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Conto Termico 3.0

Multi-Intervento nel Conto Termico 3.0: Pompe di Calore, Building Automation e Limiti Dimensionali — 5 Risposte Ufficiali del GSE

By ing_enricorovere  Published On 1 Luglio 2026
Multi-Intervento nel Conto Termico 3.0: Pompe di Calore, Building Automation e Limiti Dimensionali — 5 Risposte Ufficiali del GSE

Copertina: Multi-Intervento CT 3.0 - 5 Risposte del GSE

Il caso di un’impresa terziaria con sostituzione parziale multi-generatore e sistema BACS: il GSE chiarisce le regole su potenziamento, riduzione energia primaria, Classe B e classificazione a bassa temperatura.

📋 Punti chiave dell’articolo

  1. Edificio plurisubalterno: Se il subalterno ha impianto autonomo, la pratica CT può essere limitata a quel solo subalterno (APE, asseverazione, documentazione).
  2. Limite 110% potenza: Il confronto va fatto sulla totalità dei generatori ante vs post (non solo nuovi vs dismessi). Sotto 200 kW totali post-operam, niente obbligo di Diagnosi Energetica.
  3. Soglia riduzione EP per II.F: In qualsiasi multi-intervento con Building Automation, la soglia è del 20% — anche se l’altro intervento è del Titolo III (es. III.A). Questa è la risposta più inattesa.
  4. Classe B BACS: L’asseverazione della Classe B UNI EN ISO 52120-1 è limitata ai soli servizi oggetto di automazione (es. solo riscaldamento).
  5. Temperature BT/MT: Il GSE ha cambiato rotta rispetto ai webinar iniziali. Ora la classificazione a bassa o media temperatura dipende dal progetto, non più da regole fisse per tipo di terminale. Un cambio che crea incertezza operativa.

🔒 Già disponibile per chi ha acquistato l’App — ora sul blog

📌 Nota preliminare: Questo contenuto è stato condiviso in anteprima nel gruppo Telegram riservato ai licenziatari dell’App CT Simulatore, e solo in seguito pubblicato sul blog. Non si tratta di una FAQ ufficiale GSE: nasce da un mio ticket personale di assistenza inviato direttamente al GSE e dalla risposta ricevuta. Un caso reale del mio studio, condiviso per utilità collettiva.

Nel settore terziario, i multi-intervento che combinano la sostituzione dei generatori (Art. III.A — Pompe di Calore) con l’installazione di sistemi di Building Automation (Art. II.F) su un singolo subalterno di un edificio a più unità immobiliari sollevano una serie di interrogativi tecnici e procedurali che le Regole Applicative del Conto Termico 3.0 non risolvono con sufficiente chiarezza.

Mi sono trovato personalmente ad affrontare esattamente questo scenario — un’impresa del terziario operante in un subalterno con impianto termico autonomo all’interno di un fabbricato più grande — e ho deciso di sottoporre 5 quesiti di fattibilità al GSE prima di procedere con la pratica. Le risposte che ho ricevuto offrono chiarimenti operativi di grande valore, in particolare sulla soglia di riduzione dell’energia primaria per il multi-intervento con II.F, dove la posizione del GSE è risultata inattesa rispetto alla lettura letterale del decreto.

Di seguito riporto per intero ogni quesito e la relativa risposta del GSE, con la mia analisi tecnica e le implicazioni pratiche per tutti i professionisti che operano in contesti analoghi.

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📝 Il mio ticket al GSE — Testo integrale

Di seguito riporto integralmente il ticket che ho inviato al GSE tramite il sistema di assistenza. I dati personali e catastali sono stati generalizzati per privacy, ma la sostanza tecnica è identica.

📝 Ticket inviato al GSE — Testo integrale

«OGGETTO: Richiesta di parere preventivo di fattibilità per intervento multiplo (Titolo III Art. 8 – III.A Sostituzione Pompe di Calore + Titolo II Art. 5 – II.F Building Automation) su singolo subalterno in edificio a più unità immobiliari.

Il sottoscritto, in qualità di progettista/tecnico incaricato dal Soggetto Responsabile (Impresa operante nel settore terziario), con la presente sottopone alla Vostra attenzione un quesito di fattibilità per l’accesso agli incentivi del Conto Termico 3.0 (D.M. 7 agosto 2025) relativamente a un intervento di riqualificazione energetica da realizzarsi presso l’immobile sito nel Comune di [Comune], identificato al Catasto Fabbricati al Foglio XX, Particella YY, Subalterno 22.

1. STATO DI FATTO (ANTE-OPERAM)
• Contesto Catastale: L’edificio è un corpo di fabbrica a destinazione produttiva/terziaria suddiviso in più subalterni catastali (come da Elaborato Planimetrico allegato). L’intero edificio è di proprietà del Soggetto Responsabile (Impresa), il quale esercita la propria attività e ha i propri uffici operativi esclusivamente all’interno del Subalterno 22.
• Impianto di Climatizzazione Esistente: Il Subalterno 22 è servito da un impianto termico autonomo a servizio esclusivo. La generazione di calore è affidata a n. 2 pompe di calore a gas ad assorbimento AISIN modello AWGP0710E1-NWE-AK (potenza termica nominale di 84 kW ciascuna, per una potenza complessiva pre-operam di 168 kW). La distribuzione interna alimenta circa 34 ventilconvettori a servizio degli uffici e sono presenti delle Unità di Trattamento Aria (UTA).
• Utenze Escluse: Le altre unità immobiliari presenti nel fabbricato sono dotate di impianti termici autonomi e non sono interessate dai lavori né oggetto di intervento.

2. CONFIGURAZIONE DI PROGETTO (POST-OPERAM)
L’intervento proposto si configura come intervento multiplo composto da:
1. Sostituzione parziale del generatore (Intervento III.A – Pompe di Calore): Dismissione di n. 1 unità AISIN a gas da 84 kW. Al suo posto si prevede l’installazione di n. 2 nuove pompe di calore elettriche aria-acqua Daikin modello EWYT050CZPCA2. La potenza termica nominale dipenderà dalla classificazione di temperatura di progetto che sarà ammessa (oggetto del Quesito 5): qualora fosse ammessa la classificazione a Bassa Temperatura: la potenza nominale sarà di 39,38 kW ciascuna (per un totale di 78,76 kW); qualora si dovesse optare per la classificazione a Media Temperatura: la potenza nominale sarà di 34,86 kW ciascuna (per un totale di 69,72 kW). La seconda unità AISIN a gas da 84 kW esistente verrà mantenuta in centrale esclusivamente per funzione di backup/emergenza.
2. Sistemi di Building Automation (Intervento II.F): Installazione di un sistema di gestione e controllo automatico degli impianti termici (BACS) per la regolazione e l’ottimizzazione della distribuzione a ventilconvettori del solo subalterno 22.

QUESITI DI FATTIBILITÀ:

Quesito 1: Ai fini dell’intera pratica del Conto Termico 3.0, sia corretto identificare l’edificio/fabbricato oggetto di agevolazione unicamente con la singola unità immobiliare catastale corrispondente al Subalterno 22. Di conseguenza, sia ammesso limitare a tale subalterno l’intera perizia tecnica, l’asseverazione della Classe B, il calcolo della superficie utile calpestabile (Sint) e la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) sia Ante-operam che Post-operam, escludendo a tutti gli effetti gli altri subalterni indipendenti del fabbricato.

Quesito 2: Si chiede di confermare quale sia la corretta modalità di confronto per la verifica del limite dimensionale del 110% (incremento di potenza massimo del 10% rispetto al pre-operam): Scenario A — Confrontare la potenza termica utile complessiva delle nuove macchine Daikin (78,76 kW a bassa temp. / 69,72 kW a media temp.) rispetto alla sola macchina AISIN dismessa (84 kW). Scenario B — Confrontare la potenza termica complessiva installata post-operam in centrale (162,76 kW a bassa temp. / 153,72 kW a media temp., comprensiva del backup) rispetto alla potenza complessiva della centrale pre-operam (168 kW). Si chiede inoltre di confermare che, essendo la potenza totale post-operam della centrale inferiore a 200 kW, non sussista l’obbligo di redazione della Diagnosi Energetica ai sensi dell’Art. 8.

Quesito 3: Il paragrafo 9.6.1 delle Regole Applicative prevede per l’intervento II.F (realizzato da imprese nel terziario) una riduzione dell’energia primaria di almeno il 10%, ovvero del 20% in caso di multi-interventi che prevedano la combinazione con un ulteriore intervento del Titolo II. Poiché l’intervento associato alle pompe di calore ricade nel Titolo III (Fonti Rinnovabili, intervento III.A) e non nel Titolo II, si chiede di confermare che la percentuale minima di riduzione dell’energia primaria da asseverare tramite APE ante e post-operam per l’intervento II.F sia pari al 10% e non al 20%.

Quesito 4: In riferimento alla risposta fornita dall’assistenza del GSE nella FAQ KB0017734/48, per la quale l’adempimento ai requisiti di Classe B UNI EN ISO 52120-1 è limitato ai soli servizi effettivamente oggetto dell’intervento di automazione e controllo, si chiede di confermare se: avendo l’intervento di Building Automation ad oggetto la regolazione e l’ottimizzazione del solo impianto di riscaldamento del subalterno 22, sia corretto che la relazione tecnica, le schede di controllo e l’asseverazione del tecnico asseverino il conseguimento della Classe B limitatamente al servizio di riscaldamento, escludendo dalla valutazione di conformità i servizi non interessati (es. raffrescamento estivo, illuminazione).

Quesito 5: L’impianto a ventilconvettori degli uffici del subalterno 22 è idoneo a operare con acqua a bassa temperatura (temperatura di mandata nominale ≤ 35°C). Tuttavia, in centrale sono presenti delle UTA (non oggetto di incentivo). Si chiede se l’eventuale collegamento idraulico delle UTA alla centrale termica precluda la classificazione a “bassa temperatura” dell’intervento pompe di calore (III.A) ai fini del calcolo dell’incentivo, imponendo la classificazione a “media temperatura”. In alternativa, qualora la regolazione e la separazione dei circuiti termici vengano gestite e asseverate tramite il sistema di Building Automation (II.F) garantendo la bassa temperatura sui ventilconvettori, sia ammesso richiedere l’incentivo a “bassa temperatura” per la quota parte di potenza termica delle nuove pompe di calore destinata ad alimentare il circuito a ventilconvettori del subalterno 22.»



✅ La risposta del GSE — Testo integrale

Ecco la risposta che ho ricevuto dal GSE, riportata integralmente e senza alcuna modifica:

✅ Risposta ufficiale GSE — Testo integrale

«Gentile utente, di seguito il riscontro a quanto richiesto:

R. 1: l’edificio a cui sono associati gli interventi oggetto della richiesta inteso, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. l), del Decreto “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici;” (D.P.R. 412/93).
In presenza di un edificio o di un edificio costituito dall’aggregazione di più corpi fabbrica dotati di impianto di riscaldamento esistenti e funzionanti è possibile richiedere l’accesso agli incentivi anche con riferimento ai singoli corpi di fabbrica costituenti l’edificio. In questo caso, i singoli corpi di fabbrica costituenti l’edificio, sono equiparati, ai fini del Conto Termico, a edifici per i quali deve essere dimostrata nella configurazione post-operam l’indipendenza a livello funzionale e strutturale. In caso di impianto centralizzato deve essere ricondotta la quota parte di potenza che copre il fabbisogno del corpo fabbrica oggetto della richiesta di incentivo.
Pertanto, se il sub 22 si configura come indipendente dal resto del fabbricato (altri sub), è possibile considerarlo come edificio singolo e limitare al solo sub 22 la produzione della relativa documentazione da inviare.

R. 2: per la verifica del potenziamento è necessario confrontare la totalità, intesa come somma delle potenze, di tutti i generatori presenti ante operam con la somma delle potenze di tutti i generatori presenti post operam.

R. 3: per il caso descritto la percentuale minima di riduzione dell’energia primaria da asseverare tramite APE ante e post-operam è del 20%, ovviamente includendo tutti gli interventi.

R. 4: si conferma quanto esposto.

R. 5: la scelta tra PDC in bassa o alta temperatura dipende da quanto riportato nel certificato del produttore e dalla tipologia di terminale presente.
Sarà quindi cura del progettista verificare l’attinenza del progetto alla reale temperatura di funzionamento, selezionando la PDC in alta o bassa temperatura, in base all’aderenza dei casi certificati, alle effettive condizioni di funzionamento.

Un saluto
GSE spa»


🔍 Analisi punto per punto

Ora analizziamo nel dettaglio ogni quesito e la relativa risposta, con le implicazioni pratiche per i professionisti del settore.



🏢 Quesito 1 — Identificazione del perimetro d’intervento in edificio plurisubalterno

Contesto

L’edificio in questione è un corpo di fabbrica a destinazione terziaria, suddiviso catastalmente in più subalterni (Sub 4, Sub 9, Sub 13, Sub 14, Sub 21, Sub 22). L’impresa opera nel Subalterno 22, dotato di un impianto termico completamente autonomo: circuito idraulico indipendente, contabilizzazione separata, generatori propri. Tutte le altre unità immobiliari dispongono di impianti del tutto indipendenti.

Questa configurazione è molto frequente nel terziario: palazzine uffici dove ogni piano o blocco ha un proprio impianto, capannoni suddivisi in lotti con centrali termiche separate, centri commerciali con subalterni autonomi.

📝 Dal mio ticket al GSE — Quesito 1

«Ai fini dell’intera pratica del Conto Termico 3.0, sia corretto identificare l’edificio/fabbricato oggetto di agevolazione unicamente con la singola unità immobiliare catastale corrispondente al Subalterno 22. Di conseguenza, sia ammesso limitare a tale subalterno l’intera perizia tecnica, l’asseverazione della Classe B, il calcolo della superficie utile calpestabile (Sint) e la redazione dell’APE sia Ante-operam che Post-operam, escludendo a tutti gli effetti gli altri subalterni indipendenti del fabbricato.»

✅ Risposta ufficiale GSE

«L’edificio a cui sono associati gli interventi oggetto della richiesta inteso, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. l), del Decreto “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno” (D.P.R. 412/93).

In presenza di un edificio o di un edificio costituito dall’aggregazione di più corpi fabbrica dotati di impianto di riscaldamento esistenti e funzionanti è possibile richiedere l’accesso agli incentivi anche con riferimento ai singoli corpi di fabbrica costituenti l’edificio. In questo caso, i singoli corpi di fabbrica costituenti l’edificio, sono equiparati, ai fini del Conto Termico, a edifici per i quali deve essere dimostrata nella configurazione post-operam l’indipendenza a livello funzionale e strutturale. In caso di impianto centralizzato deve essere ricondotta la quota parte di potenza che copre il fabbisogno del corpo fabbrica oggetto della richiesta di incentivo.

Pertanto, se il sub 22 si configura come indipendente dal resto del fabbricato (altri sub), è possibile considerarlo come edificio singolo e limitare al solo sub 22 la produzione della relativa documentazione da inviare.»

💡 Implicazione pratica: Nei fabbricati plurisubalterno con impianti autonomi, non è necessario redigere l’APE dell’intero fabbricato. Questo riduce significativamente il costo documentale e la complessità della pratica. Il progettista deve però dimostrare chiaramente l’autonomia impiantistica (circuiti idraulici, contabilizzazione, generatori dedicati).

SCHEMA EDIFICIO PLURISUBALTERNO — Perimetro d’intervento CT 3.0Corpo di fabbrica — Foglio XX, Particella YY — Destinazione terziariaSub 4Uffici Piano TerraImpianto autonomoSub 9MagazzinoImpianto autonomoSub 13Uffici Piano 1Impianto autonomoSub 14Archivio / DepositiImpianto autonomoSub 21Sala riunioniImpianto autonomo⭐ SUB 22 — OGGETTO DELL’INTERVENTO CT 3.0Uffici Piano 2 — Impianto termico autonomo — Destinazione terziariaCENTRALE TERMICA SUB 22PDC a Gas #184 kW — DA DISMETTEREPDC a Gas #284 kW — Backup2× PDC ELETTRICHE NUOVE — ~78,76 kW totTERMINALI DI EMISSIONEVentilconvettori+ UTA (non incentivate)🤖 BACS — Building Automation (II.F)LEGENDA:Subalterno oggetto interventoImpianto autonomo (non coinvolto)Generatore da dismettereNuova installazione PDC⭐ INTERVENTO CT 3.0

Esempio di Elaborato Planimetrico con evidenziazione del subalterno oggetto di intervento (Sub. 22)

Elaborato planimetrico edificio plurisubalterno



⚡ Quesito 2 — Calcolo della potenza termica post-operam e limiti dimensionali (110%)

Contesto

L’intervento prevede una sostituzione parziale multi-generatore. La situazione ante-operam comprende 2 unità a gas (ciascuna da 84 kW termici) per una potenza totale ante-operam di 168 kW. Il progetto prevede di dismettere 1 unità e installare 2 nuove pompe di calore elettriche con una potenza complessiva di circa 78,76 kW a bassa temperatura (o circa 69,72 kW a media temperatura). L’altra unità a gas rimane in esercizio come generatore di backup.

La potenza totale post-operam risulta quindi di circa 162,76 kW (nello scenario bassa temperatura) o di circa 153,72 kW (nello scenario media temperatura) — in entrambi i casi inferiore ai 168 kW ante-operam.

Il dubbio operativo riguarda il confronto per la verifica del limite del 110%, che le Regole Applicative pongono come soglia massima per la potenza post-operam rispetto all’ante-operam:

  • Scenario A: Confronto tra le sole macchine sostituite: nuove PDC (~78,76 kW) vs AISIN dismessa (84 kW) → 93,8% ✅
  • Scenario B: Confronto tra la totalità dei generatori ante (168 kW) e la totalità post (~162,76 kW) → 96,9% ✅
📝 Dal mio ticket al GSE — Quesito 2

«Si chiede di confermare quale sia la corretta modalità di confronto per la verifica del limite dimensionale del 110% (incremento di potenza massimo del 10% rispetto al pre-operam):
• Scenario A: Confrontare la potenza termica utile complessiva delle nuove macchine Daikin (78,76 kW a bassa temp. / 69,72 kW a media temp.) rispetto alla sola macchina AISIN dismessa (84 kW).
• Scenario B: Confrontare la potenza termica complessiva installata post-operam in centrale (162,76 kW / 153,72 kW, comprensiva del backup) rispetto alla potenza complessiva della centrale pre-operam (168 kW).

Si chiede inoltre di confermare che, essendo la potenza totale post-operam della centrale inferiore a 200 kW, non sussista l’obbligo di redazione della Diagnosi Energetica ai sensi dell’Art. 8.»

✅ Risposta ufficiale GSE

«Per la verifica del potenziamento è necessario confrontare la totalità, intesa come somma delle potenze, di tutti i generatori presenti ante operam con la somma delle potenze di tutti i generatori presenti post operam.»

📋 Sotto-quesito: obbligo di Diagnosi Energetica

La potenza termica totale post-operam è inferiore a 200 kW. Pertanto, non sussiste l’obbligo di Diagnosi Energetica (DE) ai sensi delle Regole Applicative. Questo semplifica significativamente la documentazione richiesta per la pratica.



🔥 Quesito 3 — Riduzione energia primaria per Building Automation II.F: 10% o 20%?

Contesto — La zona grigia normativa

Questo è il quesito più delicato dell’intero ticket e la cui risposta ha suscitato la maggiore sorpresa. Per comprendere il motivo, è necessario leggere con attenzione il testo esatto della norma.

L’Art. 9.6.1 delle Regole Applicative (v.1) — “Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo” — stabilisce testualmente:

«Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici su edifici appartenenti all’ambito terziario, l’intervento di installazione di building automation II.F deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% della configurazione ante-operam, ovvero del 20% per multi-interventi con realizzazione oltre all’intervento II.F anche di un ulteriore intervento del Titolo II (II.A, II.B, II.C, II.E, II.G, II.H). Al fine di tale verifica, deve essere redatto l’attestato di prestazione energetica sia ante-operam sia post-operam.»

Il punto cruciale è nella parentesi: il testo cita esplicitamente e tassativamente solo interventi del Titolo II (II.A, II.B, II.C, II.E, II.G, II.H). Nessun intervento del Titolo III (III.A, III.B, III.C, III.E) viene mai menzionato.

E non si tratta di un caso isolato. La stessa identica formula compare per tutti gli interventi del Titolo II soggetti a questa regola:

  • II.A (Isolamento termico): “…riduzione di almeno il 10%… ovvero del 20% per multi-interventi con un ulteriore intervento del Titolo II (II.B, II.C, II.E, II.F, II.G, II.H)”
  • II.B (Sostituzione infissi): “…riduzione di almeno il 10%… ovvero del 20% per multi-interventi con un ulteriore intervento del Titolo II (II.A, II.C, II.E, II.F, II.G, II.H)”
  • II.E (Illuminazione): “…riduzione di almeno il 10%… ovvero del 20% per multi-interventi con un ulteriore intervento del Titolo II (II.A, II.B, II.C, II.F, II.G, II.H)”
  • II.F (Building Automation): come citato sopra

In nessuno di questi paragrafi il legislatore cita il Titolo III come trigger della soglia del 20%. La formulazione è sistematica e coerente.

Il caso in esame presenta un multi-intervento che combina II.F (Titolo II) con III.A (Titolo III — Pompe di Calore). La domanda è: poiché l’intervento associato non è del Titolo II ma del Titolo III, la soglia resta al 10% oppure sale comunque al 20%?

📝 Dal mio ticket al GSE — Quesito 3

«Il paragrafo 9.6.1 delle Regole Applicative prevede per l’intervento II.F (realizzato da imprese nel terziario) una riduzione dell’energia primaria di almeno il 10%, ovvero del 20% in caso di multi-interventi che prevedano la combinazione con un ulteriore intervento del Titolo II. Poiché l’intervento associato alle pompe di calore ricade nel Titolo III (Fonti Rinnovabili, intervento III.A) e non nel Titolo II, si chiede di confermare che la percentuale minima di riduzione dell’energia primaria da asseverare tramite APE ante e post-operam per l’intervento II.F sia pari al 10% e non al 20%.»

⚠️ RISPOSTA SORPRENDENTE DEL GSE — Incongruente con la lettera delle Regole Applicative

Il GSE ha risposto che la soglia è del 20%, «ovviamente includendo tutti gli interventi». Il GSE ritiene quindi che la soglia del 20% si applichi a qualsiasi multi-intervento, anche quando l’intervento associato al II.F è del Titolo III — nonostante il testo normativo citi esplicitamente e tassativamente solo il Titolo II.

✅ Risposta ufficiale GSE

«Per il caso descritto la percentuale minima di riduzione dell’energia primaria da asseverare tramite APE ante e post-operam è del 20%, ovviamente includendo tutti gli interventi.»

🔍 Analisi critica: la discrepanza tra risposta GSE e testo normativo

Per trasparenza verso i colleghi professionisti, riteniamo doveroso evidenziare che questa risposta non è allineata con la lettera delle Regole Applicative. Non si tratta di un’opinione, ma di un confronto oggettivo con il testo pubblicato dal GSE stesso:

Aspetto Testo Regole Applicative (Par. 9.6.1) Risposta GSE (ticket)
Soglia base (intervento singolo) 10% —
Trigger soglia 20% Solo con «ulteriore intervento del Titolo II» Applica 20% anche con III.A (Titolo III)
Elenco tassativo (II.A, II.B, II.C, II.E, II.G, II.H) III.A non è nell’elenco, ma viene incluso
Pattern normativo Identico per II.A, II.B, II.E, II.F — mai cita il Titolo III Non distingue tra Titoli

Come si evince dalla tabella, il testo delle Regole Applicative è sistematico e inequivocabile: in tutti e quattro i paragrafi (9.3.1 per II.A, 9.4.1 per II.B, 9.5.1 per II.E e 9.6.1 per II.F) la soglia del 20% viene attivata esclusivamente dalla combinazione con un «ulteriore intervento del Titolo II». L’elenco tra parentesi è tassativo e contiene solo interventi II.x. Il Titolo III non viene mai citato come trigger.

Secondo la lettura strettamente letterale della norma, la combinazione II.F + III.A dovrebbe quindi richiedere una riduzione del 10%, non del 20%.

🛡️ Raccomandazione operativa per i professionisti

Nonostante la discrepanza evidenziata, la risposta del GSE rappresenta un orientamento operativo concreto dell’ente istruttore. Le possibili spiegazioni sono tre:

  1. Interpretazione estensiva interna: il GSE potrebbe applicare il principio che qualsiasi multi-intervento terziario debba garantire un risparmio maggiore, indipendentemente dal Titolo.
  2. Imprecisione dell’operatore: l’operatore potrebbe aver applicato meccanicamente «multi-intervento = 20%» senza distinguere tra Titoli.
  3. Orientamento interno non pubblicato: potrebbero esistere direttive interne più restrittive non allineate con il testo pubblicato.

In ogni caso, per massima cautela, si consiglia ai professionisti di progettare sempre il multi-intervento puntando alla soglia del 20%, in modo da blindare la pratica in fase di istruttoria. Un margine di sicurezza più elevato è sempre preferibile a una contestazione del GSE, anche qualora si fosse nel giusto sulla lettera della norma.

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🤖 Quesito 4 — Classe B Building Automation limitata al solo riscaldamento

Contesto

La FAQ GSE KB0017734/48 chiarisce che la Classe B ai sensi della norma UNI EN ISO 52120-1 può essere limitata ai soli servizi effettivamente oggetto dell’automazione. Nel caso in esame, il sistema BACS (Building Automation and Control System) riguarda esclusivamente il riscaldamento — nello specifico, la gestione dei ventilconvettori — e non copre altri servizi come il raffrescamento, la ventilazione meccanica o l’illuminazione.

📝 Dal mio ticket al GSE — Quesito 4

«Avendo l’intervento di Building Automation ad oggetto la regolazione e l’ottimizzazione del solo impianto di riscaldamento del subalterno 22, sia corretto che la relazione tecnica, le schede di controllo e l’asseverazione del tecnico asseverino il conseguimento della Classe B limitatamente al servizio di riscaldamento, escludendo dalla valutazione di conformità i servizi non interessati (es. raffrescamento estivo, illuminazione).»

✅ Risposta ufficiale GSE

«Si conferma quanto esposto.»

💡 Nota operativa: Questa conferma è coerente con la FAQ KB0017734/48 e rimuove un’ambiguità che poteva frenare la presentazione di pratiche con sistemi BACS parziali (limitati ad es. al solo riscaldamento). Non è necessario automatizzare tutti i servizi per accedere all’incentivo II.F.



🌡️ Quesito 5 — Classificazione a bassa/media temperatura con UTA presenti

Contesto

Le pompe di calore in progetto alimentano dei ventilconvettori idonei al funzionamento a bassa temperatura (temperatura di mandata nominale ≤35°C). Tuttavia, nel circuito idraulico della centrale termica del Sub 22 sono presenti anche delle UTA (Unità di Trattamento Aria) che non sono oggetto di incentivo ma che sono collegate allo stesso circuito primario. La classificazione della pompa di calore come “a bassa temperatura” o “a media/alta temperatura” impatta direttamente sull’incentivo calcolabile.

📝 Dal mio ticket al GSE — Quesito 5

«L’impianto a ventilconvettori degli uffici del subalterno 22 è idoneo a operare con acqua a bassa temperatura (temperatura di mandata nominale ≤ 35°C). Tuttavia, in centrale sono presenti delle UTA (non oggetto di incentivo). Si chiede se l’eventuale collegamento idraulico delle UTA alla centrale termica precluda la classificazione a “bassa temperatura” dell’intervento pompe di calore (III.A) ai fini del calcolo dell’incentivo, imponendo la classificazione a “media temperatura”.»

✅ Risposta ufficiale GSE

«La scelta tra PDC in bassa o alta temperatura dipende da quanto riportato nel certificato del produttore e dalla tipologia di terminale presente. Sarà quindi cura del progettista verificare l’attinenza del progetto alla reale temperatura di funzionamento, selezionando la PDC in alta o bassa temperatura, in base all’aderenza dei casi certificati, alle effettive condizioni di funzionamento.»

⚠️ L’incertezza come metodo: il “valzer” delle temperature GSE

Questa evoluzione delle risposte mette a nudo una gestione incoerente che mina la certezza del diritto per i professionisti. Vediamo l’evoluzione in tre passaggi:

  1. La promessa di semplicità (Webinar 3 Febbraio): Il GSE, durante i webinar di lancio, aveva imboccato una via ultra-semplificata: fan coil e pannelli radianti = 35°C (BT). Una regola “automatica” che scavalcava la complessità del progetto.
  2. L’apertura tecnica (FAQ 25 Febbraio): Con la FAQ KB0017757, i ventilconvettori compaiono in entrambe le classi (BT e MT). La semplificazione inizia a vacillare.
  3. Il ritorno alla soggettività (Questo Ticket): Il GSE ora “cambia idea” e torna alla strada maestra: la scelta dipende dal progetto e il tecnico deve asseverare la reale temperatura di funzionamento.

❓ L’incertezza del controllo: declassamento o bocciatura?

Cosa succede se il GSE contesta la classificazione a Bassa Temperatura? Il silenzio sulle sanzioni lascia aperta l’ipotesi della bocciatura totale della pratica invece del semplice ricalcolo dell’incentivo. Questa mancanza di chiarezza obbliga il tecnico a una scelta stressante tra massimo incentivo e prudenza.

Il problema di fondo: Sebbene la strada maestra sia sempre stata quella del progetto tecnico — l’unico documento che certifica la reale temperatura dei terminali — il GSE aveva illuso il settore con una semplificazione che ora sta rinnegando, lasciando i professionisti scoperti proprio su quegli interventi pianificati seguendo le prime indicazioni ufficiali.

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❓ Domande Frequenti (FAQ)

1. In un edificio plurisubalterno, posso limitare la pratica CT 3.0 al solo subalterno con impianto autonomo?

Sì, a condizione che il subalterno sia funzionalmente e strutturalmente indipendente dal resto del fabbricato, ai sensi dell’art. 2 del DPR 412/93. Il progettista deve documentare e asseverare l’autonomia impiantistica (circuito idraulico, contabilizzazione, generatori dedicati). In tal caso, APE, asseverazione e documentazione possono essere limitati al solo subalterno oggetto dell’intervento.

2. Come si verifica il limite del 110% nella sostituzione parziale multi-generatore?

Il GSE richiede di confrontare la somma delle potenze di TUTTI i generatori ante-operam con la somma di TUTTI i generatori post-operam (inclusi quelli rimasti come backup). Non è corretto confrontare le sole macchine nuove con le sole macchine dismesse. Se la potenza totale post-operam risulta inferiore a 200 kW, non sussiste l’obbligo di Diagnosi Energetica.

3. Qual è la soglia di riduzione energia primaria per il II.F (Building Automation) in multi-intervento con III.A?

Il GSE ha chiarito che la soglia è del 20%, anche quando l’intervento associato al II.F è del Titolo III (es. III.A — Pompe di Calore). Questa interpretazione estende la portata del requisito oltre la lettera dell’Art. 9.6.1 delle Regole Applicative, che cita esplicitamente “altro intervento del Titolo II”. In qualsiasi multi-intervento con II.F, la riduzione minima richiesta è del 20%.
⚠️ Attenzione: come analizzato in dettaglio nel Quesito 3 sopra, questa risposta presenta una possibile discrepanza rispetto al testo letterale del decreto. Si consiglia comunque di progettare puntando al 20% per massima cautela.

4. Devo dimostrare la Classe B per tutti i servizi o solo per quelli automatizzati?

Solo per i servizi effettivamente oggetto dell’automazione BACS. Se il sistema copre esclusivamente il riscaldamento, la Classe B ai sensi della UNI EN ISO 52120-1 si riferisce solo al riscaldamento. Non è necessario automatizzare altri servizi (raffrescamento, ventilazione, illuminazione) per accedere all’incentivo II.F.

5. Le UTA sullo stesso circuito precludono la classificazione delle PDC a bassa temperatura?

No, non automaticamente. La classificazione dipende dal certificato del produttore e dalla reale temperatura di funzionamento dei terminali principali. Se i ventilconvettori operano a ≤35°C e le pompe di calore sono certificate per il funzionamento a bassa temperatura, la classificazione è ammissibile. Il progettista deve asseverare la congruenza tra certificazione, progetto e condizioni reali di esercizio.
⚠️ Attenzione: come analizzato in dettaglio nel Quesito 5 sopra, questa risposta del GSE segna un forte cambio di rotta rispetto a quanto dichiarato inizialmente nei webinar ufficiali, spostando l’intero onere della prova sul tecnico e creando una pericolosa incertezza gestionale.



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