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Conto Termico 3.0

Comunicazione Preliminare Imprese CT3: il caos GSE che blocca i cantieri

By ing_enricorovere  Published On 5 Giugno 2026
Comunicazione Preliminare Imprese CT3: il caos GSE che blocca i cantieri

Ciao e ben tornati…. Si stava meglio quando si stava peggio. ! 😎

Logo Ing. Enrico Rovere
Metti il tuo incentivo al sicuro

La richiesta preliminare del CT3 per le imprese si è trasformata in un limbo burocratico: analizziamo i contrasti e i rischi per non perdere l’incentivo.

Il Conto Termico 3.0 (D.M. 7 agosto 2025) ha introdotto importanti opportunità per le imprese ed Enti del Terzo Settore (ETS) con attività economica, ma ha anche istituito un adempimento critico e senza precedenti: la comunicazione preliminare obbligatoria da trasmettere prima di iniziare qualsiasi lavoro.

Nelle intenzioni del legislatore e del GSE, questa richiesta serve a rispettare il principio europeo dell’effetto di incentivazione degli Aiuti di Stato. Ci tengo a precisare subito un aspetto fondamentale: la preliminare non costituisce in alcun modo una prenotazione di fondi (cosa che è stata chiara fin da subito e che non va assolutamente confusa con le prenotazioni per la PA). Personalmente, ho sempre pensato che per il GSE potesse servire principalmente come strumento per monitorare il tiraggio finanziario e stimare l’avvicinamento al limite di spesa dei 150 milioni di euro annui destinati alle imprese, anche se – non essendo l’invio in alcun modo vincolante all’effettiva realizzazione del cantiere né alla successiva presentazione finale della pratica – questa funzione di monitoraggio non ha in realtà molto senso operativo.

Nella realtà quotidiana dei cantieri e dei professionisti energetici, tuttavia, si è scatenato un cortocircuito burocratico dovuto a indicazioni contrastanti che rischiano di bloccare la pianificazione delle imprese o, peggio, di far perdere loro decine di migliaia di euro.

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📜 La Regola del Decreto: Articolo 25, comma 3 e l’avvio lavori

Partiamo dal dato normativo certo. L’articolo 25, comma 3 del D.M. 7 agosto 2025 stabilisce che per gli interventi realizzati da soggetti che svolgono attività economica (imprese, ditte individuali e ETS di natura commerciale), l’accesso agli incentivi è subordinato alla trasmissione di una richiesta preliminare. Questa deve essere effettuata prima dell’avvio dei lavori, tramite il Portaltermico (Modello 4) o, nella fase transitoria iniziale, tramite PEC dedicata.

Che cosa definisce formalmente l’avvio dei lavori? Le Regole Applicative chiariscono che l’avvio corrisponde alla data che si verifica per prima tra:

  • La data di inizio lavori comunicata al Comune (CILA, SCIA, ecc.).
  • La data del primo fermo impegno (ossia qualsiasi impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l’investimento, come un ordine d’acquisto firmato per le macchine, un contratto d’appalto sottoscritto con l’installatore o il pagamento di un acconto/fattura).

Qualsiasi attività preliminare (progettazione, diagnosi energetica, studi di fattibilità e richiesta di permessi) non costituisce invece inizio lavori e può essere effettuata e fatturata prima dell’invio della preliminare.

🗣️ Teoria nei Webinar e Guide GSE: “Vietato avviare i lavori senza Presa d’Atto”

All’entrata in vigore del CT3 e durante i diversi webinar ufficiali del GSE tenutisi all’inizio del 2026, la regola presentata era categorica e non ammetteva eccezioni: le imprese non devono in alcun modo avviare i lavori, firmare contratti o procedere ad acquisti prima di aver ricevuto la formale comunicazione di “presa d’atto” da parte del GSE. Questa linea rigida è stata ripresa da tutte le guide operative e dai principali portali tecnici di settore, che evidenziavano come l’inizio dei lavori ante-presa d’atto avrebbe comportato l’inammissibilità automatica della domanda di incentivo.

Nei diversi incontri e webinar di approfondimento organizzati all’inizio dell’anno, alle insistenti domande dei progettisti preoccupati per i tempi di attesa e i cantieri fermi, la risposta verbale dei relatori del GSE era una doccia fredda che molti colleghi ricordano bene:

“Se decidete di avviare le attività o firmare impegni prima di aver ottenuto la presa d’atto formale, lo fate a vostro rischio e pericolo. Se la preliminare dovesse essere rigettata per un errore formale, dovrete necessariamente ripresentarla; ma avendo già avviato materialmente le opere o pagato acconti, non potrete più rispettare l’obbligo di invio preventivo. Questo comporterà l’inammissibilità totale e non sanabile dell’intera domanda.”

Questa impostazione ha subito destato allarme tra le imprese e i progettisti. Nella pratica, i tempi per ottenere la presa d’atto (che non è un’approvazione tecnica, ma una validazione amministrativa preliminare) superano facilmente i 30 o 40 giorni, arrivando in molti casi a sfiorare o superare i due mesi (come ampiamente testimoniato da numerosi colleghi sul campo). Costringere un’azienda a congelare un cantiere, non ordinare le macchine e bloccare la firma dei contratti per due mesi significa, di fatto, paralizzare l’operatività aziendale.

✍️ La Pratica nei Ticket: “Potete partire subito dopo l’invio”

Ed ecco che scatta il cortocircuito. Di fronte alle proteste dei professionisti e alle ovvie difficoltà operative, il GSE ha iniziato a fornire risposte scritte individuali (tramite il sistema di assistenza e ticket) che smentiscono nettamente quanto raccomandato a voce nei webinar.

In ben due diversi ticket di risposta condivisi all’interno della nostra community riservata (composta dai professionisti che hanno acquistato la licenza del mio Simulatore CT3), il GSE dichiara infatti testualmente:

📨 Riscontro Ufficiale GSE — Segnalazione S004281064

“Gentile Marco,

per avviare i lavori, non è necessario attendere comunicazione da parte del GSE.
Per inviare la richiesta di accesso diretto, invece, è necessario attendere la comunicazione di presa d’atto se la richiesta è stata inviata tramite portale.

Per eventuali ulteriori richieste o chiarimenti, la invitiamo ad aprire una nuova segnalazione.

Un saluto”

📨 Riscontro Ufficiale GSE — Area Assistenza Clienti

“Gentile utente,

la informiamo che dopo l’invio della richiesta preliminare attraverso il portale, non è necessario attendere la comunicazione di presa d’atto per avviare i lavori. Il cliente deve attendere una comunicazione GSE (cosiddetta: presa d’atto) per poter procedere con l’avvio all’accesso diretto.

Cordiali saluti”

Quindi, da una parte i relatori dei webinar spaventano la platea ammonendo di non muovere un dito prima del timbro del GSE (“altrimenti sono fatti vostri”), dall’altra il servizio di assistenza tecnica scrive nero su bianco che basta aver cliccato “invia” sul portale per poter far partire il cantiere e firmare i contratti.

🚪 Il Blackout del Portale per 5 settimane e il mistero della PEC

Ma la confusione non si ferma qui. Nella fase transitoria iniziale, prima che il portale ufficiale per il Conto Termico 3.0 venisse aperto per la prima volta, il GSE aveva correttamente concesso la possibilità di trasmettere la richiesta preliminare tramite PEC all’indirizzo dedicato. Un’ottima soluzione di emergenza per consentire alle imprese di non bloccare i cantieri.

Tuttavia, a marzo 2026, poco dopo la prima apertura, il portale del Conto Termico 3.0 è stato bloccato e messo offline per ben 5 settimane. Ricordo ancora le discussioni concitate nella nostra community di termotecnici (il 20 marzo 2026 i colleghi chiedevano ancora preoccupati: “Scusate, ma il portale è ancora sospeso?”). Durante questo lunghissimo blackout tecnico, il GSE non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale su come i professionisti dovessero procedere. Era ancora valido l’invio tramite PEC per le imprese che dovevano tassativamente avviare i lavori? Nessuno lo sapeva con certezza. In assenza totale di indicazioni ufficiali del GSE, non mi sono mai sentito di consigliare a nessuno l’invio via PEC come procedura sicura o garantita. Questa mancanza di certezze ha lasciato i tecnici in un limbo insostenibile: scegliere se fermare i cantieri o rischiare l’inammissibilità procedendo alla cieca.

📄 Iter Reale: dall’invio via PEC alla Presa d’Atto (Modello 8)

Per far comprendere come funziona realmente questo iter e smentire l’idea che si tratti di un processo “semplice e automatico”, condivido un caso pratico gestito da me in prima persona e discusso anche all’interno della nostra community.

Ho trasmesso la comunicazione preliminare di un’impresa cliente tramite PEC in data 26 marzo 2026. Lungi dall’essere un’operazione fluida, ho dovuto affrontare un faticoso iter istruttorio con richieste di integrazione documentale da parte dei valutatori del GSE.

Proprio in quei giorni di fine marzo, diversi colleghi sul nostro gruppo Telegram (il 25 marzo 2026) segnalavano di aver ricevuto contestazioni dal GSE per la mancanza di dati legati alla disciplina europea sugli Aiuti di Stato (il modulo 4, infatti, richiede campi specifici non facilmente mappabili in una PEC a testo libero). Nello specifico, il GSE pretendeva l’integrazione di: “tipologia di aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto”. Anche io mi sono scontrato con la medesima richiesta di integrazione e, in assenza di indicazioni chiare, il consiglio pratico ed efficace che ho applicato (e suggerito nella community) è stato quello di indicare valore “zero” per sbloccare la burocrazia ed evitare il rigetto.

Solo a seguito della mia risposta e del superamento delle integrazioni, in data 30 aprile 2026 (quindi con oltre un mese di attesa!) il GSE ha finalmente emesso il parere positivo di accoglimento della comunicazione: la lettera ufficiale di “Presa d’Atto” (Modello 8) con l’assegnazione del codice identificativo della pratica (es. CT3-061408).

Questo documento ufficiale chiarisce un passaggio operativo fondamentale:

📌 Istruzioni del GSE per la fase finale (Modello 8)

“Si segnala di allegare la citata ‘Richiesta preliminare di accesso agli incentivi’, con indicazione del protocollo della presente comunicazione (es. GSE/A20260128449), alla futura istanza in Conto Termico a lavori ultimati.”

Ci tengo a precisare che questo iter via PEC rappresenta un caso particolare, che riguarda esclusivamente chi (come me) ha dovuto inviare la preliminare prima dell’apertura ufficiale del portale o durante il blackout di 5 settimane. Per chi effettua il caricamento delle pratiche oggi, infatti, il portale gestisce in modo automatico e integrato entrambe le fasi (quella preliminare e l’accesso diretto finale). Invece, per chi ha effettuato l’invio via PEC in quella fase straordinaria, a lavori ultimati sarà necessario effettuare l’istanza finale in accesso diretto allegando manualmente sia la comunicazione preliminare inviata per PEC sia la lettera di presa d’atto ricevuta via PEC con il relativo numero di protocollo. Ricordate inoltre che la richiesta finale in accesso diretto deve essere presentata entro il termine decadenziale di 90 giorni dalla fine dei lavori (ai sensi del comma 2, art. 14 del Decreto).

⚠️ La Trappola Invisibile: Il bivio del progettista

Perché questa discordanza non è solo una banale “imprecisione”, ma rappresenta un rischio enorme per il tecnico e per l’impresa?

Immaginiamo questo scenario, purtroppo frequentissimo:

❌ Cosa succede se parti subito e c’è un errore?
Inviata la richiesta preliminare, l’impresa avvia i lavori, firma il contratto e versa l’acconto. Successivamente, dopo 30 giorni, il GSE analizza la preliminare e la rigetta (o chiede modifiche sostanziali non eseguibili) a causa di un refuso nella compilazione, un dato errato sul fatturato o sui costi del progetto. Poiché i lavori sono già materialmente iniziati, l’impresa non può più ripresentare una nuova richiesta preliminare. L’incentivo è perso per sempre.

⏳ Cosa succede se decidi di aspettare?
Per tutelarsi, l’impresa decide di aspettare la presa d’atto formale del GSE. Il cantiere resta bloccato in attesa per settimane. Il fornitore non riceve l’ordine della macchina, i lavori non partono, e i tempi di consegna si allungano. In una programmazione aziendale seria, un’attesa indeterminata per una mera notifica di ricezione rende l’operazione insostenibile.

Inoltre, la gestione delle modifiche a portale si è rivelata estremamente rigida, allontanandosi notevolmente dalle prime rassicurazioni date a voce. Inizialmente, nei webinar istituzionali, i relatori del GSE spiegavano in modo semplice che in caso di variazioni progettuali bastava “annullare la bozza e inserirne una nuova”. Nella realtà pratica del portale, questo si traduce in una trappola. Se decidi di cambiare la tipologia di intervento (ad esempio, sostituire anche i serramenti e non solo la pompa di calore precedentemente dichiarata) prima di iniziare le opere fisiche, sei obbligato ad annullare la vecchia preliminare a portale e trasmetterne una nuova. Ma se nel frattempo hai già firmato i contratti con i fornitori o pagato acconti, sei bloccato in un vicolo cieco procedurale senza alcuna via d’uscita.

Proprio su questo aspetto, durante il webinar del 26 gennaio, ad un quesito specifico su come gestire le varianti in corso d’opera rispetto a quanto comunicato in via preliminare, il GSE ha confermato la linea ufficiale:

“Nel caso vengano apportate delle modifiche alla proposta progettuale già oggetto di richiesta preliminare, l’impresa richiedente deve presentare una nuova richiesta preliminare, fermo restando che non siano stati avviati i lavori. A tal fine, prima di presentare la nuova richiesta preliminare, l’impresa è tenuta ad annullare la richiesta precedentemente presentata.”

Questo significa che a cantiere aperto la situazione si fa molto pericolosa: se decidi di fare meno rispetto a quanto dichiarato (es. rinunci a installare il fotovoltaico programmato e fai solo la pompa di calore), non ci sono problemi poiché la preliminare non blocca i fondi e a fine lavori in accesso diretto caricherai solo le spese reali. Ma se decidi di fare qualcosa di diverso o in più (un intervento non preventivato nella preliminare), quell’intervento specifico risulterà inammissibile all’accesso diretto perché per esso l’impresa non ha trasmesso la comunicazione preliminare prima dell’avvio dei lavori.

Questa paralisi interpretativa e l’insicurezza nell’affrontare la burocrazia del GSE stanno spingendo molti termotecnici ad abbandonare del tutto il canale del Conto Termico 3.0 per le imprese commerciali, orientandosi verso altre forme di detrazione meno incerte ma spesso meno vantaggiose.

🤦‍♂️ La Farsa delle Scadenze di Gennaio 2026 (Sanatoria cantieri aperti)

Non dimentichiamo che la storia della comunicazione preliminare è nata sotto una cattiva stella fin dall’inizio dell’anno. Il D.M. 7 agosto 2025 è stato firmato in estate, ma le Regole Applicative sono state pubblicate solo il 18/19 dicembre 2025, entrando in vigore il 25 dicembre. Moltissime imprese, fidandosi del decreto, avevano già aperto i cantieri o firmato contratti in questo limbo di 4 mesi in cui il Portaltermico non era ancora attivo.

Per salvare queste pratiche, il GSE ha dovuto concedere una “sanatoria” transitoria, consentendo l’invio tardivo della richiesta preliminare via PEC entro 30 giorni dalla pubblicazione delle Regole Applicative (su questo tema e sulle forti criticità legate alle tempistiche estremamente ristrette concesse per agire, vi rimando al mio articolo di allora: Conto Termico 3.0 – IMPRESE – poco tempo per la richiesta preliminare per lavori già iniziati).

Ed ecco che scatta la farsa: durante il webinar ufficiale del GSE del 12 gennaio 2026, le slide ufficiali proiettate e distribuite indicavano come scadenza per questa sanatoria il mese di febbraio 2026. In diretta, i relatori del GSE hanno dovuto smentire clamorosamente le loro stesse slide, precisando a voce che il termine ultimo era tassativamente il 18/19 gennaio 2026 (ovvero solo una settimana dopo il webinar!). Chi non ha seguito il webinar in diretta o si è fidato cecamente delle slide scritte inviando la PEC a febbraio, ha visto la propria pratica rigettata per inammissibilità temporale.

💡 Come muoversi in sicurezza: i nostri consigli operativi

In qualità di termotecnici, come possiamo mettere al sicuro il nostro lavoro e l’incentivo dei nostri clienti in questo scenario di caos interpretativo? Ecco le linee guida che applichiamo nel nostro studio:

1. Massimo rigore nei dati preliminari: Prima di cliccare su invio per il Modello 4 della richiesta preliminare, verificate tre volte ogni singola informazione inserita (dati anagrafici, classificazione dimensionale dell’impresa micro/piccola/media/grande, tetti di spesa previsti e ubicazione dell’edificio). Qualsiasi errore formale nella preliminare che porti a un rigetto successivo sarà letale se i lavori sono già iniziati.

2. Firmare i contratti e avviare i lavori dopo la preliminare (ma con riserva): Se l’impresa non può permettersi di attendere i tempi della presa d’atto (come accade nel 90% dei casi), procedete all’invio della preliminare e, solo a partire dalla data di inizio lavori che avete indicato nella richiesta stessa, date avvio alle operazioni (intendendo con “operazioni” non solo le lavorazioni fisiche in cantiere, ma anche impegni vincolanti come firme di contratti, ordini di componenti o emissione di fatture di acconto). In ogni caso, inserite nei contratti con i fornitori e nel contratto di appalto una clausola di salvaguardia legata all’ammissibilità preliminare del Conto Termico, per limitare i danni qualora insorgessero contestazioni formali sul portale.

3. Utilizzare strumenti di calcolo blindati: Non affidatevi a calcoli approssimativi. Il calcolo delle percentuali massime incentivate per le imprese (che variano dal 35% al 55% in base alla dimensione aziendale) e l’applicazione di capping complessi (come il limite del 30% della spesa per nZEB, FV e ricarica) devono essere precisi. Usate strumenti professionali dedicati per azzerare gli errori di calcolo.

💬 E voi avete già inviato richieste preliminari?

State aspettando la presa d’atto prima di avviare il cantiere o vi siete fidati delle risposte scritte del GSE partendo subito dopo l’invio? Quali tempistiche state riscontrando per l’approvazione del Modello 4?

Condividete le vostre esperienze nei commenti o all’interno della nostra community. Il confronto tra colleghi sul campo è l’unica vera tutela che abbiamo di fronte al muro di gomma delle risposte a intermittenza del GSE.

💡
Chiarimento GSE: Lavori e Presa d’Atto

Nello stato dell’arte iniziale delle pratiche, la mancanza di chiarimenti ufficiali da parte del GSE ha causato forti incertezze, spingendo molti professionisti a bloccare cautelativamente i cantieri in attesa della presa d’atto.

È ora confermato ufficialmente dall’associazione di categoria che l’iter corretto consente di procedere con i lavori prima della presa d’atto, la quale è vincolante solo al momento della presentazione effettiva della domanda.

🔄 Lo schema operativo corretto:

  1. Richiesta (invio preliminare)
  2. Lavori (si avviano subito dopo la richiesta!)
  3. Presa d’atto (che potrebbe arrivare anche prima)
  4. Domanda (presentazione finale dell’accesso diretto)

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