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Bonus Casa  ·  Detrazioni fiscali  ·  Ecobonus

50% – 65% Bonuscasa -Ecobonus – Facciamo chiarezza – parte 2

By Enrico Rovere  Published On 22 Marzo 2020

Bentornati al secondo articolo di questa serie sulle detrazioni fiscali per gli interventi sugli edifici/impianti.

Prima di proseguire vi lascio qui a questo link alla primo veloce articolo di introduzione che vi consiglio di leggere prima di questo se non lo avete ancora fatto in quanto pone le basi di tutto il discorso che affronteremo. Eviterai  così di fare confusione.

Troverete inoltre nel primo articolo le due guide dell’Agenzia delle Entrate e vi ricordo che le detrazioni fiscali sono un argomento che inevitabilmente incrocia competenze tecniche e fiscali, quindi ad ognuno il proprio mestiere, la tecnica ai tecnici la fiscalità ai fiscalisti.

Cercherò come di consueto di evitare un banale elenco di cose riferimenti legislativi e rimandi a leggi comma e numeri, ma preferisco focalizzare l’attenzione su alcuni concetti base.

Il mio consiglio è infatti sempre lo stesso la REGOLA NUMERO 1  pensare a queste cose prima in modo da ottimizzare gli incentivi che si hanno a disposizione e  pianificare il tutto evitando i problemi che credetemi spesso ci si ritrova a pensare a queste cose in ritardo.

Da questa panoramica si dirameranno una serie di altri articoli e relativi video. Non mi addentrerò quindi in questo articolo su ogni tipologia di intervento.

Se hai suggerimenti e domande vedrò se posso accontentarti scrivi nei commenti e/ o contattami per indicarmi quale aspetto vorresti chiarire!

Abbiamo già visto in questa pagina dedicata alla legge di bilancio 2020   (Legge n.160 del  27 dicembre 2019) che sono  state prorogato le detrazioni fiscali sia quelle  applicabili agli interventi edilizi che incrementano l’efficienza energetica degli edifici esistenti sia quelle riguardanti la ristrutturazione edilizia.

Abbiamo poi chiarito quali termini è meglio utilizzare al posto dell percentuali numeriche di detrazione, perchè utilizzare i numeri per es 50% può portare a fare confusione tra una detrazione e l’altra.

Vi riporto quindi qui l’ immagine chiave del primo articolo, a cui aggiungo solo una piccola riflessione riguardante i bonifici.

Il consiglio è semplicemente quello di utilizzare i bonifici già “predisposti” dalle banche facendo solo attenzione ad indicare di quale delle due detrazioni si intende usufruire e le rispettive esatte diciture saranno già inserite nel bonifico senza doversi ricordare nulla. Inoltre si è così certi che la banca applicherà la ritenuta di acconto di legge evitando problemi. L’argomento lo affronterò poi in maniera più approfondita in un articolo dedicato.

Per prima cosa mi piace sempre ricordare questo, che molto spesso viene più o meno volontariamente omesso ai potenziali clienti per invogliare all’acquisto.

Ricordatevi sempre che come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’ imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso. Si suggerisce pertanto di verificare con il proprio consulente in materia fiscale (commercialista, CAF) la convenienza economica dell’accesso alle detrazioni fiscali in funzione della propria condizione fiscale

Ovvietà che però molto spesso per esempio ad un incapiente non viene comunicata a dovere. E qui risulta palese l’importanza di ragionare prima di iniziare a fare un lavoro ed i rivolgersi sia alla parte tecnica che alla parte fiscale. Meglio saperlo subito che scoprire dopo che no si recupera nulla!

Partiamo ora con l’indicare un po di differenze tra BONUSCASA ed ECOBONUS

BONUSCASA

È possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

ECOBONUS

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Quindi già si capisce bene che:

  • Il BONUSCASA è rivolto esclusivamente ai privati e si applica soltanto agli immobili residenziali 
  • L’ ECOBONUS  è rivolto sia ai privati sia alle imprese, perché si tratta di una detrazione Ires, oltre che Irpef e quindi si può applicare ad un range molto più ampio di edifici, di qualsiasi categoria catastale, immobili produttivi/commerciali compresi .

Vediamo quindi una panoramica degli interventi incentivabili 

Per fare questo usiamo alcune tabelle riassuntive.

BONUSCASA

INTERVENTOSINGOLE UNITA’ IMMOBILIARIPARTI CONDOMINIALI
Interventi elencati alle lettere a) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):  
 – manutenzione ordinaria  (MO)NOSI
Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):  
                     – manutenzione straordinaria (MS)SISI
                     – restauro e risanamento conservativoSISI
 – ristrutturazione ediliziaSISI
Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosiSISI
I lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettonicheSISI
Adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.SISI
Interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.SISI
Interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energeticiSISI
Interventi per l’adozione di misure antisismicheSISI
Interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.SISI

BONUSCASA

Detrazioni fiscali del   65%-50%   –   70%  –   75%   –  80%  –  85%  per interventi di efficienza energetica di vario tipo.

Nel dettaglio:
– detrazioni fiscali del 65%-50% per interventi di riqualificazione energetica su edifici (o su parti di edifici) e su singole unità immobiliari esistenti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione edilizia.
– detrazioni fiscali del 70%-75% per interventi di riqualificazione energetica in parti comuni di edifici condominiali che interessino l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
– detrazioni fiscali del 80%-85% per interventi di riqualificazione energetica in parti comuni di edifici condominiali che interessino l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che al contempo riducano il rischio sismico

ATTENZIONE AGGIORNAMENTO IMPORTANTE

Come vi avevo anticipato a gennaio ormai abbiamo la conferma da ENEA di alcuni cambiamenti anche nel rispetto della tabella seguente.

Potete  trovarla tutto nel mio articolo con tutte le spiegazioni cliccando qui 

COMPONENTI E TECNOLOGIA

ALIQUOTA DETRAZIONE
SERRAMENTI E INFISSI
SCHERMATURE SOLARI
CALDAIE A BIOMASSA
CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A

50%

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO
CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto
GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE
POMPE DI CALORE
SCALDACQUA A PDC
COIBENTAZIONE INVOLUCRO
COLLETTORI SOLARI
GENERATORI IBRIDI
SISTEMI di BUILDING AUTOMATION
MICROCOGENERATORI

65%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)

70%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro)

75%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO)

80%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)

85%

Altra importante differenza – massimali di spesa e di detrazione

BONUSCASA

Viene riconosciuto su un massimale di spesa di 96.000 euro iva inclusa per cui l’ammontare massimo della detrazione è di 48.000 euro in 10 rate annuali (max 4.800 euro di detrazione all’anno). Insieme a lavori di ristrutturazione è possibile fruire della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (in classe minima A+) destinati all’immobile ristrutturato.

ECOBONUS

 I massimali di spesa sono variabili in base alla tipologia di intervento e l’ammontare massimo della detrazione va da 30.000 euro a 60.000  fino a 100.000 euro, sempre su un periodo di 10 anni. Nella seguente tabella trovate indicati i limiti massimi di detrazione ed i rispettivi limiti di spesa er ogni tipo di intervento agevolabile.

TIPOLOGIA INTERVENTO

LIMITE MASSIMO DETRAZIONELIMITE MASSIMO DI SPESA
Riqualificazione energetica globale100mila €153.846 euro
Interventi sull’involucro dell’edificio: coibentazione di pareti, soffitti, tetti e pavimenti60mila €92.307 euro
Installazione di pannelli solari termici60mila €92.307 euro
Sostituzione degli impianti di riscaldamento (caldaie a condensazione )30mila €46.153 euro
Sostituzione degli impianti di riscaldamento con caldaie alimentate a biomassa30mila €46.153 euro
Installazione di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia30mila €46.153 euro
Installazione di micro-cogeneratori (con un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%) o generatori ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o generatori d’aria calda a condensazione100mila €153.846 euro
Installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, climatizzazione e ACS (domotica, building automation)––
Acquisto e installazione di finestre e infissi60mila €92.307 euro
Installazione di schermature solari (allegato M del decreto legislativo n. 311/2006)60mila €92.307 euro

Nel caso di intervento di “riqualificazione energetica globale” il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro calcolato sul 65% della spesa totale. Qualora siano effettuati su condomini, tale limite di detrazione va riferita all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono. In tal caso, quindi, è necessario ripartire la detrazione, spettante nel limite massimo di 100.000 euro, tra i soggetti interessati.

Le detrazioni fiscali del 70%-75% per interventi di riqualificazione energetica interessanti l’involucro edilizio in parti comuni degli edifici condominiali sono da calcolare su un tetto massimo di spesa (ovvero non si basa sul limite massimo di detrazione): di € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Le detrazioni fiscali del 80%-85% per interventi di riqualificazione energetica interessanti l’involucro edilizio in parti comuni degli edifici condominiali e che riducono il rischio sismico sono da calcolare su un tetto massimo di spesa (ovvero non si basa sul limite massimo di detrazione): di di € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Su questi discorsi sui limiti di spesa è intervenuta  la Faq ENEA –  2.E (ex 15) :

Il limite previsto di 30.000, 60.000 o 100.000 euro di detrazione deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente?

Il limite massimo di detrazione è riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell’immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi in un condominio l’ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, eccezion fatta per gli interventi di riqualificazione globale ricadenti nell’ambito di applicazione del comma 344, per i quali il tetto massimo di detrazione è unico per tutto il condominio e dovrà essere ripartito tra tutti i condomini. Si ricorda che, quando si eseguono più interventi ai sensi del medesimo comma e si inviano più di una pratica, occorre rispettare il massimale unico di detrazione previsto pe ril comma di riferimento. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che accedono alle detrazioni fiscali del 70%, 75%, 80% e 85%, il limite massimo non è sulla detrazione massima, ma sulla spesa ammissibile e si determina moltiplicando rispettivamente 40.000,00€ (detrazioni del 70% e 75%) e 136.000,00 € (detrazioni del 80% e del 85%) per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. 

Principio di cassa e principio di competenza

Nel caso di lavori a cavallo di date in cui è stata modificata l’aliquota di detrazione bisogna considerare questi due principi:

– per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali fanno fede le date di pagamento (principio di cassa);

– per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali fanno fede le date delle fatture (principio di competenza).

Al principio di cassa e al principio di competenza ci si deve riferire anche ai fini della dichiarazione dei redditi a partire dalla quale cominciare a detrarre le spese.

Le persone fisiche e gli altri soggetti per cui vale il principio di cassa e il periodo di imposta coincide con l’anno solare possono portare in detrazione le spese a partire dalla dichiarazione dei redditi dell’anno in cui le hanno sostenute a mezzo di bonifico bancario.
Per i soggetti titolari di reddito di impresa o professionale per cui vale il cosiddetto principio di competenza e il periodo di imposta può non coincidere con l’anno solare sono invece di riferimento le date delle fatture e non le date dei pagamenti

E’ opportuno confrontarsi con il proprio consulente fiscale (commercialista, CAF) al fine di individuare la categoria di contribuente a cui si appartiene.

In sintesi:

Ai fini delle detrazioni fiscali le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali devono necessariamente pagare le spese con bonifico bancario mentre i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali si applica il principio di cassa e pertanto fanno fede le date di pagamento a mezzo bonifico bancario ai fini sia dell’aliquota di detrazione da applicare sia della dichiarazione dei redditi a partire dalla quale cominciare a detrarre le spese.
I titolari di reddito di impresa o professionale si applica il principio di competenza e pertanto fanno fede le date delle fatture ai fini sia dell’aliquota di detrazione da applicare sia della dichiarazione dei redditi a partire dalla quale cominciare a detrarre le spese. Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo.

Riassumendo:

Per questa seconda parte ci fermiamo qui. Di questa veloce panoramica oltre ai concetti ribaditi vi faccio notare gli interventi evidenziati nelle tabelle e quelli scritti in rosso. Ovvero quelli per cui appunto si genera confusione cercando di identificarli con il numero della percentuale 50% – 65%.

I prossimi video di questa avranno appunto come argomento:

  • il cambio di generatore con nuovo generatore a condensazione
  • la sostituzione o l’installazione di generatori a biomassa
  • gli interventi “risparmio energetico” del BONUSCASA
  • la necessità o meno di titoli abilitativi
  • l’argomento “condomini minimi”

Solo per citare i primi che portano risposta ad alcune delle domande che mi vengono fatte o che vedo fatto in rete


3 Comments


renzo
19 Aprile 2021 at 6:47 am
Reply

ciao, io sto andando pazzo perchè non riesco a calcolare esattamente la mia capienza. Nessuno nel web parla di 730 e di relativi righi dove individuare la capienza fiscale. Sarebbe bello da parte tua aggiungere questo capitolo, in modo da chiarire per bene questo punto che tanti biasimano. Lo so che si dovrebbe andare dal commericliasta di fiducia, ma viste la tua esperienza e immense fonti di dati, praticamente questa è l’unica parte che manca al sito!
Complimenti copmunque !!
Renzo S.


    Enrico Rovere
    19 Aprile 2021 at 7:21 am
    Reply

    la ringrazio della fiducia .. ma è lavoro di altre figure professionali…. 🙂 ad ognuno il suo .. è giusto così
    già troppo spesso succede il contrario e no faccio parte di quelli

Daniela
10 Giugno 2021 at 9:43 am
Reply

Ciao e complimenti per la chiarezza. Io invece sto impazzendo per un caso che sto seguendo. Ho presentato una CILA per manutenzione straordinaria in cui faccio anche miglioramento energetico (con L10 e requisiti rispettati). Unità immobiliare in condominio. Devo fare emettere fattura al serramentista: posso “scegliere” se poi inviare dichiarazione Enea per BONUS CASA o per ECOBONUS o sono vincolata all’ECOBONUS (premetto che rispetto i requisiti di trasmittanza e anche la congruità – con allegato I) a causa della specifica “infissi…. (solo se riguarda l’intera facciata)” inserita nella tabella riepilogativa della guida ADE aggiornata a luglio 2019? E nel caso, che motivazione ha questo vincolo, quando nella stessa tabella posso invece utilizzare BONUS CASA per finestre serramenti esterni? Aggiungo una specifica: non ho cambiato l’apertura, né la sagoma. Ho cambiato materiale e finiture (da legno a PVC e da per finestre e da legno ad alluminio per avvolgibili), il colore è rimasto il più possibile simile al precedente. Grazie a chi riuscirà chiarirmi questo dubbio.


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