
Come previsto dalla Legge n. 178/2020 l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per la fruizione del bonus acqua potabile.
Trattasi di un credito d’imposta pari al 50%, fino a una disponibilità di 5 milioni di euro l’anno di spesa complessiva, delle spese sostenute dall’1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, previsto per l’ acquisto di sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento 16 giugno 2021, n. 153000 recante “Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178“.
Ricordiamo che il bonus acqua potabile è previsto per l’acquisto e l’installazione di sistemi di: filtraggio – mineralizzazione – raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare – il tutto finalizzato al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a:
Considerato però il tetto per la spesa complessivadi 5 milioni di euro l’anno, l’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.
Tutte le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea.
Le spese sostenute devono essere documentate da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento di oggi sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo al quello di sostenimento del costo inviando il modello approvato con il Provvedimento di oggi tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Dopodiché, il bonus potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus