Ecobonus e Bonus Casa: Portale ENEA versus Decreto 5/2026 e Rischi Penali per i Tecnici
Dopo aver affrontato il blocco totale del portale durato oltre 4 mesi (con tutte le incertezze del caso), e dopo aver visto e pubblicato la news della riapertura di ieri del portale con la gestione della scadenza dei 90 giorni, oggi dobbiamo addentrarci nei contenuti tecnici caldi. Il portale ENEA ha riaperto i battenti per accogliere le pratiche con inizio lavori dal 4 febbraio 2026, ma cosa si nasconde dietro l’interfaccia?
L’entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 (spartiacque normativo RED III) ha imposto ad ENEA una ristrutturazione profonda dei propri moduli informatici. È cruciale ricordare ai colleghi professionisti che il D.Lgs. 5/2026 non è un testo legislativo autonomo, ma è un decreto correttivo che va a modificare e integrare pesantemente il D.Lgs. 199/2021 (il quale a sua volta aveva aggiornato il “vecchio” D.Lgs. 28/2011). Di conseguenza, i nuovi severi requisiti tecnici (es. l’Allegato IV) si innestano su un impianto normativo “a matrioska”.
Tuttavia, un’analisi sistematica sul campo — condotta tramite scansioni automatizzate con intelligenza artificiale in data sabato 27 giugno 2026 — evidenzia un preoccupante scollamento tra gli obblighi stabiliti dalla legge aggiornata e i controlli informatici effettivi implementati sul portale.
Questo articolo mappa le principali omissioni e incongruenze riscontrate a portale e illustra i rischi a cui sono esposti i professionisti.
Uno Strumento Interattivo per i Professionisti
Per supportare i professionisti in questa complessa fase di transizione e aiutarli ad individuare immediatamente le trappole compilative di ciascun intervento, abbiamo sviluppato una Dashboard Comparativa ed Interattiva.
Lo strumento permette di visualizzare gli screenshot reali del portale ENEA a confronto (Ante vs Post 4 Febbraio 2026), catturati tramite scansione automatizzata AI in data sabato 27 giugno 2026, evidenziando per ogni scheda tecnica cosa prescrive la legge sul vincolo delle utenze e quali controlli sono stati omessi dal portale.
Potete consultare la dashboard online o scaricare la versione monolitica e autoportante (condivisibile con i colleghi e utilizzabile offline) al seguente link:
Dashboard Interattiva ENEA vs D.Lgs 5/2026
Abbiamo disattivato l’anteprima integrata per garantirti una navigazione fluida. Esplora visivamente tutte le difformità tra la legge e il portale in una comoda vista a schermo intero.
🤖 AVVERTENZA: ANALISI ESEGUITA CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE
La mappatura e il confronto dei 14 interventi termici ed edili presentati in questo articolo sono stati elaborati tramite l’ausilio di modelli di intelligenza artificiale avanzata che hanno analizzato i campi di input delle schede tecniche del portale. Le scansioni automatizzate sono state eseguite in data sabato 27 giugno 2026. Non ho ancora una casistica reale al 100% riga per riga su pratiche inviate e validate sul campo. Consiglio di prendere l’analisi con le pinze e verificare con estrema cura ogni singolo inserimento.
💡 Punti Chiave dell’Analisi
- I portali non fanno legge: L’assenza di un controllo bloccante a portale non equivale a conformità. Il decreto prevale sempre in sede di accertamento.
- Mancanza di controlli geometrici: ENEA non effettua alcun controllo sul vincolo di “medesime utenze” (nessun upload planimetrico), scaricando la responsabilità sul tecnico.
- La trappola della biomassa su gas: Il portale consente di salvare la sostituzione di caldaie a gas con biomassa mostrando solo un warning non bloccante per limiti di particolato impossibili da rispettare.
- Omissione età caldaia in PdC Add-on: ENEA non controlla il limite dei 5 anni di età per la caldaia esistente affiancata da una nuova pompa di calore.
- 🔄 AGGIORNAMENTO 01/07/2026 — Nuova installazione PdC in Bonus Casa confermata da ENEA: Il servizio assistenza ENEA ha confermato, tramite risposte a ticket di professionisti, che il Bonus Casa continua ad ammettere la nuova installazione di pompe di calore senza obbligo di sostituzione di un generatore esistente. I requisiti tecnici dell’Art. 30 del D.Lgs. 5/2026 si applicano alla macchina, ma non il vincolo di sostituzione. Dettagli nell’aggiornamento ↓
⚠️ ATTENZIONE: I PORTALI NON FANNO LEGGE
Una regola aurea per tutti i portali di detrazione o incentivo (ENEA, Portaltermico GSE, ecc.) è che il portale informatico non legifera. Se il software ENEA vi consente di salvare una pratica o inserire spese non conformi senza mostrare errori bloccanti, questo non vi tutela minimamente in caso di controlli a campione di ENEA (anche in situ) o accertamenti dell’Agenzia delle Entrate. In sede di verifica, fa fede esclusivamente il testo letterale dei decreti di legge.
📢 INVITO ALLA COMMUNITY: SEGNALATECI DISCREPANZE
Trattandosi di una piattaforma appena aggiornata e soggetta a continui micro-aggiustamenti da parte dei tecnici ENEA, invito caldamente tutti i termotecnici e lettori a segnalarmi bug, nuovi blocchi informatici o anomalie riscontrate durante la compilazione delle proprie pratiche. Contribuirete ad arricchire questa mappatura a beneficio di tutta la categoria. Questo articolo subirà continui aggiornamenti in tempo reale anche grazie alle vostre segnalazioni.
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La Rivoluzione delle “Medesime Utenze”: Il Travaso dal Conto Termico all’Ecobonus
Il vincolo delle “medesime utenze” e il divieto di finanziare l’ampliamento delle superfici riscaldate rappresenta una novità restrittiva introdotta dal D.Lgs. 5/2026, ma va inquadrata correttamente nel contesto dei regimi di detrazione preesistenti, che avevano regole ben distinte.
Prima di questa riforma, l’obbligo di riscaldare rigorosamente solo ed esclusivamente gli stessi locali serviti dal vecchio generatore era un paletto storico previsto esclusivamente per il Conto Termico. Per le detrazioni fiscali, invece, la situazione era più articolata:
- Ecobonus (D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.): come regola generale, l’immobile doveva essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale e l’intervento richiedeva la sostituzione di almeno un generatore esistente. Per le pompe di calore, l’installazione ex-novo non era mai ammessa a detrazione Ecobonus. Per la biomassa, invece, una successiva Legge di Bilancio aveva introdotto la possibilità di nuova installazione in Ecobonus, purché l’edificio fosse già riscaldato con altro impianto. Il vincolo di sostituzione, dunque, c’era già per la maggior parte delle tecnologie — ma non esisteva il concetto stringente di “medesime utenze” introdotto ora dal D.Lgs. 5/2026.
- Bonus Casa (art. 16-bis del TUIR, al 50%): l’installazione ex-novo di generatori ad alta efficienza (condizionatori split, stufe a biomassa) era invece espressamente ammessa e detraibile, anche in locali precedentemente non riscaldati e senza alcun vincolo di sostituzione di un impianto preesistente. È Il D.Lgs. 5/2026 introduce nuovi requisiti tecnici obbligatori anche per il Bonus Casa, ma — come successivamente confermato dal servizio assistenza ENEA (vedi aggiornamento del 01/07/2026) — la possibilità di nuova installazione di pompe di calore senza sostituzione resta ammessa.
Con l’avvento del D.Lgs. 5/2026 (che modifica l’Articolo 5 e l’Articolo 10 del D.Lgs. 199/2021), le specifiche tecniche dell’Allegato IV diventano il requisito obbligatorio per l’accesso ai regimi di sostegno, incluse le detrazioni. La novità principale riguarda il rafforzamento dei requisiti tecnici e l’introduzione del concetto giuridico stringente di “medesime utenze”. Tuttavia, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato da molti professionisti (incluso chi scrive), il servizio assistenza ENEA ha successivamente chiarito che il Bonus Casa mantiene la possibilità di nuova installazione di pompe di calore senza obbligo di sostituzione (vedi aggiornamento del 01/07/2026). Il vincolo delle “medesime utenze”, che va oltre la semplice sostituzione e impone la corrispondenza fisica tra i volumi serviti dal vecchio e dal nuovo generatore, si applica dunque nei seguenti termini:
- Per le Pompe di Calore (Punto 2): Il vincolo è esplicito e perentorio. Il testo impone che «Dovrà essere inoltre fornita adeguata dimostrazione che l’impianto realizzato provveda ad asservire le medesime utenze».
- Per le Biomasse (Punto 3): La dicitura letterale “medesime utenze” scompare. Il decreto si limita a vincolare l’accesso «esclusivamente» alla «sostituzione di generatori di calore». Obbligando alla sola sostituzione fisica, si vieta implicitamente di scaldare nuovi volumi, ma senza la chiarezza cristallina usata per le pompe di calore.
- Per le altre tecnologie: Permangono forti dubbi interpretativi su dove il vincolo sulle utenze sia tassativo e dove, invece, persisteranno maglie più larghe.
Il Dubbio Interpretativo sui Nuovi Split: “Stesse Utenze” o “Locali già Riscaldati”?
L’installazione di condizionatori split aria-aria all’interno di abitazioni dotate di riscaldamento preesistente a caldaia sta scatenando un acceso dibattito tra i professionisti su LinkedIn e nei principali forum di termotecnica (come il forum di Edilclima). Il nodo del contendere è il vincolo di “asservire le medesime utenze”. Si pensi al caso tipico: inserire due nuovi split in camere da letto precedentemente riscaldate solo dai termosifoni, mantenendo intatta la caldaia a gas esistente.
Le posizioni della community si dividono nettamente in due scuole di pensiero:
Ipotesi 1 (Interpretazione Restrittiva – “Corrispondenza Locale per Locale”): Sostenuta dai tecnici più prudenti, ritiene l’intervento totalmente inammissibile a detrazione. Secondo questa tesi, la “medesima utenza” deve essere intesa in senso micro-geometrico: se in quella specifica stanza non c’era un vecchio emettitore (es. un altro split) da rimuovere, l’installazione del nuovo split costituisce un’integrazione ex-novo (un ampliamento di fatto del sistema di climatizzazione in quel locale) e non una sostituzione. Mancando la corrispondenza fisica 1-a-1, la detrazione decade.
Ipotesi 2 (Interpretazione Estensiva – “Involucro e Volume Riscaldato Complessivo”): È l’opinione prevalente tra molti progettisti e asseveratori. Si basa sul concetto che l’edificio (o l’unità immobiliare) costituisca l’utenza energetica preesistente complessiva. L’obiettivo del D.Lgs. 5/2026 è evitare che gli incentivi vadano a finanziare il riscaldamento di ambienti precedentemente freddi (es. box, cantine, sottotetti non abitabili o ampliamenti volumetrici ex-novo). Poiché le stanze in cui si installano gli split sono già ricomprese nel volume riscaldato dalla caldaia principale, l’intervento non riscalda “nuovo volume”, ma ottimizza e integra l’efficienza energetica all’interno delle medesime utenze dell’involucro esistente.
Il Portale ENEA e il servizio assistenza confermano l’Ipotesi 2
Sul piano informatico, il portale ENEA sposa l’Ipotesi 2: nella scheda Pompe di Calore (PC) è possibile compilare l’intervento selezionando “Generatore Sostituito: NESSUNO” (mantenendo la caldaia) e salvare senza errori bloccanti. Questa impostazione del portale è stata successivamente confermata anche dal servizio di assistenza tecnica ENEA, che ha fornito istruzioni operative esplicite ai professionisti indicando che, in caso di nuova installazione Bonus Casa, è corretto selezionare “Nessuno” come generatore sostituito (vedi aggiornamento del 01/07/2026).
Tuttavia, i professionisti esprimono forte preoccupazione: l’assenza di un blocco software non equivale a una legittimazione giuridica. In sede di controllo da parte di ENEA o di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, in assenza di FAQ ministeriali esplicite o note di chiarimento ufficiali (MASE/ENEA), l’accertatore potrebbe sposare l’Ipotesi 1. Senza asseverazioni grafiche obbligatorie a portale (a differenza del GSE che per il Conto Termico pretende planimetrie e schemi idraulici dettagliati ex-ante ed ex-post), l’intera responsabilità penale e civile sulla definizione di “medesima utenza” viene scaricata sulle spalle del tecnico asseveratore.
Nonostante questo quadro frastagliato, l’era delle detrazioni fiscali “garantite” per aggiungere nuovi emettitori in aree prima non riscaldate subisce una forte stretta. È proprio qui, di fronte al testo nero su bianco della norma, che i professionisti devono sollevare interrogativi e lasciare aperti i dubbi. Finché ENEA o il Ministero non pubblicheranno FAQ ufficiali (che tolgano l’incertezza su dove finisca l’obbligo esplicito e dove inizi quello implicito), il mio consiglio è la massima prudenza: in mancanza di certezze istituzionali, la responsabilità ricade interamente sul tecnico firmatario della pratica.
📢 AGGIORNAMENTO DEL 01/07/2026 — ENEA CONFERMA: NUOVA INSTALLAZIONE PdC AMMESSA IN BONUS CASA SENZA SOSTITUZIONE
A seguito della pubblicazione di questo articolo, abbiamo ricevuto dalla community professionale due riscontri indipendenti dal servizio di assistenza ENEA che chiariscono ufficialmente la questione della nuova installazione di pompe di calore in Bonus Casa.
La domanda posta al servizio assistenza ENEA (Ticket 1):
«Buonasera, alla luce del D.Lgs. 5/2026, volevo cortesemente sapere se è possibile portare in detrazione BonusCasa un nuovo impianto in pompa di calore (caldo/freddo) con split che integra l’impianto a radiatori tradizionale esistente con caldaia a condensazione che viene mantenuto. Grazie»
La risposta ENEA (Ticket 1):
«Per le pompe di calore il D.Lgs.5 introduce poche variazioni rispetto alla normativa esistente. Le stesse devono solo essere conformi alla normativa europea ecodesign, quindi di fatto sono automaticamente ammesse a detrazione se commerciabili. In caso di ecobonus il decreto non fa decadere il decreto requisiti tecnici 06/08/2020, per cui i requisiti in esso presenti continuano ad essere tuttora validi. Nessuna modifica invece relativamente alla detraibilità fiscale per l’installazione di nuovi impianti senza sostituzione per il bonus casa.»
La domanda posta al servizio assistenza ENEA (Ticket 2 — caso di frazionamento immobiliare):
«Vi chiedo gentilmente un Vostro parere alla luce del D.Lgs. 5/2026: unità immobiliare in centro storico con caldaia e radiatori, viene ristrutturata e vengono create n°2 unità abitative; in quella più grande è stata mantenuta la caldaia esistente e i radiatori mentre nella seconda unità abitativa (bilocale) è stato dismesso il gas, eliminato i radiatori e chiuse le relative nicchie. Nel bilocale è stata installata una pdc aria-aria che funge sia da riscaldamento che raffrescamento. Secondo Voi è possibile portare in detrazione questa “nuova” installazione con BonusCasa? Ringrazio e saluto»
La risposta ENEA (Ticket 2):
«In caso di nuova installazione o sostituzione di una pompa di calore per la climatizzazione degli ambienti, o di scaldacqua a pompa di calore, è possibile beneficiare del bonus casa, nella misura del 50%, se l’intervento è eseguito su una unità immobiliare a destinazione d’uso residenziale che sia abitazione principale, e nella misura del 36% negli altri casi.
Per poter beneficiare del bonus casa, se i lavori sono iniziati a partire dal 13 Giugno 2022 fino al 3 Febbraio 2026, le pompe di calore devono rispettare i requisiti tecnici di cui all’All. IV del D.Lgs. RED II n. 199 del 08.11.2021. Se i lavori sono iniziati a partire dal 4 Febbraio 2026, le pompe di calore devono rispettare i requisiti tecnici di cui all’Art. 30 del D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5.
Invece, in caso di sostituzione, integrale o parziale di un impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, oppure in caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, è possibile beneficiare dell’ecobonus (comma 347 della legge istitutiva del beneficio fiscale 296/2006).
La scheda da compilare è comunque sempre quella relativa alle pompe di calore. In caso di nuova installazione (beneficio fiscale bonus casa), come tipo di generatore sostituito deve essere selezionato, dal menu a tendina, “Nessuno”.»
Cosa cambia per le tue pratiche?
ENEA ha chiarito con due risposte indipendenti che il Bonus Casa continua ad ammettere la nuova installazione di pompe di calore (inclusi split aria-aria) anche senza sostituzione di un generatore esistente. I requisiti tecnici del D.Lgs. 5/2026 (Art. 30) si applicano alla macchina installata (conformità ecodesign), ma non viene imposto l’obbligo di sostituzione né il vincolo di “medesime utenze” tipico dell’Ecobonus.
L’istruzione operativa di ENEA è esplicita: in caso di nuova installazione Bonus Casa, compilare la scheda Pompe di Calore (PC) sul portale bonusfiscali.enea.it e selezionare “Generatore Sostituito: Nessuno” dal menu a tendina.
⚠️ NOTA METODOLOGICA: Queste risposte provengono dal servizio di assistenza ENEA, riportate da colleghi professionisti nei forum di categoria. Non si tratta di FAQ ufficiali pubblicate o circolari ministeriali. Pur essendo un riscontro autorevole e coerente con il comportamento del portale, si raccomanda prudenza fino alla pubblicazione di chiarimenti ufficiali dal MASE o da ENEA in forma istituzionale.
Il Dilemma del Tecnico: Ibrido o Pompa di Calore ordinaria (PC) per gli Split Aria-Aria?
Un altro enorme dubbio procedurale che tocca da vicino la quotidianità dei termotecnici è come inquadrare l’installazione di condizionatori split aria-aria (pompa di calore) quando nell’appartamento è presente una caldaia esistente che viene mantenuta.
Ci si trova di fronte a un bivio su come comportarsi e quale scheda compilare sul portale ENEA:
1. Dichiararlo come “Sistema Ibrido” o “Pompa di Calore Add-on” (PAO)?
La teoria normativa: Un sistema ibrido o Add-on presuppone l’integrazione di generatori termici che lavorano in sinergia. Tuttavia, a livello tecnico-scientifico e commerciale, i sistemi ibridi o Add-on sono configurazioni idroniche (pompe di calore aria-acqua collegate allo stesso impianto di distribuzione della caldaia). Inoltre, per legge, i sistemi ibridi/Add-on devono possedere una centralina di termoregolazione intelligente unica che decide quale generatore attivare in base alla convenienza energetica ed economica.
La realtà degli split: Uno split aria-aria è un sistema a espansione diretta del tutto autonomo. Non ha alcuna interfaccia idronica con la caldaia a termosifoni e non esiste alcuna centralina intelligente condivisa (l’utente accende lo split col telecomando e la caldaia col termostato a muro). Di conseguenza, inquadrarlo come “ibrido” o “Add-on” è tecnicamente scorretto.
La trappola degli edifici vincolati: L’Allegato IV, al Punto 7.2, stabilisce che l’installazione di split aria-aria in affiancamento a caldaia esistente (configurazione bivalente/add-on) è consentita esclusivamente per gli edifici soggetti a vincolo architettonico o paesaggistico. Se l’edificio non è vincolato, questa strada è preclusa per legge.
2. Rimanere nella scheda ordinaria “Pompa di Calore” (PC)?
Questa è la strada normalmente percorsa dai tecnici. Si compila il modulo standard Pompe di Calore (PC) e si dichiara l’installazione degli split aria-aria come generatori autonomi, impostando “Generatore Sostituito: NESSUNO” (mantenendo la caldaia).
Il dubbio aperto: Questa procedura, sebbene supportata dall’interfaccia ENEA che non applica blocchi informatici, si scontra con il vincolo delle “medesime utenze” dell’Allegato IV. Il verificatore fiscale potrebbe contestare che l’affiancamento di split a una caldaia esistente costituisca di fatto un sistema bivalente di fatto, eludendo il vincolo dell’edificio vincolato previsto per le bivalenti aria-aria al Punto 7.2.
Questo intreccio di interpretazioni genera una forte incertezza operativa. Ad oggi, la maggior parte dei professionisti ritiene che, se l’involucro dell’immobile è già interamente riscaldato centralmente, l’aggiunta di split rientri nella scheda PC ordinaria come integrazione termica sulle medesime utenze senza dover sottostare ai vincoli bivalenti dei sistemi idronici. Ma la prudenza è d’obbligo.
L’Asseverazione Cieca sul Portale ENEA
Nonostante la severità di questa nuova imposizione normativa per l’Ecobonus, le verifiche informatiche restano abissalmente diverse. Mentre il GSE, nell’istruttoria del Conto Termico, richiede obbligatoriamente planimetrie catastali firmate ex-ante/ex-post e schemi geometrici di distribuzione per convalidare fisicamente le utenze collegate, il portale ENEA non implementa alcun controllo geometrico o caricamento grafico. Il tecnico asseveratore compila un semplice campo a tendina o un checkbox dichiarando la conformità dell’impianto e dei volumi.
In caso di controllo tecnico ex-post da parte di ENEA o accertamento fiscale dell’Agenzia delle Entrate, se si riscontra che la nuova pompa di calore climatizza anche un locale precedentemente non riscaldato (es. una pertinenza), l’intera detrazione decade retroattivamente, configurando ipotesi di falso ideologico a carico dell’asseveratore.
Le Omissioni più Gravi Rilevate sul Portale ENEA
Di seguito analizziamo i punti di maggiore scollamento tra il dettato legislativo e la realtà informatica del portale ENEA.
1. Pompe di Calore Add-on (PAO): L’età della Caldaia Mantenuta
Il D.Lgs. 199/2021 (così come modificato dal D.Lgs. 5/2026) introduce, per i lavori post-4 febbraio 2026, la categoria delle pompe di calore in affiancamento a un generatore esistente (sistemi Add-on). Il decreto stabilisce un vincolo temporale preciso:
«L’installazione di una pompa di calore in configurazione add-on a integrazione di un generatore a combustibile fossile esistente è ammessa a detrazione a condizione che quest’ultimo abbia un’età non superiore a 5 anni alla data di avvio dei lavori e rispetti i requisiti minimi di efficienza stagionale.»
A livello di interfaccia grafica, il portale Bonus Casa si sdoppia correttamente e mostra a sinistra la voce autonoma “Pompa di calore add-on (PAO)”. Tuttavia, all’interno del modulo di inserimento, ENEA omette totalmente la richiesta dell’anno di installazione della caldaia esistente, permettendo di salvare la scheda anche in presenza di caldaie fossili installate da 15 o 20 anni. Un tecnico poco attento potrebbe essere indotto a considerare ammissibile l’intervento solo perché il portale consente il salvataggio dei dati.
2. La Trappola della Biomassa in Sostituzione del Metano
La normativa stabilisce un divieto quasi assoluto di sostituire generatori a gas metano o GPL con caldaie o stufe a biomassa, ponendo un’unica deroga legata alle emissioni di particolato (PP):
«La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale alimentati a gas naturale o GPL con generatori a biomassa è ammessa esclusivamente nel caso in cui il nuovo generatore presenti emissioni di particolato primario non superiori a 1 mg/Nm³ all’asse di scarico.»
Un limite di 1 mg/Nm³ è tecnicamente irraggiungibile per qualsiasi caldaia a pellet domestica standard (che solitamente oscilla tra i 10 e i 20 mg/Nm³), a meno di installare elettrofiltri attivi di livello industriale.
Eppure, simulando l’inserimento sul portale ENEA, il sistema consente di selezionare “caldaia a gas” come generatore sostituito e “biomassa” come generatore installato. Il portale non blocca la pratica; si limita a mostrare un warning testuale in rosso che ricorda il limite di emissioni. Se il tecnico procede al salvataggio e firma la scheda, assevera implicitamente un requisito fisico falso, esponendo il cliente alla revoca totale dell’incentivo e sé stesso a denunce penali.
Sistemi Ibridi: Puffer e Certificato di Fabbrica
Per i sistemi ibridi composti da pompa di calore e biomassa (SIB), l’allegato IV aggiornato impone l’installazione di un serbatoio di accumulo inerziale (puffer) dimensionato secondo regole fisiche precise. A portale è presente il campo per inserire il volume del puffer, ma non viene eseguito alcun controllo matematico di coerenza rispetto alla potenza del generatore, lasciando al tecnico l’onere del calcolo corretto e della relativa responsabilità asseverativa.
3. Climatizzatori Aria-Aria: La Risoluzione del Bug SEER e i Nuovi Limiti Reali del 27 Giugno 2026
Nelle prime fasi di riapertura del portale post-4 febbraio, una segnalazione molto discussa tra i professionisti aveva evidenziato un bug clamoroso: inserendo condizionatori split ad altissima efficienza (classe A+++, con SEER superiore a 7), il sistema restituiva un errore bloccante (“Inserire un valore minore o uguale a 7”). Si trattava di un evidente paradosso informatico che escludeva le macchine migliori sul mercato.
Il test del 27 Giugno 2026 conferma la risoluzione del bug: la nostra scansione automatizzata con un valore di SEER pari a 8.7 è stata accettata dal portale senza blocchi, confermando che ENEA ha aggiornato i range di range massimo accettati.
Tuttavia, la scansione ha rivelato i veri limiti di validazione minimi attualmente impostati dal portale, che evidenziano una netta discrepanza tra Bonus Casa ed Ecobonus:
- Nel Bonus Casa (Pompe di Calore): il portale richiede ed esegue controlli su COP ≥ 3.5, EER ≥ 3.2, e SEER ≥ 3.8.
- Nell’Ecobonus (Pompe di Calore – Comma 347A): i limiti prestazionali sono stati innalzati in conformità al D.M. 26/10/2025, richiedendo COP ≥ 3.7, EER ≥ 3.23, SCOP ≥ 3.42, e SEER ≥ 4.14.
- Nei Sistemi Ibridi (Ecobonus): la componente caldaia viene validata con rendimento utile η ≥ 95.6% ed efficienza stagionale ηs ≥ 90.01%, mentre la pompa di calore integrata deve rispettare COP ≥ 3.9 e SCOP ≥ 3.42.
- Nel modulo Scaldacqua (ACS): sia in Bonus Casa che in Ecobonus, inserendo il valore di COP a `2.6` (limite di legge), il portale restituisce un errore bloccante richiedendo un valore strettamente maggiore di 2.6, confermando la persistenza di un bug di programmazione.
Inoltre, il portale aggiunge automaticamente due dichiarazioni di conformità (visibili come riquadri verdi nella scheda salvata) senza eseguire alcun controllo reale sui dati inseriti. Il tecnico si ritrova così con un’asseverazione implicita di conformità all’Allegato IV che il portale stesso non ha verificato.
Infine, la dicitura “PC. Pompe di calore (tranne add on)” nel titolo della sezione genera confusione operativa: il portale consente comunque di selezionare “Generatore Sostituito: NESSUNO” senza alcuna conseguenza logica, e il campo della potenza del generatore sostituito non viene disabilitato, lasciando il tecnico nell’incertezza su come classificare correttamente l’intervento.
4. Il Paradosso dei Limiti: Ecodesign vs Decreto 5/2026
Da dove arrivano questi valori numerici anomali (come il COP a 3,33) che il portale utilizza come soglia di blocco?
La risposta sta in un disallineamento profondo tra le direttive commerciali europee e le direttive nazionali per gli incentivi.
Esistono infatti due tipologie di limiti ben distinte:
1. Limiti di Commercializzazione (Ecodesign): Sono i requisiti minimi di efficienza stagionale che una macchina deve possedere per avere la marcatura CE ed essere semplicemente venduta* sul mercato europeo. I valori che il portale ENEA convalida (es. COP 3.33) provengono storicamente da qui, e sono spesso legati a regolamenti datati o meno severi.
2. Limiti per l’Incentivazione (D.Lgs 5/2026): Sono i requisiti (ben più alti, es. COP 4.1) richiesti dall’Allegato IV per poter accedere ai fondi pubblici e alle detrazioni fiscali.
L’Errore Sistematico: Il portale informatico, in molte schermate (come quelle delle Pompe di Calore), verifica solo se la macchina inserita rispetta i vecchi limiti base Ecodesign per essere “vendibile”, ignorando completamente se la macchina rispetta i severi limiti del D.Lgs 5/2026 per essere “incentivabile”.
Questa è una trappola estremamente pericolosa: il tecnico inserisce un prodotto di fascia economica, il portale ENEA accetta il dato e genera la ricevuta valida, ma in caso di accertamento la pratica risulta totalmente illegittima ai fini dell’Ecobonus o del Bonus Casa.
Mappatura dei Rischi per tutti i 14 Interventi Termici ed Edili
Ecco la sintesi tabellare delle utenze e delle omissioni per ciascun intervento, utile come guida di riferimento rapida per i professionisti:
| # | Intervento | Vincolo Utenze (Decreto) | Controllo Portale ENEA | Omissioni e Trappole Rilevate a Portale | Rischio Tecnico |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Solare Termico | Non Applicabile | Nessuno | Nessuna anomalia bloccante rilevata; il portale gestisce la certificazione Solar Keymark per collettore/sistema. | 🟢 Basso |
| 02 | Caldaie Condensazione | Implicito | Nessuno | Trappola Spese post-2024: Consente il salvataggio dell’intervento anche per spese sostenute a partire dal 2025 (vietate dal decreto), mostrando solo un avviso rosso non bloccante. | 🟡 Medio |
| 03 | Gen. Aria Calda | Implicito | Blocco nativo | Risolto alla radice (Pulsante Aggiungi disabilitato per generatori a gas in Bonus Casa). | 🔴 N/A |
| 04 | Pompe di Calore (PC) | Esplicito (Ecobonus) / Non applicabile per nuova inst. (Bonus Casa) | Parziale | Bug SEER risolto (27/06/2026). ENEA conferma nuova installazione ammessa in Bonus Casa senza sostituzione (01/07/2026). Le soglie COP/EER minime restano differenziate tra Bonus Casa ed Ecobonus. | 🟡 Medio |
| 04b | PdC Bivalenti (PBI) | Esplicito | Nessuno | Nessuna anomalia bloccante rilevata; il portale raccoglie i parametri nominali dichiarati senza controlli matematici preventivi. | 🟢 Basso |
| 04c | PdC Add-on (PAO) | Esplicito | Nessuno | Trappola Età Caldaia: Il portale non valida l’anno della caldaia esistente (limite di età $\le$ 5 anni), consentendo il salvataggio di pratiche non conformi. | 🔴 Critico |
| 05 | Sistemi Ibridi (SI) | Esplicito | Nessuno | Nessuna anomalia bloccante rilevata; il portale richiede l’autodichiarazione ordinaria sul sistema ibrido certificato di fabbrica. | 🟢 Basso |
| 05b | Sistemi Ibridi Biom. | Esplicito / Implicito | Nessuno | Nessuna anomalia bloccante rilevata; raccoglie i dati nominali dichiarati della biomassa e del puffer. | 🟢 Basso |
| 06 | Biomassa | Implicito | Nessuno | Trappola Sostituzione Gas: Consente di salvare la sostituzione di caldaie a metano/GPL con biomassa mostrando solo un warning non bloccante sul particolato primario (PP $\le$ 1 mg/Nm³, limite commerciale residenziale irraggiungibile). | 🔴 Critico |
| 07 | Microcogeneratori | Implicito | Nessuno | Nessuna anomalia bloccante rilevata; il portale raccoglie i dati tecnici nominali dichiarati. | 🟢 Basso |
| 08 | Scaldacqua (ACS) | Non Applicabile | Nessuno | Nessuna anomalia bloccante rilevata; il portale si limita ad applicare la validazione ordinaria sui valori minimi di COP dichiarati. | 🟢 Basso |
| 09 | Fotovoltaico | Non Applicabile | Nessuno | Nessuna anomalia bloccante rilevata; raccoglie i dati ordinari dichiarati sulla taglia e l’accumulo. | 🟢 Basso |
| 10 | Teleriscaldamento | Implicito | Nessuno | Nessuna anomalia bloccante rilevata; raccoglie i dati della sottostazione e i fattori di conversione dichiarati. | 🟢 Basso |
| 11 | Building Automation | Non Applicabile | Nessuno | Nessuna anomalia bloccante rilevata; la conformità alla classe B UNI EN 15232 è affidata a una tendina autodichiarata. | 🟢 Basso |
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Domande Frequenti (FAQ)
Di chi è la responsabilità se un intervento salvato a portale viola il D.Lgs. 5/2026?
La responsabilità varia a seconda del tipo di pratica e della presenza o meno dell’obbligo di asseverazione tecnica:
- Nelle pratiche con obbligo di asseverazione (es. interventi complessi o sopra determinate soglie dimensionali), la responsabilità tecnica della conformità spetta interamente al professionista abilitato asseveratore. In caso di accertamento di non conformità da parte di ENEA o dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione decade e il tecnico risponde sia civilmente (tramite la propria polizza) sia penalmente per dichiarazione mendace in atto pubblico.
- Nelle pratiche “piccole” senza obbligo di asseverazione (in cui l’asseverazione del tecnico può essere sostituita dalle dichiarazioni di conformità rilasciate dai costruttori dei generatori o dagli installatori, e la compilazione a portale viene eseguita a nome e per conto del beneficiario), la responsabilità della conformità dell’intervento ricade direttamente sul beneficiario (il contribuente). Qualora in sede di controllo l’intervento risultasse non conforme (es. valori di COP/EER inferiori ai requisiti del decreto o violazione del vincolo delle utenze), il contribuente perderà l’intera detrazione e dovrà restituire le somme, con il rischio di successivi contenziosi legali nei confronti dell’installatore o del fornitore per inadempimento.
Il vincolo di “medesime utenze” si applica anche ai serramenti e agli infissi?
No. Il vincolo delle utenze e le relative definizioni del volume riscaldato preesistente si applicano rigorosamente agli impianti termici e di climatizzazione invernale regolati dal D.Lgs. 5/2026. Per i serramenti (strutture edilizie) valgono i requisiti di trasmittanza e superfici preesistenti, fermo restando che il volume dell’immobile non deve subire ampliamenti non riscaldati.
Posso ancora installare una biomassa in sostituzione di una caldaia a metano?
Sì per le caldaie a biomassa, ma solo a condizione che il generatore abbia emissioni di particolato primario inferiori a 1 mg/Nm³. Trattandosi di un limite chimico-fisico non raggiungibile dai prodotti commerciali residenziali senza filtri attivi industriali, nella quasi totalità dei casi domestici questa sostituzione è preclusa. Per quanto riguarda stufe e termostufe a biomassa, queste non possono in alcun caso sostituire un impianto a gas (metano o GPL) per accedere alle detrazioni; dovrebbero pertanto sparire direttamente dalle opzioni di scelta nel portale ENEA per questo tipo di sostituzione, ma il blocco informatico attualmente è assente.
Posso installare una nuova pompa di calore (split) in Bonus Casa senza sostituire un generatore esistente?
Sì. Il servizio di assistenza ENEA ha confermato con due risposte indipendenti (luglio 2026) che il Bonus Casa ammette la nuova installazione di pompe di calore, inclusi split aria-aria, anche senza sostituzione di un impianto preesistente. L’istruzione operativa è di compilare la scheda Pompe di Calore (PC) sul portale bonusfiscali.enea.it e selezionare “Generatore Sostituito: Nessuno” dal menu a tendina. I requisiti tecnici dell’Art. 30 del D.Lgs. 5/2026 (conformità ecodesign) devono comunque essere rispettati dalla macchina installata. Si noti che questo chiarimento riguarda esclusivamente il Bonus Casa: per l’Ecobonus resta obbligatoria la sostituzione integrale o parziale di un impianto di climatizzazione invernale esistente.






