Il meccanismo del Conto Termico 3.0 (regolato dal D.M. 7 agosto 2025) continua a riservare sorprese interpretative per i professionisti del settore. Uno dei casi più discussi dell'ultimo anno è stato lo sdoppiamento di una caldaia a gas combinata (riscaldamento + ACS) pre-opera in due generatori a pompa di calore distinti post-opera: una pompa di calore per il riscaldamento (III.A) ed uno scaldacqua a pompa di calore dedicato per l'ACS (III.E).
A seguito di un nuovo riscontro rilasciato dal GSE a Maggio 2026 (in risposta ad un mio quesito specifico), si registra una netta inversione della rotta interpretativa rispetto ad una precedente risposta fornita ad un collega, che sembrava aprire alla fattibilità del multi-intervento.
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La questione si gioca sulla corretta classificazione del generatore pre-opera e sull'interpretazione rigorosa del decreto e delle relative regole applicative, lasciando da parte le mere logiche di funzionamento del portale informatico (che deve essere un semplice strumento di recepimento e non la fonte normativa). Fin dall'inizio dell'entrata in vigore del Conto Termico 3.0 nel 2026, ho sostenuto che lo sdoppiamento potesse essere incentivato esclusivamente come intervento III.A, a prescindere dal fatto che la pompa di calore per il riscaldamento producesse o meno l'acqua calda sanitaria. Questa tesi escludeva sin da subito la possibilità di richiedere un secondo incentivo autonomo per lo scaldacqua a pompa di calore (intervento III.E), basandosi su una lettura organica delle regole nazionali.
A primavera del 2026, tuttavia, la situazione si è complicata a causa di riscontri contraddittori del GSE. Vediamo la cronologia di questo vero e proprio paradosso burocratico:
Nel mio ticket di approfondimento, evidenziando le palesi incoerenze di un doppio incentivo sulla stessa caldaia combinata e i blocchi del portale, il GSE ha chiarito ufficialmente che il multi-intervento non è ammissibile. Si torna alla mia interpretazione originaria: la caldaia combinata pre-opera si qualifica solo come generatore di riscaldamento, inibendo l'intervento III.E.
La mia replica al GSE (25/05): "Vorrei capire perché date risposte opposte alle stesse domande però... Inoltre, per la relazione del 51% per riscaldamento potete dare un'indicazione di cosa volete, visto che nei piccoli impianti residenziali è palese il rispetto?"
La risposta tombale del GSE (26/05): "Gent.le Sig. Rovere, Le confermiamo quanto esplicitato nella precedente risposta. Saluti. GSE."
Un'ulteriore e definitiva smentita ci arriva dall'esperienza reale di un altro collega ingegnere, condivisa all'interno di un gruppo Facebook di settore, il quale ha vissuto in prima persona il tipico "muro di gomma" del GSE, riuscendo infine a ottenere una risposta inequivocabile:
- Primo passaggio: Il collega chiede esplicitamente se una caldaia esistente che produce anche ACS possa essere considerata come "caldaia + scaldacqua a gas", legittimando l'intervento III.E in aggiunta al III.A. Il GSE risponde in modo vago ed evasivo, limitandosi a copiare e incollare il paragrafo 9.9 delle Regole Applicative relativo all'intervento III.A.
- L'insistenza del tecnico: Non soddisfatto della risposta generica e preconfezionata, il collega replica con fermezza, facendo notare che le Regole Applicative non chiariscono quel punto specifico e reiterando la domanda con precisione.
- La risposta tombale del GSE: Davanti all'insistenza motivata, il GSE capitola e dichiara testualmente: "La caldaia non è considerata uno scaldacqua. Per accedere all'intervento III.E è necessaria la sostituzione di uno scaldacqua elettrico o a gas".
Questo scambio conferma al 100% che la caldaia combinata pre-opera NON può essere sdoppiata fittiziamente per cumulare due incentivi. Il verdetto è ormai consolidato.
⚠️ Il Paradosso dei Ticket: Valgono meno di una FAQ
Questo caso rappresenta la prova palese di come lavorare con il GSE nuoccia gravemente alla salute! Le risposte ai singoli ticket di assistenza non sono vincolanti e valgono potenzialmente ancora meno di una FAQ ufficiale. Fornire due risposte diametralmente opposte allo stesso quesito a distanza di pochissime settimane (21 Aprile 2026 contro Maggio 2026) evidenzia la fragilità amministrativa del portale e premia l'approccio prudente e logico adottato fin da subito dal nostro studio.
🏠 La Prassi Corretta: Incentivo solo per il III.A (Riscaldamento)
Il dietrofront del GSE a Maggio 2026 stabilisce in modo inequivocabile che lo sdoppiamento non ammette alcuna forma di multi-intervento. Di conseguenza, lo scaldabagno a pompa di calore (installato per l'ACS) non ha diritto a nessun incentivo Conto Termico. Non è possibile richiederlo come intervento autonomo (III.E) e non deve in alcun modo essere inserito come spesa o componente accessorio incentivato all'interno della pratica per la pompa di calore principale (III.A).
L'unica via corretta e conforme è la seguente:
- Si presenta la pratica di Conto Termico esclusivamente per l'intervento III.A (sostituzione della caldaia con la nuova pompa di calore adibita al solo riscaldamento).
- Lo scaldabagno a pompa di calore viene acquistato e installato senza beneficiare dell'incentivo Conto Termico.
- Nella documentazione tecnica e nella relazione descrittiva post-opera, lo scaldabagno viene semplicemente indicato come il sistema di produzione ACS post-opera, al solo scopo di descrivere lo stato finale dell'immobile, senza includere le sue spese tra quelle ammissibili all'incentivo.
📝 La Relazione del 51%: Esonero nello Sdoppiamento vs Obbligo Reale
Un quesito tecnico fondamentale riguarda l'obbligo di disporre della relazione tecnica del 51% per dimostrare che il carico termico per il riscaldamento rappresenta almeno il 51% del carico termico totale integrato. Vediamo come stanno realmente le cose per evitare allarmismi ed operare nel pieno rispetto della legge:
✅ Esonero Totale nello Sdoppiamento (PdC solo riscaldamento)
Nello sdoppiamento di una caldaia combinata in Pompa di Calore (III.A) + Scaldacqua PdC (componente accessorio), la nuova pompa di calore post-opera eroga solo il servizio di climatizzazione invernale, mentre la produzione di ACS è demandata ad un generatore indipendente. Poiché il generatore principale non effettua servizio combinato post-opera, la relazione del 51% NON serve e non deve essere redatta! Questo rappresenta un enorme vantaggio e una forte semplificazione per i progettisti.
⚠️ Obbligo per PdC con Nuovo Servizio Combinato: Gestione del Dubbio
La relazione del 51% è invece obbligatoria per tutte le potenze (nessuna deroga sotto i 35 kW) se la nuova pompa di calore installata fornisce sia riscaldamento che ACS (servizio combinato). Poiché a portale non esiste attualmente una casella di upload specifica dedicata a questo documento, molti tecnici scelgono di non redigerla sperando che non venga richiesta: si tratta tuttavia di un approccio rischioso. Ad oggi non è possibile dare la certezza assoluta che tale relazione non debba essere caricata online (ad esempio nella sezione generica per 'Altra documentazione tecnica' o in sede di eventuali richieste di integrazione da parte dei valutatori). Pertanto, la condotta più prudente è redigerla in ogni caso e tenerla pronta, in attesa di riscontri definitivi dal GSE su pratiche pompe di calore (finora i nostri unici esiti positivi registrati su portale riguardano gli interventi a biomassa).
💡 Consigli Pratici per i Professionisti
Per operare in totale sicurezza sul portale GSE ed evitare contestazioni:
1. Nello sdoppiamento (PdC riscaldamento + scaldacqua PdC): Inviare la pratica esclusivamente per l'intervento III.A (nuova Pompa di Calore riscaldamento). Lo scaldacqua a pompa di calore per l'ACS va acquistato privatamente, escludendolo da qualsiasi richiesta di incentivo Conto Termico (non va inserito tra i generatori ammessi e non va inserito come spesa accessoria). Va indicato in relazione tecnica solo a livello descrittivo post-opera per giustificare come viene soddisfatto il servizio ACS. Non serve redigere la relazione del 51% poiché la nuova PdC fa solo riscaldamento.
2. In caso di nuova PdC a servizio combinato: Inquadrare come III.A. Redigere e tenere sempre pronta la relazione del 51% (nel piccolo residenziale, dove mancano i calcoli formali di Legge 10 ma la prevalenza fisica è ovvia, si consiglia di far firmare al progettista un'attestazione tecnica semplificata). Sebbene il portale non presenti una casella ad hoc, non si può escludere che il documento possa essere richiesto in fase di istruttoria o debba essere inserito tra la documentazione generica. Tenetela quindi pronta in cartella: vi aggiornerò non appena avremo esiti definitivi sulle pratiche pompe di calore ad oggi in lavorazione (ad ora gli unici esiti positivi confermati del nostro studio sul CT3 riguardano la biomassa).
💬 E voi cosa ne pensate? Ditemi la vostra!
Non voglio assolutamente erigermi a detentore della verità assoluta. In un sistema burocratico complesso come quello del Conto Termico, la verità assoluta dovrebbe essere il GSE a dichiararla apertamente con FAQ stabili e univoche, anziché costringere i professionisti a muoversi in un limbo di ticket di assistenza che cambiano interpretazione a distanza di poche settimane.
Proprio per questo il confronto tra noi tecnici è la risorsa più preziosa. Se avete delle pratiche in corso impostate in modo diverso, se avete ottenuto risposte differenti o se avete inoltrato ticket anche voi su questo caso specifico, ditemi la vostra! Lasciate un commento sui nostri canali social o partecipate al dibattito nella nostra community: condividere le esperienze reali sul campo è l'unico modo per proteggere il nostro lavoro e mettere al sicuro gli incentivi.
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Nessun disturbo, nessuna pubblicità, nessun perditempo. Solo ingegneri, termotecnici e consulenti energetici che condividono le proprie esperienze sul campo e ragionano sulle risposte del GSE. In una fase di forte incertezza interpretativa, avere un canale diretto per confrontarsi con centinaia di colleghi che utilizzano la stessa tecnologia rappresenta una vera e propria rete di sicurezza per il proprio lavoro professionale.
⭐ Cosa dicono i professionisti dell'App CT Simulatore
"Il programma si vede che è fatto da un tecnico che conosce nei minimi particolari il funzionamento del conto termico e le logiche del GSE. Strumento essenziale per lo svolgimento delle pratiche CT3."
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