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Superbonus – Conversione Decreto Blocca Cessioni – DL 11/2023 Testo approvato alla Camera

By Enrico Rovere  Published On 31 Marzo 2023

Iter di conversione in legga del DL 11/2023 al 30/03/2023

Ciao e ben tornati….

Ci siamo lasciati giusto ieri con il seguente articolo:

Superbonus e cessione – Conversione DL 11/2023 Blocca cessioni – al 30/03/2023 e Dossier Camera dei Deputati

dove vi riportavo alcuni aggiornamenti e soprattutto il testo del Dossier  della Camera dei Deputati  dopo l’approvazione in VI Commissione Finanze degli emendamenti sul ddl (A.C. 889) di conversione del D.L. n. 11/2023.

 

Dossier dedicato al disegno di legge, il cui testo definitivo dovrà essere approvato entro la seconda settimana di aprile.

Il decreto-legge, avente ad oggetto misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, originariamente di 3 articoli, è stato notevolmente ampliato a seguito dell’esame parlamentare. Sono stati infatti introdotti nel testo cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all’articolo 1 che all’articolo 2.

Ieri sera  il Governo ha deciso di porre la questione di fiducia alla Camera, poi votata nel tardo pomeriggio.

La fiducia è stata posta sul nuovo DDL di conversione con modificazioni del DL 11/2023 comprensivo delle variazioni apportate tramite gli emendamenti approvati dalla Commissione Finanze di Montecitorio.

 

Puoi scaricare il Testo approvato alla Camera dei Deputati

  cliccando direttamente qui  

All’interno del testo troviamo quindi dalla proroga di 6 mesi per le unifamiliari, alle novità sulle barriere architettoniche, F24, crediti di stato fino alla remissione in bonis entro il 30 novembre 202.

 

Vi riporto nuovamente qui di seguito alcune delle novità del testo che vi ricordo deve ancora terminare il suo iter di conversione fino alla Gazzetta Ufficiale come sempre. Infatti Dopo il via libera alla Camera, il testo è passato al Senato che dovrà approvarlo entro il 17 aprile 2023. 

Solo dopo la legge di conversione approderà in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore ilgiorno successivo.

 

Che poi questo avvenga a posteriori di alcune scadenze che lo riguaradano…. beh anche questa è Italia.. e sono quelli competenti 🙂

 
Proroga Superbonus 110% unifamiliari

Il nuovo art 1 inserito nel D.L. n. 11/2023 sostituisce  le parole “entro il 31 marzo 2023” con le seguenti “entro il 30 settembre 2023”.

Quindi per gli interventi sulle unifamiliari, il superbonus con aliquota al 110% potrà essere applicato sulle spese sostenute entro il 30 settembre 2023.

BTP e divieto di acquisto per le PA,

Resta sempre il divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionari dei crediti.

Viene inserita la possibilità per le banche, gli intermediari finanziari, le società appartenenti a un gruppo bancario e le imprese di assicurazione, cessionarie dei crediti d’imposta, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d’imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti d’imposta, sorti a fronte di spese di superbonus, già utilizzati in compensazione, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno.

In ogni caso, il primo utilizzo potrà essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.

Solo con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, saranno individuate le modalità applicative di questa nuova disposizione.

Responsabilità solidale

Viene integrato l’elenco di documenti atti ad escludere la responsabilità solidale dei cessionari.

Varianti ai progetti: ok cessione del credito con modifiche dopo il 16 febbraio 2023

Abbiamo ora una disposizione di interpretazione autentica – dunque con efficacia retroattiva.

In definitiva: è possibile usufruire del Superbonus 110% per il 2023 e dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante al titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi. Stessa cosa è  prevista per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante.

SAL e visti di conformità: chiarimenti

Il nuovo art 3-ter riporta altre importanti interpretazioni autentiche:

  • per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà, non un obbligo;
  • l’indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese;
  • il contribuente può avvalersi della remissione in bonis, con riferimento all’obbligo di presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del sismabonus e del superbonus;
  • i requisiti richiesti alle imprese per l’esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro, valevoli ai fini della fruizione del cd. superbonus, possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023. La soglia predetta è calcolata avendo riguardo al singolo contratto e tali requisiti non hanno rilevanza, con riferimento agli incentivi concernenti le spese per l’acquisto delle unità immobiliari.
Eccezioni allo stop della cessione dei crediti - chi si "salva"

Sono esclusi dal divieto di cessione gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter.

Esclusi anche i seguenti  interventi di superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS);
  • per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS);
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati.

Per gli  interventi diversi dal superbonus, il meccanismo di cessione potrà essere utilizzato sulle spese sostenute per gli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

Restano comunque fuori dal divieto di cessione  i seguenti soggetti beneficiari già costituiti entro il 17 febbraio 2023:

  • gli istituti autonomi case popolari (IACP) 
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa 
  • enti del terzo settore -onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. ( per il terzo settore vengono specificati ulteriori apsetti)

 

Salvi anche agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.

 

10 rate

Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

I beneficiari del superbonus che non riescono a cedere i credito maturato per spese sostenute nel 2022 quindi potranno scegliere di portarlo in detrazione in 10 rate annuali di pari importo.

 

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