
Con la circolare n. 23 del 23 giugno 2022, l’Agenzia delle entrate, sentiti il ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente nazionale per l’energia e l’ambiente (Enea) e la Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, riepiloga i chiarimenti forniti, tramite le proprie risposte alle istanze di interpello, negli ultimi mesi, mentre la complessa disciplina del Superbonus veniva man mano modificata dal legislatore. Nel documento di prassi, un quadro riassuntivo completo delle novità che hanno interessato la maxi agevolazione fiscale introdotta dal decreto “Rilancio” (articolo 119, Dl n. 34/2020) per le spese sostenute in relazione a interventi di efficientamento energetico e/o di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Oggi, in pratica, per effetto delle modifiche apportate nel corso del tempo e, da ultimo, dal Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e da successivi decreti legge fino al Dl “Aiuti” (decreto legge n. 50/2022), in particolare, in merito alla procedura di cessione dei crediti d’imposta, il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il:
Ciò detto, la circolare odierna, inquadra dettagliatamente i soggetti che possono fruire della popolare agevolazione, gli edifici interessati, le tipologie di interventi e le spesse ammesse alla detrazione.
Poi sofferma l’attenzione sull’opzione dello sconto in fattura o per la cessione del credito in alternativa alle detrazioni e sugli adempimenti procedurali.
Di seguito, una tabella sinottica temporale per orientarsi: