Tutti i segreti ed i miei consigli per affrontare la richiesta di conto termico e detrazioni fiscali senza brutte sorprese.
Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, all’articolo 1 della legge 30 dicembre2020, n.178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1087, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:«31 dicembre 2023»;
b) al comma 1088, dopo le parole:« ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono inserite le seguenti: «e nel limite di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023».
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Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate di verificare l’esistenza nelle banche dati catastali delle unità immobiliari i cui dati identificativi sono riportati nella predetta
Comunicazione, con il presente provvedimento viene aumentato da 5 a 10 giorni il termine massimo previsto al punto 4.4 del citato provvedimento del 16 giugno 2021 per il rilascio, a seguito della presentazione della Comunicazione, della ricevuta che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto.
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È operativo il bonus acqua potabile. Dal primo al 28 febbraio è possibile comunicare le spese sostenute lo scorso anno, inviando il modello tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Dopo avere ricevuto l’ok, il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e agli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.
Per quanto riguarda invece le spese sostenute nel 2022 le comunicazioni andranno inviate nel 2023.
Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, la Legge di Bilancio 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 1° gennaio scorso, ha istituito credito d’imposta del 50% del delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di:
finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a
Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del bonus saranno stabiliti con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Articolo 1, commi da 1087 a 1089 della legge n. 178/2020 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023
1087. Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alle persone fisiche nonche’ ai soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attivita’ economica, a 1.000 euro per ciascuna unita’ immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attivita’ commerciale o istituzionale.Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alle persone fisiche nonche’ ai soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attivita’ economica, a 1.000 euro per ciascuna unita’ immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attivita’ commerciale o istituzionale.
1088. Il credito d’imposta di cui al comma 1087 spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
1089. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 1087, in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico.
Qui il link all’articolo dedicato mentre qui sotto potete scaricare la documentazione
Oggetto: Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Il bonus acqua potabile non va confuso con il bonus idrico, il contributo di 1.000 euro.
Qui il link all’articolo dedicato. con la domanda: