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Superbonus e cessione – Conversione DL 11/2023 Blocca cessioni – al 30/03/2023 e Dossier Camera dei Deputati

By Enrico Rovere  Published On 30 Marzo 2023

Iter di conversione in legga del DL 11/2023 al 30/03/2023

Ciao e ben tornati…. Sapete e sappiamo che conta poi la Gazzetta Ufficiala…

In ogni caso vi riporto in questo articolo il dossier della Camera dei Deputati dopo l’approvazione in VI Commissione Finanze degli emendamenti sul ddl (A.C. 889) di conversione del D.L. n. 11/2023. Dossier dedicato al disegno di legge, il cui testo definitivo dovrà essere approvato entro la seconda settimana di aprile.

Il decreto-legge, avente ad oggetto misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, originariamente di 3 articoli, è stato notevolmente ampliato a seguito dell’esame parlamentare. Sono stati infatti introdotti nel testo cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all’articolo 1 che all’articolo 2.

Puoi scaricarlo il dossier  cliccando direttamente qui  

30/03/2023 – Oggi la Camera vota – qui alcuni punti salienti 

ORDINE DEL GIORNO

1. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (C. 889-A/R) (vedi fascicoli di seduta stampati)

Cosa prevede il testo uscito dalla Commissione Finanze?

 
Proroga al 30 settembre 2023 - Superbonus 110% Unifamiliari

All’articolo 1 è premesso il seguente:

« Art. 01. – (Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche) 1. – All’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “entro il 31 marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2023” ».

Nuova modalità di utilizzo con BTP, Tutto ancora da chiarire ...

dopo il capoverso 1-quinquies è aggiunto il seguente:

« 1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nel- l’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d’imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d’imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d’imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, già utilizzati in compensa- zione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio

Ambiti di applicazion- Sono salvi: barriere architettoniche, zona sismica, edilizia libera

All’articolo 2:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<«< 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;

al comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito di appli- cazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano conte- nuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento

Interventi in edilizia libera

al comma 3:

alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 »;

Crediti in 10 anni ma solo dalla dichiarazione 2024

3-sexies. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-quater è inserito il seguente:

“8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detra- zione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi” »;



La variante alla CILA/S non è "rilevante"

Dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:

<< Art. 2-bis. (Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati) 1. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell’articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.

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