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Conto Termico 3.0

Obblighi di Integrazione Rinnovabili e CT 3.0: la svolta interpretativa del GSE

By ing_enricorovere  Published On 9 Giugno 2026
Obblighi di Integrazione Rinnovabili e CT 3.0: la svolta interpretativa del GSE

Ciao e ben tornati…. ho partorito! 😎

Obblighi di Integrazione Rinnovabili e Conto Termico 3.0 — Ing. Enrico Rovere

Vi avviso subito: questo è uno di quegli articoli che mi costa scrivere, non per mancanza di argomenti, ma perché ha richiesto dietro di sé ore e ore di studio, dubbi, confronti e ripensamenti. Ho perso un tempo imbarazzante su questo tema — già controverso ai tempi del CT 2.0 — e non avrei pensato di doverci ritornare così intensamente anche con il CT 3.0.

Ma eccoci qui. Il tema è quello degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici e del loro rapporto con l’incentivabilità nel Conto Termico. Un argomento che, dopo una serie di confronti che ho avuto con AIEL (Associazione Italiana Energia dal Legno) — che a sua volta è riuscita a confrontarsi direttamente con qualcuno del GSE — sta trovando una nuova interpretazione condivisa.

Preciso subito: non riporterò i vecchi articoli che avevo già pubblicato su questo argomento per il CT 2.0. Quello che era, era. Ora guardiamo avanti, al CT 3.0, alle nuove regole e alle nuove interpretazioni — anche quando non mi convincono del tutto. E sarebbe bello, una volta tanto, che uscisse una cosa scritta e chiara da parte del GSE — almeno una FAQ ufficiale — che poi tutti i verificatori seguissero senza brutte sorprese.

Per la serie

“GSE, almeno una cosa chiara, scritta, uguale per tutti — anche se ormai il danno dal 2012 in poi è fatto. Tu mi dici cosa devo fare e io lo faccio!“

📋 La novità: cosa dice AIEL

Partiamo dalla notizia. AIEL — Associazione Italiana Energia dal Legno — ha prodotto una newsletter tecnica interna al suo Gruppo Apparecchi Domestici (GAD), a firma di Diego Rossi, con un titolo che è già tutto un programma:

📋 NEWSLETTER AIEL GAD
Diego Rossi — Giugno 2026

“CT3.0 ed incentivazione degli edifici dal 31 maggio 2012”

Nella sostanza, il GSE avrebbe assunto un nuovo approccio all’applicazione dell’articolo 11, comma 4 del D.Lgs. 28/2011 entrato in vigore il 31 maggio 2011 e successivamente abrogato il 14 giugno 2022 dall’Art. 26, comma 6 del D.Lgs. 199/2021.

📥 Scarica la Newsletter AIEL — 1309_26.06.03_V1.0_obblighi integrazione rinnovabili.pdf

Il passaggio chiave della newsletter AIEL è questo:

«la limitazione all’incentivabilità trova applicazione esclusivamente nei casi in cui la richiesta di incentivo sia contestuale all’adempimento dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili previsto dalla normativa. Diversamente, gli interventi di mera sostituzione di generatori esistenti — anche qualora questi ultimi fossero stati originariamente installati per soddisfare i suddetti obblighi — possono accedere all’incentivo per l’intero importo ammissibile.»
Newsletter AIEL GAD — “CT3.0 ed incentivazione degli edifici dal 31 maggio 2012” — Diego Rossi, AIEL
⚠️

Il GSE non ha ancora pubblicato una FAQ ufficiale

AIEL stessa precisa nella newsletter: «Attenzione, questa interpretazione si basa su confronti con il GSE e quesiti presentati da diversi operatori, il GSE non ha ancora pubblicato una FAQ al riguardo.» Quindi ci muoviamo su una posizione condivisa informalmente — autorevole, proveniente da un canale qualificato, ma non ancora sancita ufficialmente. Speriamo che prima o poi arrivi quel documento chiaro che tutti aspettiamo.

📌 Precisazione: AIEL parla solo di biomassa

AIEL — Associazione Italiana Energia dal Legno — si occupa del settore della biomassa e del legno-energia. Il documento riguarda quindi esclusivamente gli interventi a biomassa (categoria III.C del CT 3.0) e non entra nel merito degli altri tipi di intervento. La deduzione su cosa succede per il solare termico è mia — e lì ho trovato una contraddizione che vi mostro più avanti.

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⚖️ Per capire il peso di questo chiarimento: il quadro normativo

Per capire perché la posizione di AIEL è così rilevante — e perché ha impiegato anni ad arrivare — bisogna ripercorrere lo stack normativo su cui si fonda tutta la questione. Tre decreti, sempre da citare insieme:

Decreto Cosa introduce / modifica
D.Lgs. 28/2011 Introduce gli obblighi minimi di integrazione FER negli edifici. L’art. 11, comma 4, limitava l’incentivo alla sola quota eccedente gli obblighi di legge. In vigore dal 31 maggio 2011, obblighi applicabili dal 31 maggio 2012. Abrogato il 14 giugno 2022.
D.Lgs. 199/2021 Recepisce la RED II. L’art. 26, comma 6 abroga l’art. 11 c. 4 del 28/2011, limitando però l’esclusione dagli incentivi ai soli impianti a servizio di edifici di nuova costruzione. Nasce qui tutta la controversia interpretativa.
D.Lgs. 5/2026 (RED III — non ancora recepito dal GSE) In vigore dal 4 febbraio 2026, obblighi operativi dal 3 agosto 2026. Estende gli obblighi FER anche alle ristrutturazioni di impianto termico (novità assoluta) con nuove percentuali. Le Regole Applicative CT 3.0 non lo citano ancora.

📜 Cosa diceva il vecchio regime (D.Lgs. 28/2011)

L’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/2011 era, nella sua formulazione, abbastanza chiaro nella ratio: non si può chiedere allo Stato di incentivare ciò che la legge ti obbliga già a fare. Recitava in sostanza:

«Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.»
Art. 11 comma 4 del D.Lgs. 28/2011 — abrogato il 14 giugno 2022 dall’Art. 26, comma 6, del D.Lgs. 199/2021

La difficoltà stava però nel come applicarlo nella pratica: per ogni intervento su un edificio potenzialmente soggetto agli obblighi, il tecnico si trovava a dover:

  • Risalire al permesso di costruire originale e verificarne la data rispetto al 31 maggio 2012
  • Controllare se era stata predisposta la relazione tecnica ex Legge 10/1991
  • Verificare se il progetto rispettava le verifiche previste dal D.Lgs. 28
  • Calcolare la quota eccedente gli obblighi — l’unica parte, in tesi, incentivabile

Un percorso tutt’altro che agevole, con documentazione spesso mancante e risposte non sempre coerenti tra uffici GSE e tecnici. Io ho sempre cercato di stare dalla parte del ragionamento più aderente al testo di legge — che non sempre coincideva con la strada più comoda.

📌 Come si traduceva nella modulistica GSE (CT 2.0)

Nel CT 2.0, il GSE richiedeva esplicitamente: “Si richiede di verificare e asseverare (…) se l’edificio è soggetto al rispetto della quota minima di copertura da fonti rinnovabili (…) e l’eventuale quota eccedente.” Con la nota: “l’incentivo previsto è riconosciuto alla sola quota eccedente gli obblighi.” Un approccio che trovava fondamento nel testo del 28, ma che nella realtà si scontrava con le difficoltà documentali descritte sopra.

🔄 La svolta del D.Lgs. 199/2021 e la domanda chiave

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021, l’art. 11 comma 4 viene abrogato. Al suo posto, l’art. 26, comma 6, introduce una nuova formulazione che limita l’esclusione dagli incentivi ai soli impianti a servizio di edifici di nuova costruzione:

«Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili […]»
Art. 26, comma 6, del D.Lgs. 199/2021

Ed è qui che nasce il dibattito. La domanda diventa: cosa si intende per “edificio di nuova costruzione”?

🔴 Mia interpretazione (ancora valida)
“Nuovo edificio” = qualsiasi costruzione con permesso di costruire dal 31 maggio 2012 in poi. Se quell’impianto era stato installato per assolvere un obbligo su un edificio post-2012, quella “storia” rimane anche oggi. La lettura è fedele al testo del D.Lgs. 28.

🟢 Nuova interpretazione GSE/AIEL
Conta solo il momento attuale. Se stai facendo una sostituzione ADESSO, non stai assolvendo nessun obbligo in tempo reale → incentivo al 100%. La limitazione vale solo se la richiesta CT è contestuale alla nuova costruzione e all’installazione che assolve l’obbligo.

Non concordo sul piano normativo — e le ragioni le ho esposte sopra. Ma la accetto perché semplifica enormemente la vita operativa. Niente più caccia ai permessi di costruire del 2013, alle relazioni Legge 10 introvabili, agli edifici che si scoprono non conformi a lavori iniziati.

🔍 I tre scenari: chi accede e chi no

Il documento AIEL sintetizza così i tre casi per la sostituzione di un generatore:

❌ NON accede
Sostituzione contestuale alla realizzazione di un edificio di nuova costruzione

(Art. 10, c. 2 DM 7 agosto 2025)

✅ Accede per intero
Sostituzione contestuale a una ristrutturazione rilevante

→ Incentivo sulla totalità ammissibile

✅ Accede per intero
Mera sostituzione del generatore

→ Incentivo sulla totalità ammissibile

⚠️ La mia deduzione: e il solare termico?

A questo punto mi sono fatto una domanda naturale. Se la nuova logica dice che conta solo il momento attuale della richiesta — allora lo stesso principio dovrebbe valere per qualsiasi altro tipo di intervento. Solare termico incluso.

Così ho aperto il portale GSE per un Intervento Collettori Solari. E quello che ho trovato mi ha lasciato perplesso.

📸 Nel portale GSE per i collettori solari, alla sezione di compilazione della pratica, compare il campo: “Quota (%) di energia prodotta dai nuovi impianti che supera i limiti minimi richiesti dal D.Lgs. 28/11”.

Il campo recita: “Quota (%) di energia prodotta dai nuovi impianti che supera i limiti minimi richiesti dal D.Lgs. 28/11“.

⚠️ Una contraddizione che resta aperta

Se il GSE ha adottato la posizione che “conta solo il momento attuale della richiesta”, allora questo campo potrebbe risultare irrilevante per una semplice sostituzione su edificio esistente — dove non si sta assolvendo nessun obbligo in quel momento. Eppure il campo c’è, va compilato, e non ho elementi certi per dire come il GSE lo gestisca nei casi specifici. È una contraddizione che emerge dalla lettura della modulistica, ma che non ho ancora potuto verificare direttamente. Potrebbe essere che per il solare termico la logica applicata sia ancora diversa rispetto alla biomassa, o semplicemente che il portale non sia stato aggiornato per riflettere la nuova interpretazione.

🏗️ Il D.Lgs. 5/2026 (RED III): la rivoluzione che il GSE non ha ancora recepito

C’è un terzo elemento normativo da tenere presente. Il D.Lgs. 5/2026, in vigore dal 4 febbraio 2026 con obblighi operativi dal 3 agosto 2026, rivoluziona gli obblighi FER negli edifici:

⚠️ La novità più dirompente: obbligo anche per le ristrutturazioni di impianto termico

Fino al 2 agosto 2026, gli obblighi FER scattavano solo per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello. Dal 3 agosto 2026, il D.Lgs. 5/2026 estende l’obbligo anche agli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico (ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili). In pratica: sostituire una caldaia con biomassa o una pompa di calore potrebbe — per certi edifici — far scattare l’obbligo FER. Esattamente il tipo di intervento tipico del CT 3.0.

Tipo di intervento Obbligo termico (FER) Obbligo elettrico
Nuova costruzione 60% ACS + 60% (ACS + risc. + raff.) P = 0,05 × S (kW)
Ristrutturazione 1° livello 40% ACS + 40% (ACS + risc. + raff.) P = 0,025 × S (kW)
Ristrutturazione 2° livello + Impianto termico ⚡ NUOVO 15% (risc. + raff. — ACS esclusa) P = 0,025 × S (kW)

📌 Un tema in divenire — non ancora recepito dal GSE

Le Regole Applicative del CT 3.0 — già in ritardo nell’incorporare il 199/2021 — non fanno ancora riferimento al D.Lgs. 5/2026. È un campanello d’allarme da tenere sul radar, specialmente per gli interventi di ristrutturazione di impianto termico che dal 3 agosto 2026 potrebbero trovarsi soggetti a nuovi obblighi FER anche su edifici esistenti.

💡 Nota separata: il requisito del 25 dicembre 2025 (CT 3.0)

Discorso distinto: il DM 7 agosto 2025 richiede che l’edificio abbia un impianto di riscaldamento preesistente al 25 dicembre 2025. Gli edifici costruiti dopo quella data non accedono al CT 3.0 per questo requisito indipendente. I due discorsi si sfiorano ma non si sovrappongono.

📋 Riepilogo pratico per il professionista

🔥 Biomassa (III.C)
Quasi sempre sostituzione → incentivo al 100%. Non serve risalire al permesso di costruire né verificare la Legge 10. La storia dell’impianto non conta più.

☀️ Solare termico
Il portale chiede ancora la quota % D.Lgs. 28/11. In attesa di aggiornamento, compilare il campo con attenzione. Contraddizione con la nuova interpretazione ancora irrisolta.

🏗️ Nuova costruzione (caso escluso)
L’unico caso escluso è la sostituzione contestuale alla costruzione di un edificio nuovo — cioè quando l’obbligo FER viene assolto e la richiesta CT 3.0 avviene nello stesso momento della costruzione. Da notare: per il D.Lgs. 28/2011, “nuovo” significava post-31 maggio 2012 — ma un edificio del 2015 che oggi sostituisce il generatore non è in questo scenario. E comunque, il CT 3.0 richiede un impianto preesistente al 25/12/2025: un edificio in costruzione adesso non lo avrà mai → caso già neutralizzato.

💬 Sei un professionista del CT 3.0?

Ti invito a verificare se nel tuo portale GSE il campo “quota %” viene richiesto per il solare termico anche su edifici pre-2012, e a segnalare eventuali difformità rispetto a quanto descritto. Ogni conferma — o eccezione — aiuta a fare chiarezza su un tema ancora aperto.

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