
Gli aspetti che ci riguardano sono più uno ma i due principali sono i seguenti:
⭕il 30% dei lavori complessivi a giugno per le unifamiliari e funzionalmente indipendenti di cui avevamo da poco parlato qui
👉https://enricorovere.it/superbonus-unifamiliari-30-entro-giugno-come-attestarlo/
⭕la scadenza in caso di Demolizione e ricostruzione sempre per unifamiliari e funzionalmente indipendenti visto che le modifiche della finanziaria hanno lasciato a molti dei dubbi sulla possibilità di proroga al 2025. Vedremo che la cosa viene smentita e si confermano per questi edifici le scadenze a fine anno con la clausola del punto precedente entro giugno. Di questo ne avevamo parlato a suo tempo qui
👉https://enricorovere.it/manovra-2022-firmata-riepilogo-novita-e-auguri/
a) Se l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico presente su un lastrico solare condominiale o l’installazione di un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico solare possano essere considerati «intervento su singola unità immobiliare» o debbano essere invece essere considerati come «intervento su parti comuni di edifici residenziali»;
b )se possano essere ricomprese nel cosiddetto «bonus verde» anche i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle medesime aree verdi;
c) se la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione, prevista dalla Legge di Bilancio, interessa anche gli edifici unifamiliari;
d) se per la condizione che al 30 giugno 2022 sia terminato almeno il 30% dei lavori per poter usufruire della detrazione del 110% sulle spese effettuate entro il 31 dicembre 2022, nel caso ci siano interventi plurimi (Ecobonus, bonus ristrutturazione 50 per cento, Sismabonus e Ecobonus 110), sia necessario fare riferimento a tutti gli interventi previsti dalla pratica edilizia nel suo complesso, o solo quelli riguardanti il 110%;
e) se le spese per le sonde geotermiche possano essere ricomprese nel massimale dei pannelli solari;
f) se la realizzazione dei lavori relativi al Superbonus costituisce comunque manutenzione straordinaria ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e pertanto se possono essere autorizzati tali lavori con l’approvazione in assemblea condominiale, ai sensi del comma 9-bis, del medesimo articolo 119, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio anche qualora vi sia un’alterazione del decoro architettonico.