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Conto Termico 3.0

Comunicazione preliminare imprese CT3: cosa può cambiare tra preventivo e saldo? Il chiarimento GSE

By ing_enricorovere  Published On 14 Settembre 2026
Comunicazione preliminare imprese CT3: cosa può cambiare tra preventivo e saldo? Il chiarimento GSE
Logo Ing. Enrico Rovere Metti il tuo incentivo al sicuro


Dalla variazione di macchine e potenze allo slittamento della data di fine lavori, fino all’intoppo dell’APE non dovuto: un nuovo chiarimento ufficiale del GSE risponde ai dubbi operativi più spinosi.

📌 Hai già letto il quadro generale? Sulle regole base della comunicazione preliminare per le imprese e sul caos iniziale generato dalle indicazioni contrastanti del GSE, rimando all’articolo completo:

👉 Leggi l’articolo: Comunicazione Preliminare Imprese CT3: il caos GSE che blocca i cantieri →

Oggi invece andiamo dritti al sodo con un caso pratico fondamentale: cosa succede quando il cantiere reale subisce modifiche rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione preventiva?

A chiarirlo punto per punto è un nuovo ticket ufficiale del GSE, giratomi gentilmente da una collega termotecnica che ha acquistato il mio Simulatore Conto Termico 3.0. Il quesito è emerso direttamente all’interno della mia community Telegram riservata, dove ogni giorno ci si confronta sui casi operativi e sui riscontri del GSE.

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📋 Il Caso Pratico: 4 Domande Chiave al GSE

Il caso sottoposto all’Help Desk del GSE dalla collega fotografa una situazione tipica: un’azienda che sostituisce una vecchia caldaia a gas con un sistema a pompa di calore (intervento III.A del D.M. 7 agosto 2025) a servizio di un impianto con ventilconvettori.

Ecco il testo integrale del quesito trasmesso:

❓ Quesito Tecnico al GSE Variazioni esecutive, APE e Ventilconvettori

“Buongiorno,
con la presente sono gentilmente a chiedere alcuni chiarimenti:
1 – E’ stata presentata una richiesta preliminare (con vostra presa d’atto) è stato indicato, in modo generico, come descrizione dell’intervento, la sostituzione della caldaia a gas con una pompa di calore. In fase esecutiva sono state installate n. 2 pompe di calore in cascata. Si chiede cortesemente se tale differenza di descrizione possa comportare criticità ai fini dell’ammissibilità della domanda.
2 – Nella richiesta preliminare è stata indicata come data di fine lavori stimata il 17/05/2026, mentre la data effettiva di conclusione dell’intervento è il 29/05/2026. Si chiede se tale variazione possa creare problematiche nella successiva presentazione della domanda.
3 – In fase di richiesta preliminare viene richiesto l’inserimento dell’APE. L’intervento in oggetto riguarda la sostituzione di una caldaia a gas da 24 kW con n. 2 pompe di calore in cascata da 10 kW ciascuna (intervento IIIA) e NON rientra tra gli interventi di cui al Titolo II, articolo 5 del D.M. 7 agosto 2025 (intervento IIA). Si chiede pertanto quale documentazione debba essere allegata per la corretta gestione della pratica?
4 – L’impianto prevede come sistema di emissione dei ventilconvettori. Si chiede cortesemente se, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento, quale sia il sistema di regolazione per i ventilconvettori, essendo già autonomi?
Ringraziando anticipatamente per il riscontro, porgo cordiali saluti.”

📩 La Risposta Integrale del GSE

Trattandosi di un riscontro formale a un ticket, va ribadito quanto ricordiamo sempre tra professionisti: si tratta pur sempre della risposta a un singolo ticket e non di una circolare interpretativa o di una FAQ generale pubblicata sul sito. Tuttavia, il testo offre chiarimenti operativi di enorme valore pratico, spiegando come il GSE intende gestire le discordanze tra la fase preliminare e la fase a saldo.

Riporto qui di seguito la risposta integrale del GSE:

✅ Riscontro Ufficiale GSE Servizio Assistenza Tecnica Conto Termico

“Gentile utente,
la informiamo che l’unico dato che non può variare tra la richiesta preliminare e quanto si invierà in accesso diretto, è la tipologia d’intervento, i dati di avvio/fine lavori e l’importo possono subire lievi variazioni. In ogni caso l’incentivo verrà calcolato sulla base della documentazione inviata in accesso diretto.

L’APE ante e post operam è obbligatorio per gli interventi del Titolo II (efficienza energetica) realizzati da imprese ed ETS economici su edifici in ambito terziario, al fine di verificare la riduzione della domanda di energia primaria.
Si ricorda, inoltre, che l’APE post operam è obbligatorio per interventi del Titolo III realizzati su interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kWt.
La richiesta di APE ante e post operam è dovuta alla configurazione standard degli allegati attivata dal Portale in presenza di interventi a servizio dell’intero edificio.
Tale richiesta non tiene automaticamente conto dei casi di esonero previsti dalla normativa.
Nei casi in cui l’APE non sia dovuta, è possibile caricare, in luogo degli attestati, una dichiarazione tecnica che ne motivi l’esclusione ai sensi del D.M. 7 agosto 2025.
Il campo "Altro", obbligatorio per configurazione, può essere utilizzato per caricare una nota o relazione tecnica integrativa.

Il capitolo 9.9.1, punto iii, prescrive l’installazione su tutti i corpi scaldanti di "elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata", citando come esempio le valvole termostatiche a bassa inerzia termica.
Tuttavia, l’ammissibilità dei ventilconvettori con pannello di comando a bordo per assolvere a tale requisito deve essere valutata alla luce delle deroghe previste dalla norma stessa e della natura della regolazione:
Sotto il profilo strettamente tecnico, un ventilconvettore che modula la velocità della ventola agisce sulla potenza termica scambiata dal lato aria, ma non necessariamente sulla portata del fluido termovettore (lato acqua), a meno che il comando non gestisca anche una valvola motorizzata modulante. Il requisito del punto iii richiede esplicitamente una regolazione agente sulla portata.
L’obbligo di installare valvole termostatiche o altri elementi modulanti sulla portata decade nei seguenti casi, che spesso ricorrono con l’uso dei ventilconvettori:
• Sistemi a bassa temperatura (Lettera c): Se l’impianto di climatizzazione invernale è progettato e realizzato con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C, l’installazione degli elementi di regolazione della portata non è richiesta. Poiché i ventilconvettori abbinati a pompe di calore lavorano frequentemente con mandate a 35°C, questa è la via principale per l’ottemperanza al requisito senza ulteriori componenti.
• Centraline di termoregolazione (Lettera b): L’obbligo decade nei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente. Se il pannello a bordo del ventilconvettore è in grado di gestire autonomamente e in modo modulante la temperatura del locale (agendo in modo combinato su ventilazione e/o valvole), il tecnico abilitato potrebbe asseverare tale configurazione come equivalente a una centralina di termoregolazione per quel singolo ambiente.
Indipendentemente dalla configurazione scelta, la conformità deve essere garantita attraverso:
• Asseverazione: Il tecnico abilitato deve attestare nell’asseverazione (o nella relazione tecnica per impianti < 35 kW) la messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo.
• Documentazione Fotografica: In fase di richiesta di incentivo, deve essere trasmessa la documentazione fotografica che mostri i generatori installati e i relativi sistemi di regolazione modulante (incluse le valvole o i comandi dei terminali)
un saluto”

🔍 Analisi Tecnica: I 4 Punti Chiave da Ricordare

Sulla risposta del GSE, per la sua chiarezza e puntualità, c’è sinceramente poco da aggiungere o da interpretare. Tuttavia, sintetizziamo gli aspetti operativi fondamentali per non farsi trovare impreparati durante la gestione della pratica:

🔒 1. Tipologia Intervento Invariabile
È l’unico parametro non modificabile. Se nella richiesta preliminare è stato indicato un intervento III.A (pompa di calore), a saldo finale non si potrà presentare un intervento di biomassa o solare termico. La descrizione di massima (es. “sostituzione caldaia con pompa di calore”) copre però perfettamente l’installazione esecutiva di due pompe di calore in cascata.
📅 2. Date e Costi Flessibili
I dati di avvio e fine lavori stimati e l’importo dell’investimento possono subire lievi variazioni. Lo slittamento di 12 giorni sulla data di fine lavori (dal 17 al 29 maggio) non inficia in alcun modo l’ammissibilità. L’incentivo effettivo verrà sempre calcolato a consuntivo sulla base delle spese e dei documenti caricati in accesso diretto.
📄 3. Il Bug del Portale sull’APE: Un Problema Risaputo
Per quanto mi riguarda, questo bug del portale GSE è una cosa risaputa da tempo: la piattaforma informatica attiva un set di caricamento rigido e pretende l’APE anche quando la legge non lo richiede affatto (per il Titolo III l’APE post operam scatta solo su interi edifici con potenza nominale totale ≥ 200 kWt). Come ho sempre suggerito di fare per superare l’intoppo, si inserisce un foglio (una dichiarazione tecnica firmata) in cui si spiega chiaramente che l’APE non serve ai sensi del D.M. 7 agosto 2025, sfruttando il campo “Altro”. Il GSE ha finalmente confermato nero su bianco che questa prassi è corretta.
🌡️ 4. Ventilconvettori e Termoregolazione
La modulazione della ventola agisce sul lato aria e non sulla portata d’acqua. Tuttavia, per i ventilconvettori con pompa di calore soccorre la deroga degli impianti a bassa temperatura (< 45°C), oppure l’equivalenza a centralina di termoregolazione a bordo ambiente asseverata dal tecnico abilitato, corredata da foto.

🕰️ La Regolazione d’Impianto: Un Rebus Normativo Ereditato dall’Ecobonus

Sulla quarta parte della risposta del GSE, quella dedicata ai sistemi di regolazione e alle valvole termostatiche sui corpi scaldanti, invito però alla massima cautela.

Questo requisito è un discorso vecchio che ci portiamo dietro fin dagli albori dell’Ecobonus (Finanziaria 2007 e Decreti 2005-2007). Nel tempo queste prescrizioni sono state travasate pari pari nel Conto Termico 2.0 e oggi nel Conto Termico 3.0 (Capitolo 9.9.1 delle Regole Applicative).

Su questo tema ci sono sempre stati forti dubbi, equivoci e continue discussioni tra tecnici. C’è però una differenza fondamentale e pericolosa rispetto al passato da non sottovalutare mai:

⚠️ Nell’Ecobonus non ha mai controllato nessuno: si asseverava, si caricava la scheda sul portale ENEA e la pratica passava in cavalleria senza verifiche preventive.

Nel Conto Termico, invece, c’è il GSE che controlla e viviseziona ogni singola pratica prima di erogare l’incentivo. Pretendono foto dettagliate dei generatori, dei comandi, delle valvole e asseverazioni puntuali sulla regolazione d’impianto. Se qualcosa non quadra o non è documentato alla perfezione, bloccano la pratica o tagliano l’incentivo.

La risposta del ticket apre sicuramente uno spiraglio di buon senso sulla deroga per la bassa temperatura (< 45°C) e sulle centraline a bordo fancoil, ma proprio perché siamo di fronte a un singolo ticket e a un ente verificatore severo come il GSE, la questione delle asseverazioni e della documentazione fotografica va maneggiata con estrema perizia.

Questo tema spinoso della regolazione d’impianto merita una trattazione a parte, chiara e chirurgica, che affronterò specificamente in un prossimo articolo dedicato sul mio blog.

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