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Conto Termico 3.0

Contabilizzazione VRF e VRV nel Conto Termico 3.0

By ing_enricorovere  Published On 30 Giugno 2026
Contabilizzazione VRF e VRV nel Conto Termico 3.0
Logo Ing. Enrico Rovere
Metti il tuo incentivo al sicuro
📅 Giugno 2026
✍️ Ing. Enrico Rovere
🏷️ Conto Termico 3.0 / VRF e VRV
Contabilizzazione VRF VRV Conto Termico 3.0

📌 Punti Chiave dell’Articolo

  • Contabilizzazione Generale sopra i 200 kW: È obbligatoria per tutti gli interventi in Categoria III.A con potenza superiore a 200 kW, indipendentemente dal fatto che l’impianto sia autonomo o serva una pluralità di utenze.
  • Contabilizzazione Individuale (Ripartizione Spese): È richiesta in base al paragrafo 6.5 delle Regole Applicative per gli impianti centralizzati che servono più unità immobiliari e/o edifici.
  • Sistemi ad Espansione Diretta (VRF/VRV): Poiché non è tecnicamente possibile inserire misuratori di energia termica idronici (contacalorie), il GSE consente ufficialmente l’uso di sistemi di contabilizzazione indiretta.
  • Metodologie Ammesse: Installazione di misuratori elettrici MID-certified dedicati + calcolo basato su SCOP di progetto, oppure software di monitoraggio e ripartizione proprietari dei produttori che restituiscano un output termico.
  • Documentazione Obbligatoria: Per potenze ≥ 100 kW è necessaria la relazione tecnica con lo schema funzionale che evidenzi il posizionamento dei misuratori. Per i sistemi indiretti vanno fornite le prove dell’algoritmo di conversione e fotografie dei dati di energia termica visualizzati a display o esportati in foglio di calcolo.

Il corretto inquadramento della contabilizzazione vrf per i sistemi ad espansione diretta (tipo VRF/VRV) è un tema molto dibattuto. Questo argomento è tra i più complessi del Conto Termico 3.0 (regolato dal D.M. 7 agosto 2025). Il quesito sorge spontaneo: in assenza di un fluido termovettore idronico su cui installare i classici contacalorie ad ultrasuoni conformi alla norma EN 1434, come si assolve a questo obbligo normativo?

Analizziamo la normativa di riferimento e le risposte dell’Assistenza Clienti del GSE a quesiti specifici. Questa documentazione è riportata sotto integralmente per chiarezza. Emergono due binari normativi distinti per l’obbligo di misura, con regole proprie.

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⚖️ Le Due Tipologie di Contabilizzazione Obbligatoria

Molti tecnici tendono a fare confusione tra i requisiti di misura dell’energia, ritenendo che la contabilizzazione sia necessaria solo in caso di impianti condominiali o plurifamiliari. In realtà, nel quadro del Conto Termico, dobbiamo distinguere nettamente due contesti con logiche differenti:

1. La Contabilizzazione per Monitoraggio (Potenza Complessiva > 200 kW)

Questo obbligo prescinde completamente dal numero di unità immobiliari servite. Come confermato dal GSE in un riscontro ufficiale all’assistenza clienti inviato a un collega, il superamento della soglia dei 200 kW termici nominali complessivi per impianti in Categoria III.A (pompe di calore) fa scattare l’obbligo di misura. Questa misura serve per il monitoraggio della producibilità energetica da fonte rinnovabile.

Questo obbligo vale quindi sia per l’impianto autonomo a servizio di una singola fabbrica industriale sia per l’impianto centralizzato di un condominio. Il Soggetto Responsabile ha l’obbligo di comunicare periodicamente al GSE le misure dell’energia termica annualmente prodotta dall’impianto.

⚠️ Il Paradosso della Trasmissione Telematica (Esempio Reale Controlli GSE)

Sebbene sia le regole del vecchio CT 2.0 che quelle del nuovo CT 3.0 specifichino che il Soggetto Responsabile debba trasmettere per via telematica i dati di consumo, il GSE non ha mai pubblicato le istruzioni operative né implementato alcuna sezione dedicata sul portale per effettuare questo invio.

Ad oggi, l’invio non è tecnicamente possibile. Tuttavia, commettere l’errore di non installare i misuratori confidando in questo vuoto del portale è rischiosissimo: in caso di controlli o verifiche da parte del GSE (situazione che abbiamo affrontato direttamente in cantiere sul CT 2.0), i verificatori richiedono formalmente l’esibizione di tutta la documentazione. Inclusi lo schema asseverato, il posizionamento fisico dei contatori MID, l’algoritmo di calcolo indiretto dello SCOP e i log/registri delle letture. Non farsi trovare pronti con questa documentazione comporta la decadenza immediata dell’incentivo.

2. La Contabilizzazione Individuale per Ripartizione Spese (Centralizzati Multi-Utente)

Questo requisito è definito al paragrafo 6.5 delle Regole Applicative del Conto Termico. Si applica agli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con sistemi centralizzati al servizio di più unità immobiliari e/o edifici. Lo scopo è esclusivamente quello di garantire un’equa ripartizione delle spese individuali in base all’energia effettivamente utilizzata da ciascun utente. Questo calcolo serve per la corretta ripartizione dei consumi e delle relative spese.

📊 Differenze tra Contabilizzazione Generale e Ripartizione

Per chiarire i dettagli applicativi, la tabella seguente riassume le caratteristiche distintive dei due obblighi di misura previsti dal Gestore dei Servizi Energetici:

Caratteristica Contabilizzazione per Monitoraggio (> 200 kW) Contabilizzazione Individuale (Ripartizione Spese)
Soglia di potenza Superiore a 200 kW termici nominali complessivi. Qualsiasi potenza (se impianto centralizzato).
Destinazione d’uso Sia impianti autonomi che centralizzati. Solo impianti centralizzati multi-utente.
Scopo principale Monitoraggio GSE e verifica producibilità FER. Equa ripartizione dei costi tra i condomini/utenti.
Metodo indiretto VRF Contatore MID + SCOP o supervisione produttore. Centralina con algoritmo di ripartizione termica del produttore.
Documenti da caricare Foto contatore, schema elettrico, relazione tecnica. Foto centralina, export kWh termici, descrizione algoritmo.

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Rimanete sintonizzati per l’imminente rilascio ufficiale.

📂 I Tre Chiarimenti Ufficiali del GSE: Trascrizioni Integrali

Di seguito riportiamo le domande e le risposte integrali scambiate con l’Assistenza Clienti del GSE che chiariscono l’applicazione pratica per i sistemi VRF/VRV ad espansione diretta.
Per agevolare la lettura, abbiamo ordinato i chiarimenti partendo dal precedente orientamento sul Conto Termico 2.0 (frutto di una mia richiesta diretta) fino ai più recenti ticket inviati dai colleghi per il Conto Termico 3.0.

📋 Chiarimento Storico CT 2.0 — Ripartizione & Espansione Diretta (Enrico Rovere)

Domanda (Ing. E. Rovere):

Con riferimento al paragrafo 6.5 per gli impianti centralizzati che non possono seguire la UNI 10200 (come i VRF), come vi comportate?

Risposta GSE:

“Gentile utente, l’obbligo deve essere assolto anche con metodi indiretti. Per pompe di calore aria/aria è necessario fornire:
– documentazione fotografica dei contatori elettrici assorbiti (marca e modello);
– l’algoritmo per il metodo indiretto (conversione elettrico/termico tramite stima COP/SCOP);
– in alternativa, sistemi proprietari del produttore, purché restituiscano energia termica e non solo ripartizione elettrica. Occorre evidenza dell’algoritmo tramite foto dei dati visualizzati a display o esportati.”

📋 Chiarimento CT 3.0 — VRF > 200 kW ed Energia Elettrica (Collega)

Domanda:

Per VRF > 200 kW industriali ad espansione diretta, basta installare misuratori di energia elettrica dedicati?

Risposta GSE:

“I sistemi VRF/VRV rientrano nella categoria III.A. Per potenze > 200 kW l’obbligo di contabilizzazione è tassativo. Il requisito fondamentale non riguarda la misura elettrica assorbita (input), ma la rilevazione dell’energia termica utile prodotta e resa all’edificio (output). Il Soggetto Responsabile deve trasmettere periodicamente le misure termiche annualmente prodotte.”

📋 Chiarimento CT 3.0 — Sistemi di Supervisione a BUS (Collega)

Domanda:

È efficace un sistema di contabilizzazione costituito da BUS collegato alle unità interne con algoritmo basato su pressioni, temperature e valvole?

Risposta GSE:

“Trattandosi di sistemi aria/aria a espansione diretta, la contabilizzazione viene effettuata in modalità indiretta:
1. È necessaria l’installazione di misuratori elettrici dedicati alle unità esterne.
2. L’energia termica viene ricavata moltiplicando l’energia elettrica per lo SCOP dichiarato in fase di domanda.
3. Il misuratore deve essere MID. Nella documentazione deve esserci relazione tecnica e schema funzionale. Il tecnico assevera la corretta installazione.”

🛠️ Come Operare in Pratica: Istruzioni Operative per i Progettisti

Dalla combinazione delle risposte ufficiali del GSE, possiamo definire una chiara procedura tecnica per asseverare e documentare la contabilizzazione termica nei sistemi VRF/VRV:

Caso A: Impianto con Potenza > 200 kW (Monitoraggio)

In questo caso, il progettista deve prevedere un sistema che calcoli o registri l’energia termica complessiva erogata dall’intero sistema di condizionamento. Le due modalità approvate sono:

  • Metodo Indiretto Semplificato: Si installa un contatore di energia elettrica (MID) dedicato esclusivamente all’alimentazione delle unità esterne del VRF. L’energia termica utile prodotta annualmente viene determinata tramite calcolo indiretto, moltiplicando i kWh elettrici misurati per lo SCOP stagionale dichiarato nella scheda tecnica allegata alla domanda di incentivo.
  • Sistemi di Monitoraggio del Produttore: Molti produttori forniscono centraline di supervisione che calcolano la potenza termica resa da ciascuna unità interna tramite algoritmi proprietari (basati sulla temperatura dell’aria, temperatura del refrigerante, apertura della valvola di espansione e frequenza del compressore). Questo dato cumulato (espresso in kWh termici) viene accettato dal GSE, purché visualizzabile o esportabile.

⚠️ Attenzione allo Schema Elettrico e Funzionale

È obbligatorio allegare alla pratica uno schema funzionale dell’impianto in cui sia chiaramente evidenziato il posizionamento del misuratore di energia elettrica a monte del generatore. Inoltre, nella relazione tecnica asseverata, il tecnico deve descrivere esplicitamente la metodologia di contabilizzazione adottata (indiretta tramite SCOP o tramite algoritmo del costruttore).

Caso B: Impianto Centralizzato Multi-Utente (Ripartizione Spese)

Se il sistema VRF serve più uffici di proprietari diversi, negozi o appartamenti all’interno dello stesso edificio, la contabilizzazione non deve limitarsi al dato complessivo, ma deve ripartire l’energia tra i singoli interni. In assenza di UNI 10200 applicabile:

  • Si utilizzano i sistemi di ripartizione e riallocazione dei consumi forniti direttamente dai costruttori del sistema VRF/VRV.
  • È fondamentale che il sistema di calcolo della centralina restituisca a display o in un foglio di calcolo il dato finale di energia termica (kWh termici) e non esclusivamente la percentuale di energia elettrica consumata. Il GSE richiede esplicitamente la stima dei rendimenti per convertire i consumi elettrici in calore utile erogato.

📸 Check-list dei Documenti da Caricare a Portale

Per non incorrere in preavvisi di rigetto, prepara sempre:

1. Foto del contatore elettrico dedicato alle unità esterne (con marca e modello visibili).

2. Foto della centralina di supervisione/monitoraggio del produttore.

3. Screenshot della schermata del software che mostra i dati di energia termica (o export Excel del registro letture).

4. Relazione tecnica descrittiva dell’algoritmo di calcolo indiretto firmata dal termotecnico.

❓ Domande Frequenti (FAQ)

La contabilizzazione è obbligatoria per un VRF di potenza pari a 120 kW in un impianto industriale autonomo?

No. Trattandosi di un impianto autonomo a servizio di una singola utenza e con potenza inferiore ai 200 kW complessivi, l’obbligo di contabilizzazione non sussiste. Inoltre, l’eventuale installazione volontaria di misuratori non rientra tra le spese ammissibili.

Posso usare un contatore elettrico non certificato MID per la misura indiretta?

No. Per garantire la precisione e l’affidabilità richieste dai controlli del GSE, tutti i misuratori installati devono essere conformi alle normative vigenti in materia di misura dell’energia, prediligendo dispositivi certificati MID.

Cosa si intende per trasmissione telematica delle misure per impianti superiori a 200 kW?

Le regole applicative prevedono che il Soggetto Responsabile debba trasmettere per via telematica i dati storici delle letture. Tuttavia, ad oggi (così come accadeva sul vecchio CT 2.0), il GSE non ha mai sviluppato lo strumento informatico sul portale per raccogliere tali misure. La trasmissione telematica è di fatto sospesa per impossibilità tecnica. Nonostante ciò, i dati devono essere registrati e pronti: in caso di controlli ed ispezioni GSE sul posto, i tecnici del Gestore esigono il registro delle letture e lo schema, e la loro mancanza causa il rigetto o la revoca dell’incentivo. La tenuta dati è essenziale per la sicurezza.

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