Tutti i segreti ed i miei consigli per affrontare la richiesta di conto termico e detrazioni fiscali senza brutte sorprese.
Vogliamo anche confermare che resteremo sull’argomento, per vedere se, anche nella nuova formulazione superstite, possano esservi spazi per opportunità.
Mi preme inoltre ricordare che questa pagina sarà in continua evoluzione ed aggiornamento e che quanto riportato risulta essere la valutazione personale del momento e che ovviamente potrà subire cambiamenti nel tempo grazie e soprattutto alla pubblicazione dei nuovi documenti per es dell’Agenzia delle Entrate.
L’art.10 viene sostanzialmente ABROGATO, rimanendo in vigore solo per interventi importanti che riguardino la ristrutturazione dell’intero stabile. Ad essere più precisi riguarda interventi con spesa superiore ai 200mila euro e classificati come “ristrutturazione di primo livello” ai sensi del D.M. 26 giugno 2015. (clicca qui per sapere che cos’è una ristrutturazione di primo livello)
Dal punto di vista del cliente, tra Sconto diretto art.10 e Cessione del Credito, le differenze sono minime.
Si tratta sempre di pagare solo una parte dell’importo fatturato, compensando il resto con la cessione del diritto alla detrazione decennale. Dal punto di vista del fornitore, le cose sono un po’ diverse, in quanto potrà utilizzare il credito acquisito solo in 10 anni, invece che i 5 previsti dall’art.10
Di conseguenza, cambierà anche l’attualizzazione del valore della transazione, in quanto saranno da scontare 10 anni di interessi passivi, invece che 5.
D’ora in poi, quindi, non parleremo più dello SCONTO DIRETTO previsto dall’art.10 del Decreto Crescita, ma solo dell’opportunità della CESSIONE DEL CREDITO, prevista e ampliata nelle forme e nelle possibilità dall’articolo 14 comma 2-sexies della legge 90 del 2013
La Cessione del Credito non si applica agli interventi relativi al Bonus Casa, nemmeno a quelli previsti dal comma H dell’art.16/bis del TUIR, ma solo agli interventi di Risparmio Energetico propriamente detto e definiti dalla legge 296/06, meglio specificata dall’art.14 della Legge 90/2013; quindi non è possibile utilizzare la Cessione del Credito, ad esempio, per i pannelli fotovoltaici.
Ecobonus, Bonus casa e Bonus Mobili vengono prorogati, alle stesse condizioni, per un ulteriore anno solare, fino al 31.12.2020
Non sono previsti inasprimenti nelle condizioni tecniche (trasmittanze, rendimenti ecc.)
Non si prevedono modifiche sostanziali nella parte operativa (dichiarazioni all’ENEA, ritenuta dell’8% ecc..)
Viene introdotto un nuovo BONUS FACCIATE, che copre fino al 90% della spesa sostenuta per il rifacimento o la manutenzione delle facciate dell’intero stabile.
Al di la di considerazioni personali sulla bontà o meno del provvedimento riportiamo alcune indicazioni in attesa anche qui di quelli che saranno sicuramente molti aspetti da chiarire nel tempo.
Il bonus facciate NON COPRE le parti trasparenti, quindi le finestra che insistono sulla facciata non possono godere del 90% ma solo del 65% (se l’intervento è condominiale) o del 50% (se l’intervento è del singolo condomino).
I commi da 219 a 224 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 stabiliscono la detraibilità dall’imposta lorda del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone.
L’articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968, prevede la definizione di zone territoriali omogenee.
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche’ altre disposizioni in materia di coesione sociale.