
Chi segue si ricorderà che uscì la risposta 568 che destò scalpore visto che per il calcolo dei massimali indicava di moltiplicare per il numero delle unità immobiliari compreso le pertinenze pur trattandosi di un edificio unifamigliare…..
Come fini? Beh la risposta fu presto ritirata….
Ora… ieri (non senza tentennamenti visto che prima esce una versione poi ripubblicano la vecchia, poi la ricambiano ancora… ma va beh) come già pubblicato sui miei social che vi invito a seguire viene pubblicata la Risposta 765/2021 in rettifica alla citata 568.
Cosa ci dice questa risposta? Nulla di nuovo! Se mai il problema era quella ritirata!
Riassumendo:
Proprietario di un edificio in comproprietà con altra persona fisica, di un fabbricato composto da:
Negli interventi che uniscono o suddividono gli immobili, i limiti di spesa ai fini del Superbonus vanno individuati in base alle unità immobiliari censite in catasto all’inizio dei lavori. Nel caso di un edificio composto da un’unità abitativa e da due pertinenze il limite di spesa per gli interventi antisismici sarà di 96mila euro, anche se a fine lavori il magazzino diventerà un’unità A/3 e quindi gli immobili residenziali realizzati saranno due. In sostanza per l’applicazione delle detrazioni conta la situazione preesistente ai lavori e non quella successiva.
Quindi le due pertinenze, essendo in un edificio unifamiliare, rientrano nel massimale di spesa dell’unità abitativa e a nulla vale che una delle due venga convertita in unità residenziale: per il calcolo dei limiti va preso in esame l’edificio allo stato iniziale e non quello risultante alla fine dei lavori.