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Detrazioni fiscali  ·  Superbonus 110%

Superbonus 110% – Nuova Risposta 369/2022 – Infissi e chiusure oscuranti

By Enrico Rovere  Published On 8 Luglio 2022

Utile riassunto infissi schermature cassonetti…..

 

 

Ciao e ben tornato sul mio blog…

 

Appena pubblicata oggi 08/07/2022 dall’ Agenzia delle Entrate una nuova risposta ad interpello.

Gli dedico un articolo non perché porti novità ma perché risulta essere un utile ulteriore riassunto di alcuni punti alcuni dei quali ci sono voluti 15 anni per averli!

 

La trovate anche insieme a tutte le altre Risposte del 2022 a questo link:

Superbonus 110% 2022 – Risposte Interpelli Agenzia delle Entrate” – Enrico Rovere

Oppure scaricala direttamente  cliccando qui

N. 369/2022

  • QUESITO: L’Istante intende realizzare nell’abitazione dove risiede la sostituzione dell’impianto termico con un impianto a pompa di calore (intervento “trainante”) che, unitamente ad ulteriori interventi “trainati” comporterà il miglioramento di due classi energetiche dell’immobile.
    In particolare, l’Istante intende sostituire tutti i serramenti esistenti e precisa che per una parte degli stessi si tratterà di mera sostituzione, in quanto non vi sarà alterazione della superficie e della geometria degli attuali serramenti, mentre con la sostituzione di altri due serramenti si amplierà la superficie totale. L’Istante intende, inoltre, installare anche due nuovi velux al piano sottotetto, attualmente non presenti.
    Ciò posto, l’Istante chiede se:
    – può fruire della detrazione del 110 per cento (cd. Superbonus) con riferimento unicamente alle spese di mera sostituzione dei serramenti che non vanno ad alterare in alcun modo geometria e superficie rispetto ai precedenti serramenti, oppure se per effetto dell’ampliamento della superficie totale degli infissi a seguito della sostituzione degli stessi non sia possibile fruire dell’agevolazione fiscale;
    – nel caso in cui proceda anche alla sostituzione delle tapparelle e dei cassonetti al fine di conseguire un risparmio energetico, tale intervento sia autonomo rispetto a quello di sostituzione dei serramenti;
    – possa beneficiare del Superbonus per le spese relative all’installazione del sistema oscurante anche nel caso di ampliamento della superficie totale degli infissi a seguito della sostituzione degli stessi ovvero nel caso in cui decidesse di non sostituire i serramenti. In tale ultimo caso, chiede se è possibile portare in detrazione solo le spese per la sostituzione del sistema oscurante e quale sia il massimale di spesa.
  • RISPOSTA: Tra gli interventi “trainati” di cui al comma 2 del citato articolo 119 del decreto
    Rilancio rientra anche “la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati”. Ai fini della detrazione, in particolare, l’intervento deve configurarsi come “sostituzione” di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
    È possibile, inoltre, fruire della detrazione anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.
    Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi – che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale – sarà, invece, possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute.
  • Le detrazioni spettano, peraltro, anche con riferimento alle spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso (cfr. circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 paragrafo 3.2), nei limiti di spesa previsti da ciascuna disposizione normativa.
    Con riferimento alla installazione delle chiusure oscuranti, con la citata circolare n. 30/E del 2020 (cfr. quesito 4.5.7) è stato chiarito che nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento è da considerarsi in maniera unitaria.
    La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l’installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire della detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. ecobonus). Pertanto, in base al richiamo  contenuto nel citato comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio al citato articolo 14, i predetti interventi sono comunque ammessi al Superbonus, quali interventi “trainati” nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti nel comma 3 del medesimo articolo 119, se eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti” e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta.
    Per l’individuazione delle caratteristiche tecniche che tali sistemi devono possedere, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, si rinvia al “Vademecum: Schermature solari e chiusure oscuranti” pubblicato sul sito dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Nel caso in cui la sostituzione delle chiusure oscuranti sia disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare.

Qui vi lascio alla playlist di video che in questi ultimi 2 anni ho dedicato all’argomento dimensione infissi

Ciao! Al prossimo articolo e se ti va dirmi una mano condividi l’articolo con i tuoi contatti e/o sui tuoi social!

 

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