Il settore dell’efficienza energetica si trova per l’ennesima volta in una paralisi burocratica. Dal 4 febbraio 2026, l’ENEA ha inibito l’invio delle schede descrittive per tutti i lavori avviati a partire da quella data. Il motivo? L’adeguamento informatico dei portali alle complesse disposizioni del D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, che recepisce la direttiva europea RED III.
Ma se lo scopo del decreto era normare in modo più rigido l’accesso agli incentivi per alcune specifiche tecnologie – non tanto per allinearsi al Conto Termico, ma perché le regole del Conto Termico erano già allineate a questo nuovo decreto che aggiornava il D.Lgs. 199/2021 (il quale presentava invece discrepanze con le regole del Conto Termico) –, l’effetto collaterale è stato il blocco generalizzato dell’intera piattaforma. Una situazione paradossale che sta creando enormi disagi a professionisti, imprese e contribuenti.
Devi simulare la fattibilità e calcolare gli incentivi secondo le regole aggiornate del Conto Termico?
🚪 Il Blocco di ENEA: Il paradosso del “danno collaterale” per infissi e cappotti
L’avviso ufficiale pubblicato sul portale ENEA il 4 febbraio 2026 (e parzialmente integrato il 23 febbraio) parla chiaro:
📜 Testo dell’Avviso Ufficiale ENEA:
La problematica risiede nell’assenza di granularità del blocco. Le modifiche sostanziali apportate dal D.Lgs. 5/2026 si concentrano quasi esclusivamente sugli impianti termici (biomasse, pompe di calore, sistemi ibridi). Nonostante ciò, il portale inibisce l’invio di qualsiasi pratica.
Ciò significa che interventi come la sostituzione degli infissi, l’installazione di schermature solari o l’esecuzione di un cappotto termico – per i quali i requisiti tecnici minimi sono rimasti invariati – sono completamente bloccati. I tecnici non possono completare l’invio delle asseverazioni o delle schede descrittive e i clienti finali non possono avere la documentazione necessaria per portare le spese in detrazione, rimanendo in un limbo che dura ormai da quattro mesi.
L’unica consolazione è che il termine canonico di 90 giorni per la trasmissione della documentazione ad ENEA è congelato: inizierà a decorrere ufficialmente solo a partire dal giorno dell’effettivo aggiornamento e riapertura del portale.
🔥 Biomassa e Stop Metano: I requisiti letterali del D.Lgs. 5/2026
Per quanto riguarda i generatori alimentati a biomassa, il D.Lgs. 5/2026 introduce paletti rigidissimi nell’Allegato IV, Sezione B, Punto 3. L’accesso a qualsiasi incentivo è ora legato a criteri stringenti e allineati a quelli del Conto Termico:
Le eccezioni per la biomassa su GPL e Gas Naturale
Il legislatore ha previsto due sole deroghe a questo divieto di passaggio da gas a biomassa, riportate letteralmente nel decreto:
- Deroga Emissioni PP: Sono ammessi alla detrazione i casi di sostituzione di generatori a GPL o a gas naturale «solo se le caldaie a biomassa installate assicurano emissioni di particolato primario (PP) non superiori a 1 mg/Nm³». Si tratta di un limite bassissimo, raggiungibile solo con caldaie dotate di filtri elettrostatici avanzati.
- Deroga Aziende Agricole: Nelle aree non metanizzate, le aziende agricole e le imprese forestali possono sostituire impianti a GPL con generatori a biomassa a patto di garantire «una riduzione percentuale delle emissioni di particolato primario di almeno il 70% rispetto ai valori previsti dal DM 186/2017 per la classe 5 stelle».
Inoltre, diventano requisiti tecnici obbligatori per l’installatore l’integrazione di un **puffer** (accumulo termico) di almeno 20 litri/kW per potenze inferiori a 500 kW, l’installazione di **valvole termostatiche** su tutti i terminali di emissione, l’uso di **combustibile certificato** (con conservazione delle fatture di acquisto) e la **manutenzione biennale** obbligatoria per tutta la durata dell’incentivo.
🔄 Pompe di Calore e Sistemi “Add-on”: Vincoli alle Configurazioni Bivalenti
Per le pompe di calore, i requisiti generali introdotti dal decreto al Punto 2 dell’Allegato IV, Sezione B richiedono l’efficienza stagionale minima conforme a Ecodesign ed estendono il vincolo che ha sempre caratterizzato il Conto Termico:
Se invece la pompa di calore viene affiancata a una caldaia esistente per creare un sistema bivalente (il cosiddetto sistema “Add-on”), il Punto 7.2 fissa criteri estremamente stringenti per impedire abusi e installazioni inefficienti:
- Età della caldaia esistente: La caldaia preesistente deve avere un’età non superiore a 5 anni e deve rispettare i requisiti minimi di efficienza.
- No split aria-aria generici: La pompa di calore aggiuntiva deve essere di tipo aria-acqua o acqua-acqua. L’installazione di split aria-aria in affiancamento a caldaia preesistente è ammessa esclusivamente se l’edificio è soggetto a vincoli architettonici documentati.
- Controllo intelligente: Deve essere presente un sistema di controllo in grado di ottimizzare il funzionamento prioritario della pompa di calore rispetto alla caldaia di backup.
- Asseverazione di compatibilità: Se i generatori (PdC e caldaia) sono di produttori diversi, è obbligatoria l’asseverazione di un tecnico abilitato che garantisca il dialogo e la compatibilità dei componenti del sistema.
⚖️ Il Grande Caos delle “Medesime Utenze”: Un’interpretazione complessa
Il vero punto critico delle nuove detrazioni fiscali è l’introduzione del vincolo delle **”medesime utenze”**, mutuato dal Conto Termico. Se leggiamo attentamente il testo del decreto, notiamo una discrepanza lessicale che genera non poca confusione:
Al Punto 2 (Pompe di calore), si dice esplicitamente che bisogna «fornire adeguata dimostrazione che l’impianto realizzato provveda ad asservire le medesime utenze». Al Punto 3 (Biomassa), invece, la dicitura letterale “medesime utenze” non compare, ma si prescrive che l’intervento avvenga «in sostituzione di generatori di calore» preesistenti.
L’effetto pratico è però identico: in entrambi i casi, l’intervento deve configurarsi come una pura **sostituzione migliorativa**. È esclusa la detrazione per l’estensione dell’impianto a stanze, pertinenze o volumi precedentemente non riscaldati, che verrebbero inquadrati come “nuove installazioni”.
Come farà il portale ENEA a controllare questo aspetto? Nel Conto Termico, il GSE richiede schemi di distribuzione ex-ante ed ex-post e planimetrie dettagliate per dimostrare che non vi sia alcuna variazione delle utenze servite. C’è il forte timore che l’ENEA possa allinearsi a questa rigidità burocratica o, peggio, che richieda una semplice dichiarazione del tecnico, scaricando l’intera responsabilità penale sull’asseveratore in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate. Questo dubbio interpretativo è probabilmente una delle ragioni per cui lo sviluppo del portale ENEA richiede così tanto tempo.
Vuoi calcolare correttamente gli incentivi del Conto Termico 3.0?
Scopri come il nostro simulatore esegue automaticamente tutti i controlli di ammissibilità.
🏗️ Il Conto Termico come alternativa strategica
In questa situazione di stallo delle detrazioni fiscali, il **Conto Termico 3.0 (GSE)** si conferma la via d’uscita più strategica per i professionisti:
- Operatività immediata: Il portale del GSE è attivo, testato e pienamente operativo per accogliere le pratiche basate sul DM 7 agosto 2025.
- Nessun blocco temporale: Non risente del blocco del portale ENEA per i lavori iniziati dopo il 4 febbraio.
- Liquidità diretta: Offre incentivi liquidi tramite bonifico sul conto corrente del beneficiario (erogato in un’unica rata fino a 15.000 €), azzerando i problemi di capienza fiscale o cessione del credito.
Per i clienti incapienti, i forfettari o per chi semplicemente non vuole attendere 10 anni per recuperare la spesa tramite detrazioni IRPEF, il Conto Termico rappresenta oggi l’unica scelta sicura e immediatamente percorribile.
🔒 INCLUSA GRATUITAMENTE IN OGNI LICENZA
Community Telegram Riservata
Chi acquista la licenza dell’app entra automaticamente nel gruppo riservato ai professionisti del Conto Termico 3.0. Un gruppo chiuso e organizzato in sezioni tematiche per il confronto quotidiano tra colleghi.
- ❓ Domande & Risposte: risoluzione dubbi quotidiani con altri termotecnici.
- 📚 Normativa CT 3.0: approfondimenti continui sul D.M. 7 agosto 2025.
- 🏗️ Casi Pratici: analisi e risoluzione di schemi complessi.
- 📢 Annunci Ufficiali: aggiornamenti e novità del GSE in anteprima.
Niente spam. Solo tecnici, ingegneri e consulenti energetici che si confrontano sulle problematiche reali del portale GSE. Poter contare sul confronto di centinaia di colleghi che usano lo stesso strumento è il vero valore aggiunto per mettere al sicuro le tue pratiche.
Il gruppo Telegram vale da solo la spesa. Lo dicono i colleghi.




2 Comments
Buongiorno Enrico, ho letto il tuo interessante articolo. A chiarimento di quanto hai specificato, mi pare non ci sia distinzione tra EcoBonus (dove le pompe di calore devono avere dei requisiti rispetto alla situazione ante) e invece BonusCasa dove una pompa di calore A/A è detraibile al 50% e non ha vincoli di installzione. E’ ancora così?
Grazie
Marco
Grazie del messaggio.
Sì, certamente, ma così da tanti anni. Nel blog trovi a vecchi articoli sul 199 che imponevano già i requisiti anche per il bonus caso ovviamente.