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Detrazioni fiscali  ·  Superbonus 110%

Superbonus – Provvedimento Spalmacrediti – Comunicato stampa con esempio

By Enrico Rovere  Published On 19 Aprile 2023

Detrazione in 10 anni –  Lo spalmacrediti consente di allungare il periodo di detrazione a chi non ha sufficiente capienza Irpef

Ciao e ben tornati!

Con riferimento all’uscita del Provvedimento in oggetto che potete scaricare qui dall’articolo di ieri:

Superbonus _ Ecco il provvedimento Spalmacrediti in 10 anni

 

Penso sia utile aggungere il comunicato stampa del”Agenzia stessa che riporta anche un esempio:

Clicca qui per scaricarlo in versione pdf

COMUNICATO STAMPA
Crediti da bonus edilizi oggetto di cessione e sconto in fattura:
pronte le regole per utilizzarli in 10 anni con la rateizzazione lunga
Comunicazioni dal 2 maggio direttamente online

I soggetti titolari di crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. Per farlo basterà utilizzare una nuova funzionalità disponibile dal prossimo 2 maggio nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre la comunicazione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo. Sono alcune delle novità contenute nel provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che, in attuazione delle ultime modifiche normative in materia (Dl n. 11/2023 e relativa Legge di conversione n. 38/2023), fornisce le istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono usufruire di questa possibilità.

Quali crediti possono essere “diluiti” in 10 anni – La novità si applica ai crediti d’imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo di quest’anno. Il provvedimento di oggi specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

• agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
• agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.

Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.

Come comunicare la scelta per la nuova rateizzazione lunga – Fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga – al posto di quella originariamente prevista – semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.
Comunicazioni dal 2 maggio direttamente online

Un esempio di calcolo

La comunicazione può riguardare anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti. Per esempio, un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro – e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno – potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro) e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro): questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033. Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni. In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate.

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10 giorni in più per la comunicazione di cessione dei crediti del “periodo transitorio”

L’articolo 28 del decreto Sostegni-ter (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4) ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus e gli altri bonus cedibili. In pratica dal 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”.

È previsto, tuttavia, un periodo transitorio, per il quale i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tutto ciò a patto che, prima del 7 febbraio 2022, sia stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data.

Ora, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di prossima emanazione, prorogherà dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022. Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).

Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Come annunciato ecco qui il provvedimento, il modello di comunicazione, le istruzioni e le specifiche tecniche:

  • Provvedimento

  • Modello comunicazione 

  • Istruzioni

  • Allegato A – specifiche tecniche


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