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06/10/2022

Circolare n. 33/E  subito modificate il 07/10/2022

  Cliccando qui vai all’articolo dedicato dove puoi scaricare il tutto

Scadenze aggiornate al 03-08-202

Nuove scadenze Superbonus

Scadenze altri bonus

Finalmente, quasi per la prima volta, si ragiona su orizzonti temporali che permettono programmazione!

Scadenze Cessione del Credito – Sconto in Fattura

01/08/2022

A seguito della circolare 28/E l’Agenzia pubblica la Guida Fisco – “Tutti gli sconti della precompilata 2022”

Puoi scaricarla cliccando qui  

 

25/07/2022 

L’Agenzia delle Entrate pubblica la Circolare 28/E che in sostanza sostituisce l’ultima 7/E 2021 di cui qui avevo messo lo stralcio relativo
Per scaricarla ed approfondire vi lascio il link all’articolo  cliccando qui

08/07/2022

Superbonus 110%

Guida ANCE – CM 23/E/22

I principali chiarimenti in tema di Superbonus

Puoi scaricarla cliccando qui  

 

04/07/2022

Superbonus 110%

Aggiornato il 04/07/2022 il Dossier della Camera dei deputati

 

Puoi scaricarlo cliccando qui  

 

24/06/2022

A seguito della Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022

 

L’ABI ha emanato un comunicato/circolare il 24/06/2022

Clicca qui per scaricarla o vai all’articolo cliccando qui

 

23/06/2022

Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022

  Cliccando qui vai all’articolo dedicato dove puoi scaricare il tutto

22/06/2022 – Aggiornata la Guida Agenzia delle Entrate

 

 

Clicca qui per scaricare  la guida

18/05/2022 – Decreto Aiuti

  Cliccando qui vai all’articolo dedicato…

Qui invece puoi scaricare direttamente il Testo Coordinato degli art 119 – 121 aggiornato al Decreto Aiuti stesso: 

Clicca qui  per scaricarlo

 

PS. quando scaricate testi coordinati ricordatevi sempre e comunque che non hanno valenza legale e di guardare la data di aggionamento

16/03/2022 – Decreto Prezzi MITE in Gazzetta e successive FAQ

  

Cliccando qui vai all’articolo dedicato…

Scarica il pdf del decreto con la nuova tabella cliccando qui

Clicca qui per scaricare le FAQ in pdf

01/01/2021 – Ecco il PDF completo della Manovra 2022 

Puoi scaricarlo cliccando qui

 

01/01/2021 – Ecco lo stralcio della manovra commentato che ci interessa 

Puoi scaricarlo cliccando qui

 

03/02/2022 – Ecco gli aggionamenti dell’ Agenzia delle Entrate per implementare la manovra di bilancio e l’art 28 del Dl sostegni ter

Come annunciato ecco qui il provvedimento, il modello di comunicazione, le istruzioni e le specifiche tecniche:

  • Provvedimento
  • Modello comunicazione 
  • Istruzioni
  • Allegato A – specifiche tecniche

28/01/2022 – Ennesimo cambiamento  Cliccando qui o sull’immagine per scaricare il testo coordinato comprensivo di art 28 del decreto sostegni ter.

Qui link a due articoli: 
👉Decreto sostegni ter in Gazzetta – Caos Cessione del credito – Sconto in fattura – Enrico Rovere
👉28/01/2022 – Cessione del credito e Sconto in fattura – Decreto “sostegni” ter e FAQ Agenzia delle Entrate – Enrico Rovere

Cliccando qui potete scaricare l’art 14 e 16 del DL 63 convertito dall Lgegge 90 coordinato con la manovra 2022

 

Febbraio 2022 – Aggiornamento guida Notariato 

Guida pratica “Immobili e bonus fiscali 2022” 

Clicca qui per scaricare la GUIDA

Clicca qui per scaricare gli articoli n. 119 e n.121 del Decreto Rilancio aggiornato

Clicca qui per scaricare il Decreto Requisiti Ecobonus Personalizzato 

 

Clicca qui per scaricare il Decreto Asseverazioni 

RISPOSTE AGENZIA DELLE ENTRATE 2022

Qui di seguito potete scaricare gli interpelli dell’agenzia delle entrate sempre aggiornati

Clicca qui per cercare e scaricare i pdf delle Risposte Ade 2022 

Riepiloghiamo  a parole alcune delle principali novità:

  • SUPERBONUS –  I condomini, gli edifici di unica proprietà composti da due a quattro unità, le  ONLUS, le associazioni di volontariato , le associazioni di promozione sociale fino e gli interventi trainati all’interno delle singole abitazioni al 31/12/2023, 70% fino al 31 /12/2024, 65% fino al 31/12/2025
  • SUPERBONUS – Gli edifici unifamiliari fino al 31 dicembre 2022 se conclusi almeno 30% dell’intervento complessivo al 30 giugno 2022 (in caso contrario scadenza al 30/06/2022)
  • SUPERBONUS – IACP e cooperative fino al 31/12/2023 se ultimati almeno 60% dei lavori al 30 giugno 2023 (in caso contrario scadenza al 30/06/2023)
  • SUPERBONUS RAFFORZATO – nelle zone colpite da sisma dal 1/04/2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31/12/2025
  • Visto di conformità obbligatorio anche in caso di detrazione in dichiarazione dei redditi del credito 110 per cento.
  • Allineate le scadenze degli interventi trainanti a quelle dei trainanti.
  • Allineate le scadenze con gli interventi trainanti per il fotovoltaico e le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici trainati
  • Nuovo bonus fiscale PER eliminazione barriere architettoniche 75% 
  • Maggiori poteri di controllo preventivo all’Agenzia delle Entrate sulle comunicazioni telematiche di cessione del credito.
  • Prezzario del Ministero della Transizione Ecologica (derivante da decreto antifrodi 157) pubblicato entro il 9 febbraio 2022
  • Esplicito riferimento al prezzario DEI per l’attestazione della congruità delle spese di opere non Ecobonus.
  • Proroga al 2025 della possibilità di usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura per il credito maturato da opere Superbonus.
  • Proroga al 2024 della possibilità di usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura per gli altri interventi dell’art 121 comma 2

Bonus Facciate

Il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti viene confermato anche nel 2022, ma con aliquota al 60%.

Bonus edilizi “minori”

Prorogati fino al 31 dicembre 2024 i seguenti bonus (art. 1, commi 37, 38):

  • la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%, con limite di spesa a 96.000;
  • l’ecobonus “ordinario” 
  • il sisma bonus “ordinario” (anche acquisti) al 50-70-75-80-85%;
  • il bonus mobili 
  • il bonus verde

Prorogati fino al 31 dicembre 2023 :

  • il bonus acqua potabile

Credito d’imposta impianti fonti rinnovabili

Viene istituito un credito d’imposta, ai fini dell’IRPEF, per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze definirà le modalità attuative. Le risorse finanziarie stanziate sono pari a 3 milioni di euro per il 2022.

1) I condomini, gli edifici di unica proprietà composti da due a quattro unità e gli interventi trainati all’interno delle singole abitazioni avranno la scadenza al 31 dicembre 2025 (2024 al 70% e 2025 al 65%).
2) Nei commi del fotovoltaico e delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici vengono inseriti dei periodi che allineano le scadenze con gli interventi trainati.
3) Il visto di conformità obbligatorio anche in caso di detrazione in dichiarazione dei redditi del credito 110 per cento.
4) Per gli edifici colpiti da eventi sismici dopo il 2009 sarà possibile applicare il Superbonus 110 per cento fino al 31 dicembre 2025.
5) Verrà aggiunto il comma 8-quater che allinea in modo esplicito le scadenze degli interventi trainanti a quelle dei trainanti.
6) Maggiori poteri di controllo preventivo all’Agenzia delle Entrate sulle comunicazioni telematiche di cessione del credito.
7) Proroga al 2025 della possibilità di usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura per il credito maturato da opere Superbonus.
8) Il prezzario del Ministero della Transizione Ecologica già previsto dal decreto antifrodi e l’esplicito riferimento al prezzario DEI per l’attestazione della congruità delle spese di opere non Ecobonus.

Le novità principali sono le seguenti che approfondiremo e che porterenno all’aggiornamento anche delle pagine dedicate agli altri bonus.

Superbonus 110%.

Ferma restando la scadenza del 30 giugno 2022, la maxi-detrazione viene prorogata:

– fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;

 

– fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa;

 

– fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche: il Superbonus spetta per le spese sostenute.

 

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in tutti i precedenti casi, il Superbonus è riconosciuto nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 (art. 1, comma 28, lettera f).

Il comma 43 chiarisce quali sono i fattori di conversione in energia primaria da applicarsi per la predisposizione degli attestati di prestazione energetica allegati all’asseverazione necessaria per fruire della detrazione del Superbonus.

 

Bonus facciate

Il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti viene confermato anche nel 2022, ma con aliquota al 60% (art. 1, comma 39).

 

Bonus edilizi

Vengono prorogati invece fino al 31 dicembre 2024 i seguenti bonus (art. 1, commi 37, 38):

 

– la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%, con limite di spesa a 96.000;

 

– l’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari;

 

– il sisma bonus “ordinario” (anche acquisti) al 50-70-75-80-85% (di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013);

 

– il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile, con spesa massima detraibile pari a 10.000 euro nel 2022 e a 5.000 euro nel 2023 e 2024;

 

– il bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (di cui all’art. 1, commi 12-15, legge n. 205/2017).

 

Sconto in fattura/cessione del credito e controlli

Vengono prorogate le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito (art. 1, comma 29):

 

– per gli anni 2022, 2023 e 2024 per eco e sisma bonus “ordinari”, bonus facciate e detrazione IRPEF 50% per le ristrutturazioni e la nuova detrazione per abbattere le barriere architettoniche;

 

– fino al 31 dicembre 2025 per il Superbonus.

 

Il comma 29 – riproducendo, con qualche novità, le disposizioni del D.L. 157/21 (che viene conseguentemente abrogato) – conferma, per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

 

Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese gli interventi in edilizia libera (vedi allegato) e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il bonus facciate.

 

Viene precisato che spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili.

 

Per il 110%, invece, il visto di conformità viene richiesto anche nel caso in cui il Superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Il visto non sarà necessario se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Il comma 30 riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio, mentre i commi da 31 a 36 chiariscono i poteri dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dei controlli su Superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Bonus per sistemi di filtraggio acqua potabile

 

Prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile (art. 1, comma 713).

Il bonus – istituito dall’art. 1, commi 1087-1089 della legge di Bilancio 2021 – è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.

Il beneficio è riconosciuto fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

 

Credito d’imposta impianti fonti rinnovabili

 

Al comma 812 viene istituito un credito d’imposta, ai fini dell’IRPEF, per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Sarà un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze a definire le modalità attuative.

Le risorse finanziarie stanziate ammontano a 3 milioni di euro per il 2022.

Bonus investimenti 4.0

Viene prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (art. 1, comma 44). In particolare:

 

  1. A) per gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016) effettuati dalle imprese a decorreredal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovveroentro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

– 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;

 

  1. B) per gli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato B alla Legge 232/2016), vengono previste le seguenti aliquote:

– fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

– dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

– per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Fondo per l’efficienza energetica

Il comma 514 – intervenendo sull’art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 102/2014 – cambia la natura del Fondo nazionale per l’efficienza energetica da rotativa a mista e stabilisce che lo stesso possa provvedere anche all’erogazione di finanziamenti di cui una quota parte sia a fondo perduto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

L’incentivo sostiene interventi finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.

Le agevolazioni sono rivolte a imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata, ESCO e Pubbliche Amministrazioni.

 

Quando sarà disponibile sulla G.U. si potrà meglio valutarne i contenuti

29/09/2021 – NEWS

1- Superbonus 110%, proroga al 2023 nella Nota di aggiornamento del DEF
2- Enea nuovo poster aggiornato sulle detrazioni – vai all’articolo e scaricalo
 

Proroga superbonus 110%

In Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59

Puoi scaricare il decreto  cliccando qui

Il DL 59/2021 modifica l’articolo 119 del Decreto Rilancio cambiando  le scadenze per le persone fisiche proprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, i condomìni e gli istituti autonomi case popolari.  Le coperture per tutto ciò sono una quota consistente del Fondo da 30,64 miliardi di euro complementare al PNRR.
Ricordiamoci che per il Superbonus, la parte di spese sostenute nel 2022 è detraibile in 4 quote annuali di pari importo, anziché in 5, e sarà ancora possibile usufruire dell’istituto della cessione del credito o sconto in fattura fino al 31/12/2022. 

📽 Video news  – Superbonus 110% – Proroga – In Gazzetta Decreto 59/2021 – flash news

Superbonus e Unione europea

Il Consiglio UE ha ufficialmente confermato

Puoi scaricare il comunicato stampa cliccando qui

L’approvazione del Consiglio dell’Ue rende definitive le estensioni disposte dalla legge di bilancio 2021. Atteso  e puntualissimo è arrivato il comunicato stampa che da ufficialmente il via libera ai primi esborsi previsti per la ripresa. Confermate, quindi, anche le tanti attese proroghe al superbonus 110% che erano state inserite all’interno della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). 
La legge di Bilancio 2021 era condizionata “alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea”.

📽 Video news   – Superbonus 110% – L’ Europa dice si… breve bilancio della situazione proroghe e scadenze

Sconto in fattura e Cessione del credito

La cessione del credito e lo sconto in fattura sono al momento previsti fino alla fine del 2022 (comma 7-bis, art. 121 del DL 34/2020: “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119”).
Quindi  rispetto alle scadenze dell’agevolazione attualmente previste ( parliamo solo del superbonus in questo caso) rimangono scoperte solo le spese sostenute nel 2023, possibilità a oggi concessa solo agli IACP ed enti similari.

📽 Video news  –  Superbonus 110% – Proroga cessione del credito e sconto in fattura – Si no per cosa?

Apri qui per approfondire:

Confermata la proroga per il Superbonus 110% prevista dal Decreto Rilancio ma non per tutti. Ecco le modifiche modifiche all’art. 119 del Decreto Rilancio:

  • per gli IACP la scadenza passa dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023;
  • per gli edifici posseduti da unico proprietario da 2 a 4 u.i. per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
  •  

Persone fisiche

Nessuna proroga è introdotta in relazione agli interventi effettuati dalle persone fisiche.In tal senso infatti vi è  distinzione per le persone fisiche con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche: in questa circostanza vedi punto sucessivo…

Per tutte le altre persone fisiche il termine ultimo è invece fissato improrogabilmente al 30 giugno 2022 (termine soggetto all’approvazione del Consiglio UE, annunciata ma non ancora arrivata). Nessuna proroga anche per cooperative, Onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche.

Edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari

Gli interventi effettuati dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

Prima della modifica in oggetto la scadenza al 30 giugno 2022. 

La novità è la proroga al 31 dicembre 2022 per i lavori effettuati da persone fisiche sugli edifici plurifamiliari con uno stato di avanzamento lavori del 60% al 30 giugno 2022.

Condomìni fino al 31 dicembre 2022

Possono usufruire del bonus del 110% fino alla fine del 2022 senza le condizioni oggi vigenti.  Il Decreto infatti dispone la proroga al 31 dicembre 2022 senza condizioni. Scompare infatti la condizione dello stato di avanzamento lavori. 

Ex-IACP 

Lo stanziamento consente di eliminare il vincolo del 60% dei lavori per fruire più a lungo del superbonus 110%. Il Decreto infatti  dispone la proroga al 30 giugno 2023 senza condizioni.  Anzi, se alla data del 30 giugno 2023 gli ex-IACP hanno effettuato lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

 

Clicca qui per scaricare gli articoli n. 119 e n.121 del Decreto Rilancio aggiornato

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Superbonus

Camera dei Deputati

Documentazione ENEA

DOCUMENTAZIONE UFFICIALE RESA DISPONIBILE DA ENEA

Clicca qui per scaricare ASSEVERAZIONE

Art. 119, comma 13, lettere a) e b) del DL Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i.) 

Clicca qui per scaricare COMPUTO METRICO

Art. 13 DM Requisiti 6 agosto 2020

Clicca qui  per scaricare MATERIALI ISOLANTI

Intervento agevolato di coibentazione dell’involucro opaco disperdente

Clicca qui  per scaricare REQUISITI DEI MATERIALI PER L’EDILIZIA – 21.10.2021

Clicca qui per scaricare APE CONVENZIONALE

Allegato A, paragrafo 12, Decreto Requisiti (DM 6 agosto 2020)

Clicca qui per scaricare CALCOLO SEMPLIFICATO

Calcolo semplificato risparmio annuo energia 

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Documentazione richiesta per l’accesso al Superbonus 110%

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I BENEFICIARI

Chi può fruire del superbonus 110%.
Apri qui e clicca sul testo per scaricare i documenti:

Il superbonus 110% è una detrazione fiscale che è stata prevista per gli immobili di natura residenziale ad eccezzione di quelli  appartenenti alle seguenti categorie catastali:

  • A/1 – Abitazioni di tipo signorile;
  • A/8 – Abitazioni in ville;
  • A/9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Detto questo possono fruire del superbonus 110% gli interventi realizzati da:

  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • dagli istituti autonomi case popolari (IACP);
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

INTERVENTI TRAINANTI E TRAINATI


Apri qui e clicca sul testo per scaricare i documenti:

Gli interventi trainanti  sono quelli:

  • di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%  compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Gli interventi  trainati sono:

Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica possono trainare i seguenti interventi:

  • efficientamento energetico delle unità immobiliari;
  • acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (sia ECO che SISMA) consente di portare in detrazione fiscale al 110% altre spese, sempre se effettuate congiuntamente, relative a:

  • abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
  • installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

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