale a certi costi ma se contestuale alla ristrutturazione di impianto termico, spesa superiore ai 200mila euro allora anche al 65% con SCONTO IN FATTURA quinquennale a costi diversi. Su due o tre facciate si potrebbe avere il 90 anche solo pitturando, ma senza cessioni e sconti, e che gli infissi, anche quelli esterni, sono esclusi e vanno al 50 e forse quella ditta fa la cessione, o lo sconto, ‘A che costi?’ … ecc ecc
..sarà un bel cinema. Divertiamoci!
219. Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento all’imposta lorda pari al 90 per cento.
220. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.
224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.
Il “bonus facciate” è il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città.
Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti.
Può essere usufruito da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.
Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.
Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici.
Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
A differenza di altri benefici sulla casa, non è consentito cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli interventi.
Le esclusioni riguardano sostanzialmente:
− interventi ininfluenti dal punto di vista termico (non bene definiti se non la tinteggiatura)
− intervento di rifacimento di una piccola parte di intonaco (nelle percentuali definite sopra)
Il comma 220 riporta una dicitura sostanzialmente differente dal DM 26 giugno 2015 ossia:
(…) I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (…).
Il calcolo del 10% sembra riferito all’intonaco e non alla superficie disperdente totale, come se, nel caso avessi superfici senza intonaco queste non vadano considerate nella valutazione.
Inoltre base al DM 26 giugno 2015 nel caso di interventi che insistono sull’intonaco, la superficie di intervento da considerare nella valutazione del 10% risulta tutta la superficie di intervento, a prescindere dalla sua conformazione o finitura. Non posso escludere dai calcoli della superficie di intervento parti “che non rendono possibile interventi influenti dal punto di vista termico- se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio-”.
Le opere escluse dall’applicazione dei requisiti minimi di Legge sono sostanzialmente identificate dalla dicitura “ininfluenti dal punto di vista termico”, quindi l’intervento sull’intonaco non è considerato ininfluente se non nel caso di rifacimento di una piccola parte.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.2 /E del 14 febbraio 2020 e la guida “Bonus Facciate” introducono una modifica al calcolo della percentuale di intervento – si legge infatti che:
“[…] Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono possibili interventi influenti dal punto di vista termico – se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio – la verifica sul superamento del limite del 10% va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.”
Qui di seguito altri dubbi su certe interpretazioni
In Figura A il primo edifico ha una facciata esterna che da su suolo pubblico visibile da strada. Quindi tutta la facciata è “verde” ovvero ammessa al bonus facciate.Il secondo edifico con facciata intera ed esterna devrà la facciata “verde” ammessa al bonus facciate quella “rossa” no.
Ma se da una stradina che sale dietro sul monte vedo la facciata interna? Se la vedo tutta o in parte?!!!!
In Figura B in caso di visibilità parziale che si fa? La facciata interna “rossa” dell’edifico “1” è tutta visibile da strada o basta che sia parzialmente coperta dalla recinzione o da altro per no essere considerata “visibile”? La facciata interna “rossa” dell’edificio “2” è tutta visibile da strada oppure no?
La questione è che anche su questo argomento la definizione di “facciata esterna” dell’Agenzia delle Entrate non è univoca, non si capisce se il criterio riguarda la possibilità o meno di essere visibile e quanto visibile da strada o da suolo ad uso pubblico.
Infatti nella classica definizione di facciata rientrano “i parapetti delle terrazze e delle balconate che, da una parte, rappresentano la proiezione della proprietà individuale, consentendone godimento esclusivo e possibilità di affaccio e, dall’altra, si pongono come elementi esterni aventi un’attitudine funzionale legata al decoro dell’edificio, che è bene di godimento collettivo” (App. Salerno 16 marzo 1992, in Giur. merito 1994, 52).
Invece l’Agenzia delle Entrate nella Guida scrive che l’agevolazione riguarda “tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. […] Sono esclusi gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico”.
Ci sono evidentemente casi limite dove le facciate sono visibili ‘solo’ in parte (cioè non completamente). L’Agenzia delle Entrate, sotto questo aspetto, non ha fornito chiarimenti precisi, per cui ci sarà da attendere qualche ‘interpello’ in materia per avere un quadro più definito.
È possibile verificare la zona dell’edificio dal sito del Comune o chiedendo agli uffici Comunali il Piano di Governo del Territorio (PGT). Se è presente una zonizzazione differente, la Guida dell’Agenzia delle Entrate dice che è possibile riferirsi a zone assimilabili alle categorie A o B, specificando che:
“L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.”
La legge 160/2019 fa riferimento solamente alle zone A e B indicate nel Decreto ministeriale 1444/68. La circolare n. 2/E (14 febbraio 2020) dell’Agenzia delle Entrate non è bastata a eliminare i dubbi infatti individuare le zone non è facile.
Con la lettera prot. 4961 del 19 febbraio 2020, indirizzata a Comuni del Piemonte, il Ministero dei beni culturali ha precisato che il DM 1444/68 non obbliga i Comuni ad “applicare meccanicamente la suddivisione in zone e la conseguente denominazione ivi previste. Il decreto, invece, identifica zone omogenee al fine di stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, le altezze e le distanze tra gli edifici”.
Ne consegue che per beneficiare del Bonus Facciate è sufficiente “che gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte dal Dm 1444/68: un’informazione ricavabile proprio come quando le amministrazioni debbono applicare i limiti di densità edilizia (…)”.
Quindi per il Mibact “è evidente che nella maggior parte dei centri abitati per i cittadini non sarà necessario rivolgersi all’amministrazione locale per sapere in quale zone si trova l’immobile, potendo ricavare agevolmente tale informazione dagli strumenti urbanistici ed edilizi comunali”.
Secondo il Ministero la certificazione urbanistica deve essere richiesta solamente nei casi “verosimilmente limitati, in cui un Comune mai ha adottato un qualsiasi atto che abbia implicato l’applicazione del Dm 1444/68 nel proprio territorio. In tutte le altre ipotesi, infatti, la stessa guida non richiede specifici adempimenti e la ubicazione dell’immobile in area A o B, o equipollente in base agli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune, può facilmente essere accertata dai soggetti interessati”.
Invece, secondo l’Agenzia delle Entrate, come indicato sulla Guida e nella Circolare n 2/E, la certificazione urbanistica è necessaria per assimilare le zone dove sorge l’edificio alle zone A e B
“Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge n. 160 del 2019, per gli interventi finalizzati al recupero o restauro degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (c.d. bonus facciate).
In relazione a detta agevolazione la Guida predisposta dall’Agenzia delle entrate afferma che è possibile riferirsi a zone assimilabili alle categorie A o B in base alle risultanze delle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
Gli Onorevoli interroganti, evidenziano tuttavia che « in alcuni piani urbanistici predisposti dalle amministrazioni comunali non vi è alcun riferimento alle zone A o B sostituite invece da altre sigle», e, pertanto, chiedono di sapere se non si ritiene necessario « emanare quanto prima le tavole di raccordo, anche a seguito di un intervento di ricognizione urbanistica, in particolare nella regione Lombardia, volte ad individuare in maniera ufficiale le equipollenze delle zone che attualmente sono individuate in maniera differente ma che risultano comunque compatibili al fine di applicare il bonus facciate in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale ».
Al riguardo, si precisa che l’emanazione di tavole di raccordo finalizzate ad individuare le equipollenze delle zone A e B a quelle attualmente classificate con sigle differenti da parte degli enti locali esula dalle competenze dell’Amministrazione finanziaria.
Sarà cura dell’Amministrazione finanziaria valutare la spettanza dell’agevolazione in argomento sulla base delle peculiarità del caso concreto.”
La detrazione prevista dal bonus facciate è cumulabile con l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus)?
“Gli interventi ammessi al bonus facciate potrebbero rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio, entrambi già detraibili (articoli 14 e 16 del Dl n. 63/2013)”, risponde Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate. “Come precisato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/20, per le stesse spese il contribuente può usufruire di una sola detrazione.
Se, invece, si effettuano interventi sull’involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, si potrà usufruire di entrambe le agevolazioni a condizione che le spese riferite ai due diversi interventi siano contabilizzate distintamente e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Un caso di cumulabilità si ha, per esempio, quando nell’ambito dell’isolamento termico dell’involucro dell’intero edificio si realizzano sia interventi sulla parte opaca della facciata esterna, ammessi al bonus facciate, sia interventi di isolamento della restante parte dell’involucro, esclusi dal bonus facciate ma rientranti nell’ecobonus.
Infine, il bonus facciate non è cumulabile con la detrazione (prevista dall’art. 15, comma 1, lett. g del Tuir) che spetta a coloro che sono obbligati alla manutenzione, alla protezione o al restauro dei beni soggetti al regime vincolistico”.
ANIT ha presentato un interpello all’Agenzia delle Entrate chiedendo chiarimenti su:
– come considerare, ai fini delle spese da detrarre, le superfici di facciate parzialmente visibili da strada
– come interpretare correttamente e coerentemente con il DM 26/06/2015, il calcolo del 10% della superficie di rifacimento dell’intonaco rispetto alla superficie della facciata oggetto dell’intervento.
Un altro aspetto rilevante che secondo l’Associazione richiede un chiarimento definitivo da parte dei Comuni, riguarda l’individuazione delle zone territoriali omogenee A e B così come definite nel DM 1444/68.
A tale riguardo si sono succeduti diversi chiarimenti (la Circolare dell’Ufficio gabinetto Mibact n. 0004961 del 19/02/2020 e risposta del MEF).
ANIT ha inviato negli scorsi giorni una lettera ad ANCI per chiedere un confronto e un supporto a divulgare ai Comuni aderenti all’Associazione la proposta che in tutti quei Comuni in cui non c’è la divisione del territorio in zone territoriali omogenee, l’ufficio tecnico definisca una nota o una “legenda” ai propri strumenti urbanistici, in particolare nelle Norme Tecniche Attuative per raccordare le zone col D.M. 1444/68.
Vi rimando all’articolo del blog dal quale potete collegarvi alla mappa interattiva de Il Sole 24 Ore con indicati gli interventi agevolabili con il Bonus Facciate – Ecobonus – Bonus Casa
Se vuoi aprirla – clicca qui
L’ ENEA pubblica il Vademecum che però riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’ENEA, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che rispettino il D.M. 26 giugno 2015 “requisiti minimi” e abbiano valori di trasmittanza termica U(W/m2K) non superiori al minimo dei corrispondenti valori riportati in tabella 2 del D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010, e nell’appendice B del D.M. 26 giugno 2015 ”requisiti minimi”.
Se vuoi scaricarlo – clicca qui
Nel quesito 182 si richiedevano chiarimenti su come individuare e attestare le zone urbanistiche A e B nei comuni non provvisti di strumenti urbanistici e se fosse possibile ugualmente usufruire della detrazione con una attestazione da parte di un tecnico iscritto all’Ordine. L’Agenzia fa sapere che possono usufruire del bonus facciate gli edifici situati in zone che siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali A o B anche se denominate in maniera differente. Tali certificazioni urbanistiche devono però essere rilasciate dagli enti competenti e non da un ingegnere o architetto iscritti ai rispettivi Ordini professionali.
L’Agenzia delle Entrate risponde che essendo una detrazione dall’imposta lorda, non può essere utilizzata dai soggetti con redditi assoggettati esclusivamente a imposta sostitutiva o a tassazione separata.
Inoltre per gli interventi che si sovrappongono a quelli di riqualificazione energetica (ECOBONUS) ci si può avvalere di un’unica agevolazione, provvedendo agli adempimenti previsti dal DM 26/06/2015 “Requisiti minimi”.
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Se vuoi scaricare la numero 182- clicca qui
– accedono al bonus gli interventi realizzati sulle strutture opache verticali della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, che ricadano sull’involucro esterno visibile dell’edificio;
IN PIU’ il Bonus Facciate è ammesso anche nel caso in cui si opti per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie della facciata del fabbricato in condominio e per il trattamento dei ferri dell’armatura.
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Gli interventi ammessi al “Bonus facciate” possono in determinati casi rientrare anche tra quelli per la riqualificazione energetica dell’involucro edilizio agevolabili ai sensi dell’art. 14 del D.L. 63/2016 (“Ecobonus”), tra quelli di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16 del D.L. 63/2013 e dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (“Bonuscasa”), e anche tra quelli di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (“Superbonus 110%”).
Quando le spese per un intervento possano astrattamente rientrare in più di una agevolazione, va richiamato il principio generale in base al quale il contribuente può avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa (Si veda in proposito il punto 6 della Circolare 14/02/2020, n. 2/E).
Su tale caso, con l’Interpello 01/09/2020, n. 294 (allegato) l’Agenzia delle entrate ha inoltre chiarito che, in caso di intervento condominiale, ciascun condomino – per la parte di spesa a lui imputabile – può decidere se fruire del Bonus facciate o dell’Ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini. Ciò ovviamente a condizione che gli interventi rispettino i relativi requisiti richiesti e che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.
Nella comunicazione finalizzata all’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’amministratore del condominio dovrà indicare le due distinte tipologie di interventi e – per ciascuna tipologia – dovrà indicare le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito.
Nel caso in cui nell’ambito di uno stesso intervento alcune spese siano riconducibili ad un tipo di agevolazione ed altre spese ad un altro tipo di agevolazione, il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni (ovviamente, come detto, su spese diverse), a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione (Si veda in proposito il punto 6 della Circolare 14/02/2020, n. 2/E).
Ovviamente:
il presente Vademecum riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’ENEA, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che rispettino i requisiti richiesti.
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