Tra i vari argomenti di cui tratta la legge ne prenderemo velocemente in considerazione un paio.
Il primo riguarda la comunicazione ad Enea degli interventi sismabonus di cui vi ho già parlato negli articoli sopra riportati e che ha anche provocato come detto il blocco delle pratiche da parte di alcune società di consulenza che gestiscono la cessione del credito per le banche.
Vi riporto qui di seguito l’articolo come modificato in fase di conversione. Mi pare che la sola modifica sia quella che ho evidenziato e che uno di voi mi aveva fatto notare dopo l’ultimo articolo. Non so così su due piedi se questo possa cambiare e sbloccare le situazioni di blocco che ho citato. Penso che in sostanza Enea attenda istruzioni e dovrebbero comunicare alle banche che fino a quando il tutto no è pronto i tecnici non possono inventarsi le cose…
In sostanza ad ENEA andranno inviati anche i dati relativi al trainante SuperSismabonus (per lavori trainati come sistemi di accumulo, fovoltaico, eliminazione barriere), oltre che al SuperEcobonus come già previsto..
Inoltre, ovviamente in attesa di chiarimenti – e nel mentrre come abbiamo visto le banche bloccano le pratiche – parrebbe che:
le informazioni sugli interventi effettuati con applicazione di Superbonus (Eco e Sisma) ed Ecobonus dovranno essere trasmessi all’ENEA ma la finalità conclusiva non è più solo il monitoraggio e valutazione del risparmio energetico conseguito, ma il monitoraggio degli interventi ex art.16 DL 63/2013;
a livello operativo, la comunicazione semplificata dovrebbe ricomprendere anche tutti gli interventi previsti dall’art.16 sopracitato, e cioè: Sismabonus classico, Bonus Mobili.
Il secondo punto che segnalo riguarda il Sismabonus Acquisti. Ovvero lo slittamento al 31 dicembre 2022 del termine per stipulare il contratto di compravendita dell’immobile antisismico. Ma attenzione!
Il tutto vale però solo rispettando le seguenti condizioni:
– entro il 30 giugno 2022 deve essere stato sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato; – devono essere stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e deve essere maturato il relativo credito d’imposta; – bisogna aver ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico; – l’immobile deve essere stato accatastato almeno in categoria F/4.
Vi riporto il comma 4-ter dell’articolo 18:
Come al solito grazie per il seguito!
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