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Bonus Casa  ·  Detrazioni fiscali  ·  Ecobonus

50% – 65% Bonuscasa -Ecobonus – Facciamo chiarezza – parte 3 – Detrazioni e urbanistica – Serve la SCIA?

By Enrico Rovere  Published On 26 Marzo 2020

Ricordiamoci che siamo in Italia, forse ve ne state rendendo conto ora con la situazione di emergenza quanto la frammentazione delle competenze tra vari enti provochi confusione.

Bene nel mio ambito lavorativo moltiplicate il caos all’ennesima potenza.

Detto questo però diffidate sempre da chi la fa sempre troppo facile e ricordatevi che poi quello non lo trovate più una volta che saltano fuori dei problemi.

Tornando a noi, è risaputo che le la legge di riferimento per l’urbanistica è il Dpr 380  ma sappiamo che Regioni ed enti locali sono intervenuti in varia maniera. Quindi oltre alle già aleatorie definizioni del Dpr 380 ci ritroviamo interpretazioni e leggi differenti che classificano lo stesso intervento in maniera diversa da un posto all’altro, da un funzionario comunale ad un altro.

La regola è quindi quella di rivolgersi sempre ad un tecnico per inquadrare urbanisticamente l’intervento che si deve fare in modo da capire se e quale titolo abilitativo sia necessario o meno.

Sempre a prescindere da eventuali detrazioni ed incentivi !

Bentornati al terzo articolo di questa serie sulle detrazioni fiscali per gli interventi sugli edifici/impianti.

Prima di proseguire vi lascio qui di seguito i link agli articoli introduttivi a questo:

– qui a questo link la prima parte

– qui a questo link la seconda parte

fondamentali come introduzione e  che vi consiglio di leggere ( o guardare il video ) prima di leggere questo articolo.

Se hai suggerimenti e domande vedrò se posso accontentarti scrivi nei commenti e/ o contattami per indicarmi quale aspetto vorresti chiarire!

Dopo un bel po di tempo in cui si è rimasti nel dubbio (almeno per chi ha colto la cosa), è stata l’Agenzia delle Entrate, con i due documenti seguenti e in risposta a due interpelli  a chiarire l’italica questione ( che ripeto in realtà già accadeva tra regolamento nazionale e regolamenti regionali per esempio nella mia Liguria):

Clicca qui per la risposta 287 del 2019

Clicca qui per la risposta a 383 del 2019

Queste due risposte riguardano due esempi di intervento che appunto sono passati ad edilizia libera, ovvero: la sostituzione degli infissi e dei serramenti esterni ed  il rifacimento del bagno (i sanitari, gli impianti di scarico ecc).

Nel primo quesito il richiedente deve sostituire gli infissi esterni e simultaneamente tinteggiare le pareti con ovviamente  l’utilizzo di un ponteggio metallico. Nel secondo quesito i lavori consistevano nel rifacimento dei servizi igienici (la ristrutturazione del bagno).

In entrambe i casi si parla di interventi declassati da manutenzione straordinaria a edilizia libera ovvero manutenzione ordinaria.

Quindi la domanda è: Posso detrarre le spese per gli interventi di rifacimento del bagno e sostituzione degli infissi esterni su un immobile, su una singola proprietà anche se recentemente sono passate ad edilizia libera?

L’agenzia delle Entrate per prima cosa ribadisce quello che ora già sai se hai seguito gli articolo e i video precedenti , ovvero che per le singole unità immobiliari sono detraibili le spese per:

–  interventi di “manutenzione straordinaria”;

–  restauro e risanamento conservativo;

–  ristrutturazione.

Mentre quelli riguardanti la “manutenzione ordinaria” possono essere detratti solo se effettuati sulle parti comuni degli edifici.

Poi cita la  circolare del Ministero delle Finanze la 57 del 1998 , dove  sono elencati gli interventi detraibili divisi per categoria. Da questa risulta chiaro che la sostituzione degli infissi esterni come il rifacimento dei servizi igienici siano considerati nella categoria “manutenzione straordinaria”. Questo per quanto riguarda il punto di vista fiscale. Inoltre è importante ricordare che per gli infissi la sostituzione per poter essere considerata “manutenzione straordinaria” deve comportare il cambiamento del materiale o della tipologia.

Ora come accennato in precedenza sappiamo che il Glossario ha creato un pò di confusione ampliando la categoria degli interventi ricadenti in “edilizia libera”.

Ma questa confusione è vera solo in parte infatti il decreto 222 del 2016 che ha portato alla pubblicazione del Glossario, è  intervenuto solo dal punto di vista “abilitazioni edilizie”  diciamo urbanistico e non fiscale

Infatti il parere dell’Agenzia delle Entrate è che le modifiche apportate dal decreto legislativo 222 non riguardano le definizioni degli interventi edilizi, definizioni contenute nel “Testo Unico per l’Edilizia” il dpr 380 del 2001.

Quindi si ritengono sia gli interventi di sostituzione degli infissi esterni con altri di diversa tipologia che il rifacimento dei servizi igienici, rientranti tra le opere di “manutenzione straordinaria”, quindi detraibili anche se effettuati sulle singole unità residenziali.

Per quanto riguarda la tinteggiatura esterna ed il ponteggio al risposta 383 chiarisce anche una seconda cosa.

Ovvero il fatto che gli  interventi di riparazione e tinteggiatura con il correlato ponteggio sono un’opera sicuramente non agevolabile se effettuata su una singola unità, ma se l’intervento è necessario al completamento delle operazioni nel suo insieme, direttamente quindi collegato alla sostituzione degli infissi del nostro caso, allora le spese possono essere detratte.

L’intervento di categoria superiore assorbe quello inferiore. Se una lavorazione che singolarmente non potrebbe essere detratta, fa parte di un intervento più ampio, allora concorre all’ammontare della spesa agevolabile.

Altro importantissimo concetto vi assicuro da molti non preso in considerazione e che è chiaramente da tempo indicata nella guida dell’Agenzia delle Entrate

La risposta 287 solleva infatti un ulteriore interessante questione.

Tra i documenti da esibire in fase di verifica da parte dell’Agenzia ci sono i titoli amministrativi, nel caso di “manutenzione straordinaria” la CILA.

Abbimo appena visto però che ci sono casi in cui la CILA  non risulta necessaria.

A questo proposito l’Agenzia delle Entrate precisa che:

-la regolarità amministrativa dei lavori è condizione imprescindibile per poter accedere alle detrazioni;

-relativamente alle abilitazioni necessarie bisogna quindi agire nel rispetto delle procedure stabilite dalla vigente legislazione edilizia.

Tradotto per il nostro caso: la CILA non serve.

E’ sufficiente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte di chi effettua le spese e usufruisce della detrazione.

Dichiarazione che deve contenere: la data di inizio lavori e la spiegazione del perché le opere non necessitano di titoli abilitativi pur se agevolabili.

Infine ricordiamoci che:

L’Agenzia nella parte finale della risposta 383 si riserva di chiedere un parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ovvero richiede se le modifiche intervenute in materia edilizia (le modifiche di cui ti ho parlato) abbiano variato il confine tra ciò che è manutenzione ordinaria e straordinaria. Se così fosse allora  le modifiche potrebbero avere effetto anche dal punto di vista fiscale. Ma lo scopriremo solo vivendo.

Per questa terza parte ci fermiamo qui. Vi ricordo che i prossimi articoli/video avranno appunto come argomento:

  • il cambio di generatore con nuovo generatore a condensazione
  • la sostituzione o l’installazione di generatori a biomassa
  • l’argomento “condomini minimi”

solo per citare i primi che portano risposta ad alcune delle domande che mi vengono fatte o che vedo fatto in rete


1 Comment


Nicola Traficante
29 Dicembre 2022 at 9:29 am
Reply

Buongiorno e grazie per le info.
Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n.199, in vigore dal 15/12/2021, pare estendere di molto l’edilizia libera, ma sembra essere sfuggito a molti.
Ad esempio, sono considerate attivita’ di edilizia libera senza comunicazione all’amministrazione comunale ne’ titolo abilitativo quando le pompe di calore con potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW (senza distinzione aria-aria e senza limite 12kW, quindi).
Sapete il perché sia passato così in sordina questo importantissimo decreto? Possiamo considereare in parte superato il “glossario edilizia libera” integrandolo con questo decreto?
Grazie


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