Oggi 26/05/2022 l’agenzia delle Entrate ha pubblicato altre 2 risposte.
A forza di dire che non uscivano più risposte si è svegliato il can che dormiva… 🙂
Queste risposte le puoi scaricare direttamente da questo articolo cliccando sulle immagine oppure le trovi come sempre insieme a tutte le altre del 2022 a questa pagina:
Spero di riuscire ad approfondirle meglio con un video
N. 306/2022 – Superbonus – interventi di consolidamento antisismico su di un edificio diunico proprietario prevalentemente residenziale
QUESITO: L’Istante rappresenta di essere l’unico proprietario di un edificio composto dai seguenti immobili, tutti nel medesimo corpo di fabbrica, su cui intende effettuar einterventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al consolidamento ed al miglioramento statico dell’intera unità strutturale: – 2 unità abitative cat. A/4 al piano primo; – 1 unità cat. C/6, pertinenza di un A/4, al piano terra; – 2 unità cat. C/1 (negozio) al piano terra. In merito alla prevalenza della superficie residenziale dell’edificio l’Istanteriferisce, altresì, che i suddetti immobili hanno le seguenti superfici: – 2 unità residenziali cat. A/4: 44,44 mq e 84,60 mq; – unità pertinenziale cat. C/6: 46,60 mq; – 2 unità strumentali cat. C/1 (negozi): 41,25 mq e 34,00 mq;
RISPOSTA: nel caso in esame la prevalenza residenziale deve essere valutata confrontando la superficie riferibile ai due immobili residenziali, pari a 129,04 mq ottenuti sommando44,44 mq e 84,60 mq, con quella dei due immobili strumentali, pari a 75,25 mq ed ottenuta dalla somma delle superfici dei due negozi, di 41,25 mq e di 34,00 mq. Nel caso di specie, pertanto, in base ai dati riferiti dall’Istante, l’edificio può essere considerato prevalentemente residenziale restando, comunque, esclusa la possibilità di beneficiare del Superbonus per le spese relative ad interventi “trainati” realizzati sulle singole unità non residenziali. Nel caso di specie, pertanto, nel rispetto di ogni condizione richiesta dalla normativa nei termini sopra precisati e ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente istanza di interpello), si ritiene che l’Istante unico proprietario dell’edificio possa accedere al Superbonus per le prospettate opere di intervento sismico, nel limite massimo di spesa pari a 96.000 euro moltiplicato per le 5 unità immobiliari componenti il fabbricato oggetto del quesito.
N. 307/2022 – Superbonus – locatario persona fisica di unità immobiliare di proprietà di una società di capitali
QUESITO: L’Istante rappresenta di essere locatario di un immobile residenziale adibito ad abitazione principale, situato all’interno di un edificio plurifamiliare e di proprietà di una società per azioni, in forza di un contratto regolarmente registrato. Con il consenso della predetta società intende effettuare un intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica dell’immobile. Con documentazione integrativa, inoltre, l’Istante precisa che l’unità immobiliare è “funzionalmente indipendente” e dispone di uno o più accessi autonomi dall’esterno e che saranno effettuati interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici 0pache verticali e orizzontali e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con un sistema ibrido nonché interventi “trainati”, eseguiti congiuntamente ai “trainati”, di sostituzione degli infissi, l’installazione di collettori solari termici, di un impianto fotovoltaico e del relativo sistema di accumulo e che le spese per la realizzazione dell’intervento saranno interamente a suo carico. L’Istante fa presente, infine, che la società svolge quale attività principale “la progettazione e la produzione di quadri elettrici, di costruzioni elettromeccaniche, di stazioni di energia per impianti elettrici civili, industriali, navali, ferroviari e militari; la progettazione e la realizzazione di impianti elettrici di centrali e sottostazioni elettriche per impianti industriali, navali e ferroviari; la progettazione e la realizzazione di impianti elettrici in genere “chiavi in mano”, nonché la progettazione, la realizzazione, l’istallazione di sistemi di supervisione, di controllo e di automazione”; secondo quanto riportato nel suo oggetto sociale può, altresì, “svolgere, senza che rivestano carattere di prevalenza o formino oggetto dell’attività propria dell’impresa, operazioni di costruzione, di acquisto e di vendita, di ristrutturazione, di ammodernamento e di locazione di beni immobili di qualsiasi natura, nonché di acquisto di terreni e della conseguente lottizzazione”. Tanto premesso, l’Istante chiede se, con riferimento alle spese sostenute per gli interventi sopra indicati, possa fruire del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio)
RISPOSTA: l’Istante, che detiene l’immobile oggetto degli interventi in forza di un contratto di locazione regolarmente registrato e che ottenuto il consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori, può fruire del Superbonus, nel rispetto di tutte le condizioni, limiti e adempimenti previsti dalla normativa di riferimento (non oggetto della presente istanza di interpello).
Ciao! Al prossimo articolo e se ti va dirmi una mano condividi l’articolo con i tuoi contatti e/o sui tuoi social!