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Conto Termico 3.0

Decentralizzazione Impianti Conto Termico 3.0: Cosa dice il GSE

By ing_enricorovere  Published On 17 Luglio 2026
Decentralizzazione Impianti Conto Termico 3.0: La Guida Ufficiale con Risposte GSE

Decentralizzazione Impianti Conto Termico 3.0: La Guida Ufficiale

Il passaggio da un impianto di riscaldamento centralizzato a sistemi autonomi per le singole unità immobiliari, comunemente denominato decentralizzazione, è una scelta frequente nei condomini. Questa soluzione si applica in occasione di ristrutturazioni o riqualificazioni energetiche profonde. Ovviamente tralascimo qui la fattibilità sia tecnica che di legge al netto delle leggi nazionali regionali e locali in genere.

Tuttavia, con l’entrata in vigore del Conto Termico 3.0 (D.M. 7 agosto 2025), sono sorti molti dubbi sulla fattibilità di questa operazione a portale e sui requisiti tecnici. In questo articolo analizzeremo come gestire le pratiche di decentralizzazione, i chiarimenti ricevuti  dal GSE e come superare i blocchi operativi sul Portaltermico.

La decentralizzazione rappresenta il processo tecnico di scomposizione di un impianto termico comune in sistemi di climatizzazione individuali. Il Soggetto Responsabile è il soggetto (persona fisica, condominio o impresa) che sostiene le spese per gli interventi di riqualificazione energetica e richiede l’incentivo.

Riassunto

Pratiche distinte per subalterno: In ambito residenziale, ogni condomino invia la richiesta d’incentivo a suo nome per la propria macchina autonoma. Le pratiche sono distinte tramite i subalterni catastali.
Gestione FIR unico: Inoltre, è possibile caricare lo stesso certificato di smaltimento (FIR) del vecchio generatore centralizzato su tutte le istanze distinte dei singoli subalterni.
Esenzione Diagnosi Energetica ≥ 200 kWt: Se il generatore centralizzato rimosso supera i 200 kWt ma l’intervento post-operam è decentralizzato, non scatta l’obbligo di Diagnosi Energetica ante-operam e APE post-operam selezionando l’opzione corretta a portale.
APE nel Terziario: Pertanto, per le imprese che decentralizzano nel terziario, la verifica del risparmio del 10% di energia primaria non rinnovabile richiede un APE ante-operam riferito alla singola unità immobiliare oggetto d’intervento e non all’intero edificio.

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Il Contesto: Cosa cambia dal Conto Termico 2.0 al 3.0

Nel mio lavoro quotidiano con il GSE, ho riscontrato che nel regime del Conto Termico 2.0 la decentralizzazione era una prassi comune consolidata. La procedura prevedeva la sottomissione di pratiche distinte associate ad un unico smaltimento condiviso (FIR del generatore centralizzato rimosso). Questa procedura veniva regolarmente approvata in fase di istruttoria dal GSE.

Tuttavia, le Regole Applicative del Conto Termico 3.0 hanno introdotto una distinzione importante sul concetto di edificio. In ambito residenziale, l’edificio oggetto di intervento coincide con l’intero corpo di fabbrica (identificato da Comune, Foglio e Particella) e non con la singola unità immobiliare (subalterno). Invece, in ambito terziario, la singola unità immobiliare catastale (es. ufficio A/10) può configurarsi direttamente come unità autonoma oggetto dell’intervento.

Inoltre, questo allineamento ha generato dubbi per la gestione di multi-proprietà o condomini minimi dove le spese per i nuovi generatori autonomi vengono sostenute individualmente dai singoli proprietari. Ciascuno di essi deve risultare Soggetto Responsabile per la propria spesa per garantire la coerenza tra intestazione fatture, bonifici e istanza.


Analisi dei 4 Scenari di Decentralizzazione

Di seguito proponiamo una tabella riassuntiva che descrive la corretta gestione del Soggetto Responsabile e dei caricamenti a portale per ciascuna configurazione:

ScenarioSoggetto Responsabile (SR)Caricamento a Portale GSE
A (Soggetto Unico)Unico proprietario dell’intero stabileIstanza singola o N istanze gestite dallo stesso SR
B (Condominio Standard)Singoli condomini per la propria quota/subalternoN istanze separate intestate ai rispettivi SR
C (Condominio Minimo)Singoli proprietari (senza CF Condominio)N istanze separate intestate ai rispettivi SR
D (Unità Terziarie)Singole imprese o proprietari degli ufficiN istanze separate con APE ante specifico per subalterno

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Le Chiarificazioni del GSE sui blocchi a Portale

Nel corso dei miei test e dei contatti con l’assistenza tecnica del GSE, ho direi chiarito i nodi operativi principali. Di seguito riportiamo le risposte e le soluzioni da apply.

1. Conflitto Edificio Unico vs Molteplicità di Soggetti Responsabili

Sul Portaltermico 3.0, inserendo la stessa particella catastale per più pratiche, il sistema genera un alert di duplicazione del codice edificio. Tuttavia, il GSE ha confermato che l’alert non blocca la trasmissione ed è possibile presentare le istanze separate indicando il rispettivo subalterno. Le istanze verranno poi raccordate e valutate manualmente in fase istruttoria. Inoltre, passando da una configurazione centralizzata ad una autonoma, ogni SR invia la richiesta a proprio nome per il rispettivo subalterno. In questo caso il condominio non è un soggetto coinvolto, rendendo inutile la presenza del Codice Fiscale del condominio o di fatture condominiali.

2. Gestione del Certificato di Smaltimento Unico (FIR)

Trattandosi della dismissione di un unico generatore centralizzato comune, il certificato di smaltimento o rottamazione (FIR) è unico. Di conseguenza, il GSE conferma che è corretto caricare lo stesso file PDF in ciascuna delle istanze separate dei singoli subalterni. Nel mio studio, consigliamo sempre di allegare a ciascuna istanza una breve relazione tecnica di raccordo che colleghi i codici delle istanze associate per facilitare il lavoro del valutatore.

3. Obbligo di Diagnosi Energetica ante-operam per impianti ≥ 200 kWt

Se l’impianto centralizzato rimosso ha una potenza termica nominale pari o superiore a 200 kWt, le regole generali imporrebbero la redazione di una Diagnosi Energetica ante-operam. Tuttavia, il GSE chiarisce che durante il caricamento dei dati a portale per ciascun subalterno viene richiesto dove si effettua l’intervento tramite un menu a tendina. Se non si sceglie \”intero edificio\” ma si seleziona \”unità inserita in edificio multipiani\”, viene meno il presupposto dell’intervento sull’intero edificio. Di conseguenza, l’obbligo di Diagnosi Energetica ante-operam e APE post-operam decade. Questo accade anche se le dimensioni del generatore centralizzato dismesso superavano i 200 kWt.

4. Gestione APE per Imprese nel Terziario

Per gli interventi su unità terziarie promossi da imprese in cui è richiesto il risparmio del 10% di energia primaria non rinnovabile, sorgeva il problema di confrontare l’APE ante-operam dell’impianto centralizzato con gli APE post-operam dei singoli uffici autonomi. Infatti, il GSE ha stabilito che l’APE ante-operam deve essere riferito alla singola unità immobiliare oggetto d’intervento e non all’intero edificio condominiale. Sarà quindi necessario produrre e registrare un APE ante-operam riferito specificamente alla singola unità nello stato di fatto iniziale.


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📝 Il mio ticket al GSE — Testo integrale

Di seguito riporto integralmente il ticket che ho inviato al GSE tramite il sistema di assistenza. I dati personali e catastali sono stati generalizzati per privacy, ma la sostanza tecnica è identica.

Servono chiarimenti per poter dare risposte ai clienti per capire se certe prassi consolidate nel 2.0 siano ancora fattibili Così è impossibile lavorare purtroppo

Premessa In relazione all’intervento di dismissione completa di un impianto termico centralizzato esistente (ante-operam) e contestuale installazione di generatori autonomi a servizio delle singole unità immobiliari (post-operam) a parità di volumetria e superficie complessive riscaldate, si richiede un chiarimento circa le corrette procedure informatiche e documentali da seguire sul Portaltermico 3.0.

Si evidenzia che, nello storico regime del Conto Termico 2.0, l’ammissibilità di questa tipologia di interventi si è consolidata come prassi operativa comune. Tale operatività prevedeva comunemente la sottomissione di istanze separate per ciascuna unità immobiliare, le quali facevano tutte riferimento all’unico certificato di smaltimento (FIR) del generatore centralizzato comune rimosso. Tale configurazione procedurale (N pratiche distinte associate ad un unico smaltimento condiviso) è sempre stata regolarmente approvata in fase di istruttoria dal GSE.

Tuttavia, le Regole Applicative del Conto Termico 3.0 chiariscono che, in ambito residenziale, l’edificio oggetto di intervento coincide solitamente con l’intero corpo di fabbrica (palazzina condominiale identificata da Comune, Foglio e Particella) e non con la singola unità immobiliare (subalterno). In ambito terziario, al contrario, la singola unità immobiliare catastale (es. ufficio A/10) può configurarsi direttamente come unità autonoma oggetto dell’intervento.

Questo principio genera una criticità procedurale e civilistica soprattutto nei casi di multi-proprietà residenziale o condomini minimi (Scenari B e C): se l’edificio residenziale è considerato unico ma l’impianto post-operam viene decentralizzato in N generatori autonomi privati, le relative spese vengono sostenute individualmente dai singoli proprietari, ciascuno dei quali deve risultare Soggetto Responsabile (SR) per la propria spesa (coerenza tra intestazione fatture, bonifici e istanza). Inoltre, nel caso frequente di condomini minimi (fino a 8 condomini), lo stabile è spesso privo di un amministratore formale e di un Codice Fiscale del condominio.

Si richiede pertanto supporto operativo per comprendere come gestire i caricamenti a portale in queste configurazioni.

1. CONFIGURAZIONE DELLE ISTANZE E DEL SOGGETTO RESPONSABILE

Scenario A (Soggetto Unico): Un unico proprietario possiede l’intera palazzina (tutti i subalterni) e sostiene il 100% delle spese per le N macchine autonome. In questo caso vi è un unico Soggetto Responsabile.

Scenario B (Multi-proprietà / Condominio standard residenziale): Diversi proprietari decidono di dismettere l’impianto centralizzato comune e installare generatori autonomi. Ciascun proprietario paga la propria macchina dal proprio conto corrente, configurandosi come Soggetto Responsabile per il proprio subalterno.

Scenario C (Condominio Minimo residenziale senza Codice Fiscale): Analogo allo Scenario B, ma l’edificio è un condominio minimo privo di amministratore e di Codice Fiscale condominiale registrato. I proprietari sostengono le spese individualmente per le proprie unità immobiliari.

Scenario D (Unità Terziarie – Imprese o proprietari diversi): Più uffici/unità terziarie (es. A/10) precedentemente riscaldati da un impianto centralizzato passano a sistemi autonomi di climatizzazione, con spese sostenute individualmente dai rispettivi proprietari/imprese (autonomi SR).

2. CRITICITÀ OPERATIVE E INFORMATICHE RILEVATE A PORTALE

Conflitto Edificio Unico vs Molteplicità di Soggetti Responsabili (Ambito Residenziale): Se in ambito residenziale l’edificio è l’intera palazzina (mappale complessivo):

Come possono i diversi condomini (Scenari B e C) presentare istanze separate intestate a ciascun Soggetto Responsabile sulla stessa particella catastale? Il portale genera un alert di duplicazione del “Codice Edificio” (Comune, Foglio, Particella). Si richiede se questo allineamento automatico impedisca la lavorazione delle pratiche separate o se sia previsto che l’istruttore le raccordi manualmente.

Qualora il GSE imponesse la presentazione di un’istanza unica con un solo Soggetto Responsabile (es. il Condominio): come deve essere gestito l’aspetto fiscale dei pagamenti tracciabili e delle fatture in caso di condominio minimo privo di Codice Fiscale (Scenario C)? Chi deve figurare come Soggetto Responsabile unico e come devono essere intestate le fatture (es. delega a uno dei condomini come rappresentante)?

Gestione del certificato di smaltimento unico (FIR): Trattandosi della rimozione di un solo generatore centralizzato comune, il FIR o certificato di rottamazione è un documento unico. Si richiede conferma che, in analogia con la prassi storica del Conto Termico, sia corretto caricare lo stesso file PDF in ciascuna delle N istanze separate dei singoli subalterni.

Adempimenti per impianti con potenza termica nominale ante-operam ≥ 200 kWt:

Qualora l’impianto rimosso abbia potenza ≥ 200 kWt , scattano gli obblighi di Diagnosi Energetica ante-operam. Si richiede la corretta modalità di caricamento documentale nel caso di generatori post-operam autonomi di potenza inferiore.

Verifica del risparmio di energia primaria (Ambito Terziario – Imprese): Per gli interventi promossi da imprese su immobili terziari (Scenario D), è richiesto il calcolo del risparmio del 10% di energia primaria non rinnovabile tramite APE registrati a catasto regionale. Si riscontra una disomogeneità nel caricamento a portale tra l’APE ante-operam (riferito all’impianto centralizzato comune) e gli APE post-operam (riferiti alle singole unità autonome/uffici).

3. QUESITI PROCEDURALI E OPERATIVI

QUESITO 1 (Inquadramento Edificio e Soggetto Responsabile – Residenziale): Nel caso di decentralizzazione in condominio residenziale (Scenario B e Scenario C), è consentito presentare N istanze separate (una per ciascun subalterno/proprietario) facendo riferimento alla medesima particella catastale e indicando il rispettivo subalterno? L’alert automatico di duplicazione del “Codice Edificio” a portale consente la regolare trasmissione e la successiva valutazione manuale delle istanze da parte del GSE?

QUESITO 2 (Alternativa Istanza Unica in Condominio Minimo): Qualora la risposta al Quesito 1 fosse negativa e il GSE richiedesse obbligatoriamente un’unica istanza:

Nel caso di condominio standard (Scenario B), come devono essere prodotte le fatture e gestiti i pagamenti se le pompe di calore sono private e autonome (quindi non condominiali) ma pagate dai singoli condomini?

Nel caso di condominio minimo privo di Codice Fiscale (Scenario C), chi deve assumere il ruolo di Soggetto Responsabile e con quali modalità di intestazione e pagamento delle fatture (es. fatture cointestate, delega scritta di rappresentanza a uno dei comproprietari)?

QUESITO 3 (Caricamento del certificato di smaltimento unico): Si chiede conferma della correttezza della procedura che prevede il caricamento dello stesso certificato di smaltimento (FIR) unico su tutte le N pratiche separate, eventualmente integrando una relazione tecnica di raccordo che colleghi i codici delle istanze associate.

QUESITO 4 (Gestione Diagnosi Energetica ante-operam ≥ 200 kWt ):

Nel caso di impianto rimosso ≥ 200 kWt , si chiede se sia corretto redigere un’unica Diagnosi Energetica complessiva dello stato di fatto dell’edificio e caricarla (lo stesso file PDF) su tutte le istanze distinte dei singoli subalterni.

QUESITO 5 (Caricamento APE per Imprese nel Terziario): Per le imprese che operano su unità terziarie (Scenario D), come deve essere gestito a portale l’inserimento dei dati energetici in caso di decentralizzazione? Ai fini della verifica del risparmio del 10% di energia primaria, il portale consente il confronto tra l’APE ante-operam globale e l’APE post-operam del singolo subalterno, oppure è necessario produrre e registrare a catasto regionale un APE ante-operam “virtuale” riferito esclusivamente alla singola unità immobiliare (ufficio) nello stato di fatto iniziale?

Si richiede supporto operativo al fine di poter istruire correttamente la documentazione e inserire i dati a portale in conformità con le procedure del GSE.

Risposte GSE

“Gentile utente,
di seguito le risposte:

2. CRITICITÀ OPERATIVE E INFORMATICHE RILEVATE A PORTALE
Conflitto Edificio Unico vs Molteplicità di Soggetti Responsabili (Ambito Residenziale): Se in ambito residenziale l’edificio è l’intera palazzina (mappale complessivo):
Come possono i diversi condomini (Scenari B e C) presentare istanze separate intestate a ciascun Soggetto Responsabile sulla stessa particella catastale?
Risposta: Saranno distinti dai subalterni

Il portale genera un alert di duplicazione del “Codice Edificio” (Comune, Foglio, Particella). Si richiede se questo allineamento automatico impedisca la lavorazione delle pratiche separate o se sia previsto che l’istruttore le raccordi manualmente.
Qualora il GSE imponesse la presentazione di un’istanza unica con un solo Soggetto Responsabile (es. il Condominio): come deve essere gestito l’aspetto fiscale dei pagamenti tracciabili e delle fatture in caso di condominio minimo privo di Codice Fiscale (Scenario C)? Chi deve figurare come Soggetto Responsabile unico e come devono essere intestate le fatture (es. delega a uno dei condomini come rappresentante)?
Risposta: Passando da una configurazione centralizzata ad una autonoma, ogni proprietario invierà una richiesta d’incentivo a suo nome, in questo caso il condominio non è un soggetto coinvolto.

Gestione del certificato di smaltimento unico (FIR): Trattandosi della rimozione di un solo generatore centralizzato comune, il FIR o certificato di rottamazione è un documento unico. Si richiede conferma che, in analogia con la prassi storica del Conto Termico, sia corretto caricare lo stesso file PDF in ciascuna delle N istanze separate dei singoli subalterni.
Risposta: Si conferma che è possibile.

Adempimenti per impianti con potenza termica nominale ante-operam ≥200 kWt ≥200 kWt: Qualora l’impianto rimosso abbia potenza ≥200 kWt
≥200 kWt, scattano gli obblighi di Diagnosi Energetica ante-operam. Si richiede la corretta modalità di caricamento documentale nel caso di generatori post-operam autonomi di potenza inferiore.
Risposta: Passando da una configurazione centralizzata ad una autonoma per ogni appartamento, viene meno l’altra condizione per la quale scatta l’obbligo di DE ante e APE post, che presuppone che l’intervento venga effettuato sull’intero edificio.

Verifica del risparmio di energia primaria (Ambito Terziario – Imprese): Per gli interventi promossi da imprese su immobili terziari (Scenario D), è richiesto il calcolo del risparmio del 10% di energia primaria non rinnovabile tramite APE registrati a catasto regionale. Si riscontra una disomogeneità nel caricamento a portale tra l’APE ante-operam (riferito all’impianto centralizzato comune) e gli APE post-operam (riferiti alle singole unità autonome/uffici).
Risposta: Verrà inviato un APE ante riferito alla singola unità abitativa.

3. QUESITI PROCEDURALI E OPERATIVI


QUESITO 1 (Inquadramento Edificio e Soggetto Responsabile – Residenziale): Nel caso di decentralizzazione in condominio residenziale (Scenario B e Scenario C), è consentito presentare N istanze separate (una per ciascun subalterno/proprietario) facendo riferimento alla medesima particella catastale e indicando il rispettivo subalterno? L’alert automatico di duplicazione del “Codice Edificio” a portale consente la regolare trasmissione e la successiva valutazione manuale delle istanze da parte del GSE?
Risposta: Si conferma che è possibile.

QUESITO 2 (Alternativa Istanza Unica in Condominio Minimo): Qualora la risposta al Quesito 1 fosse negativa e il GSE richiedesse obbligatoriamente un’unica istanza:
Nel caso di condominio standard (Scenario B), come devono essere prodotte le fatture e gestiti i pagamenti se le pompe di calore sono private e autonome (quindi non condominiali) ma pagate dai singoli condomini?
Nel caso di condominio minimo privo di Codice Fiscale (Scenario C), chi deve assumere il ruolo di Soggetto Responsabile e con quali modalità di intestazione e pagamento delle fatture (es. fatture cointestate, delega scritta di rappresentanza a uno dei comproprietari)?

QUESITO 3 (Caricamento del certificato di smaltimento unico): Si chiede conferma della correttezza della procedura che prevede il caricamento dello stesso certificato di smaltimento (FIR) unico su tutte le N pratiche separate, eventualmente integrando una relazione tecnica di raccordo che colleghi i codici delle istanze associate.
Risposta: Si conferma che è possibile.

QUESITO 4 (Gestione Diagnosi Energetica ante-operam
≥200 kWt, si chiede se sia corretto redigere un’unica Diagnosi Energetica complessiva dello stato di fatto dell’edificio e caricarla (lo stesso file PDF) su tutte le istanze distinte dei singoli subalterni.
Risposta: quando si inseriscono le diverse richieste per ogni sub, il portale chiede dove viene effettuato l’intervento con un menù a tendina dove poter scegliere tra: intero edificio, unità inserita in edificio multipiani, ecc. se NON si sceglie “intero edificio” NON scatta l’obbligo di DE e APE anche se il generatore ante operam supera i 200kW.

QUESITO 5 (Caricamento APE per Imprese nel Terziario): Per le imprese che operano su unità terziarie (Scenario D), come deve essere gestito a portale l’inserimento dei dati energetici in caso di decentralizzazione? Ai fini della verifica del risparmio del 10% di energia primaria, il portale consente il confronto tra l’APE ante-operam globale e l’APE post-operam del singolo subalterno, oppure è necessario produrre e registrare a catasto regionale un APE ante-operam “virtuale” riferito esclusivamente alla singola unità immobiliare (ufficio) nello stato di fatto iniziale?Si richiede supporto operativo al fine di poter istruire correttamente la documentazione e inserire i dati a portale in conformità con le procedure del GSE.
Risposta: l’APE ante deve essere riferito all’unità abitativa oggetto d’intervento.

Un saluto
GSE spa”.

Attenzione : come potete notare no hanno risposto sui condomini minimi….. 

ho altro ticket con contestazione in corso

FAQ: Domande Frequenti sulla Decentralizzazione CT 3.0

Posso presentare pratiche separate per più proprietari sulla stessa particella catastale?

Sì, il GSE ha confermato che l’inserimento di pratiche separate è consentito distinguendole tramite il subalterno catastale. L’alert di duplicazione dell’edificio a portale non impedisce l’invio e la validazione della pratica.

Cosa succede se lo stabile è un condominio minimo senza Codice Fiscale?

Trattandosi di un intervento di decentralizzazione, ogni proprietario compie l’intervento sulla propria unità autonoma ed è il Soggetto Responsabile per la propria spesa. Le fatture e i bonifici devono essere intestati individualmente a ciascun proprietario. Di conseguenza, non è richiesto alcun coinvolgimento formale del condominio o del Codice Fiscale dello stesso.

Come carico il certificato di smaltimento se il generatore rimosso era uno solo?

È corretto caricare lo stesso file PDF del FIR (Formulario Identificazione Rifiuti) o del certificato di rottamazione in ciascuna delle N pratiche. Si consiglia di allegare a ciascuna istanza una relazione descrittiva che colleghi la rimozione centralizzata ai diversi subalterni beneficiari.

Se il generatore centralizzato rimosso supera i 200 kWt, devo fare la Diagnosi Energetica?

No, a patto che l’intervento post-operam non riguardi l’intero edificio ma le singole unità. Durante il caricamento, selezionando nel menu a tendina un’opzione diversa da “intero edificio” (es. “unità inserita in edificio multipiani”), decade l’obbligo di Diagnosi Energetica ante-operam e APE post-operam.

Per gli uffici (terziario) delle imprese, come si calcola il risparmio del 10%?

Il calcolo del risparmio del 10% di energia primaria non rinnovabile richiede la registrazione di un APE ante-operam specifico per il singolo subalterno catastale (ufficio) nello stato di fatto iniziale, e non un APE globale per l’intero corpo di fabbrica.


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