Tutti i segreti ed i miei consigli per affrontare la richiesta di conto termico e detrazioni fiscali senza brutte sorprese.
all’articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili:
1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 ».
Fisco Oggi – Ho letto che il bonus mobili ed elettrodomestici è stato prorogato. Ma esiste un limite di tempo dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro cui vanno acquistati i mobili?
Si conferma, anzitutto, che l’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di bilancio (legge n. 234/2021, articolo 1, comma 37) per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori. La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute e va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per l’anno 2022 e 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
Non è previsto un vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei mobili. Si ricorda, però, che la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.
A08.7 – Il contribuente che effettua interventi antisismici per i quali spetta il Superbonus può fruire anche del cd. bonus mobili? In caso di risposta positiva, tale possibilità permane anche se il contribuente esercita l’opzione per il sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus?
L’articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013 prevede che «Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, (…) è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione» (cosiddetto bonus mobili).Considerato che per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico l’articolo 16-bis del Tuir costituisce la disciplina generale di riferimento e che per accedere al bonus mobili, è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia (Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), il bonus mobili, spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus nonché per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, del Superbonus di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio. Il bonus mobili spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito. Tale possibilità è, peraltro, riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione di cui al citato articolo 16-bis del Tuir, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.
Nel caso prospettato in un quesito (Ho una ristrutturazione con data inizio lavori 01/03/19. Ho acquistato mobili per 7.000 euro nel 2020. Vorrei sapere se posso usufruire dei restanti 3.000 euro per ulteriori acquisti di elettrodomestici effettuati nel 2021) non si potrà richiedere la detrazione per ulteriori acquisti di elettrodomestici, proprio perché la data inizio dei lavori è quella del 1° marzo 2019.
Fisco Oggi – Un contribuente aveva acquistato da un’impresa di costruzione un immobile ristrutturato per il quale avrebbe usufruito del bonus 50% e chiede se ha diritto anche al bonus mobili per gli arredi acquistati dopo il rogito.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato come tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili ci sono anche quelli di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.
In questo caso, la detrazione del 50% per gli interventi edilizi, calcolata su un importo pari al 25% del prezzo dell’abitazione, spetta all’acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, cui compete anche la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare l’immobile ristrutturato
E’ necessario però che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i mobili, e nel caso di acquisto dell’immobile da imprese, per data di inizio lavori deve intendersi quella di acquisto o di assegnazione.
Fisco Oggi – Ho aperto la pratica Cila per ristrutturare l’appartamento di proprietà all’inizio del 2020. In seguito, ho acquistato l’arredamento pagando con bonifico parlante un acconto di 5.000 euro e, successivamente, il saldo di 8.500 euro. La somma delle fatture supera il tetto massimo previsto per la detrazione. Come le devo inserire nella dichiarazione dei redditi?
Nel quesito non è chiaro quando sono stati acquistati i beni destinati all’arredo dell’appartamento ristrutturato, né risulta specificata la tipologia degli stessi beni acquistati e la data di inizio dei lavori di ristrutturazione.
Ad ogni modo, ipotizzando che siano stati acquistati beni per i quali si abbia diritto alla detrazione e che entrambi i pagamenti siano avvenuti nel 2020 (quando il limite massimo di spesa detraibile era pari a 10.000 euro), il contribuente dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi (nel rigo E57 – colonna 2 “Spesa arredo immobile” – del modello 730, o nel rigo RP57 se compila il modello Redditi Pf) l’importo massimo ammissibile di 10.000 euro.
Si ricorda che per poter richiedere legittimamente la detrazione la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere precedente a quella in cui si acquistano mobili e grandi elettrodomestici. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
Fisco Oggi – Ho acquistato dei mobili con bonifico parlante antecedentemente all’acquisto di una caldaia (in sostituzione di quella presente nell’abitazione). Posso comunque usufruire del bonus mobili?
Il bonus mobili ed elettrodomestici spetta ai contribuenti che hanno realizzato determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio e usufruiscono della relativa detrazione. La sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento, è riconducibile alla manutenzione straordinaria e, come tale, permette di beneficiare del bonus.
Tuttavia, una delle condizioni poste dalla norma per ottenere l’agevolazione è che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i mobili.
Nel caso indicato nel quesito, pertanto, il contribuente che ha acquistato e fatto installare la caldaia dopo aver comprato i mobili destinati all’arredo dell’abitazione non potrà usufruire del bonus.
Fisco Oggi – Un condominio usufruisce del Superbonus 110% per isolamento termico dell’involucro e la sostituzione della caldaia centralizzata. Visto che come intervento trainato viene effettuato il cambio degli infissi nelle singole unità immobiliari, si ha diritto ad usufruire anche del bonus mobili nelle singole unità? Il bonus mobili è infatti normalmente previsto a seguito di sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso.
Per usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici è necessario che sugli immobili destinati ad accogliere tali beni siano effettuati determinati interventi edilizi. Tra questi, gli interventi sulle singole unità immobiliari di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001): manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
Pertanto, dal momento che la sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso nelle singole unità immobiliari rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria la risposta al quesito è affermativa.
Si ricorda, inoltre, che possono richiedere il bonus mobili anche coloro che usufruiscono del Sismabonus e del Superbonus (di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020) e che l’agevolazione spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni optino, in luogo della fruizione diretta delle stesse, dello sconto in fattura o della cessione del credito (circolare n. 30/2020).
Riporto il punto 1.5 della Circolare 3/E del 2016
D. Le istruzioni ministeriali in merito alla possibilità di fruire della detrazione per l’arredo legate a lavori di ristrutturazione, specificano che: “Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all‘utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici“. In base a tale principio si ritiene che possano dare diritto alla agevolazione fiscale per l’acquisto dell’arredo anche le sostituzioni delle caldaie per le quali si opta per la detrazione del 50 per cento.
R. Con circolare n. 29/E del 2013, par. 3.2, è stato precisato che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, ammessi alla detrazione del 36 per cento (attualmente 50 per cento), costituiscono presupposto per l’accesso al c.d. “bonus mobili” qualora si configurino quanto meno come interventi di “manutenzione straordinaria” ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative.
Al riguardo, con circolare n. 11/E del 2014, par. 5.1, in relazione agli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis del TUIR, è stato affermato che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (art. 123, comma 1, del DPR n. 380 del 2001), mentre, negli altri casi, dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria “tendendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell‘innovazione (cfr. circolare n. 57 del 1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria.”.
Si ritiene, pertanto, che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell’ambito della lettera h) del medesimo art. 16-bis.