
Ieri 23/05/2022 l’agenzia delle Entrate ha pubblicato tutta una serie di nuove risposte ad interpelli. Dopo aver trattato quelle dedicate alla detrazione del 75% per il superamento delle barriere architettoniche, vediamo qui le altre 4 che toccano vari aspetti .
Queste risposte le puoi scaricare direttamente da questo articolo cliccando sulle immagine oppure le trovi come sempre insieme a tutte le altre del 2022 a questa pagina:
N. 289/2022 – Superbonus: Interventi antisismici e di efficientamento energetico su due edifici unifamiliari (demoliti parzialmente e successivamente ricostruiti con ampliamento)
– Limiti di spesa – qualora l’intervento antisismico riguardi entrambi i corpi di fabbrica, contrariamente a quanto prospettato, l’Istante avrà diritto a fruire di un limite massimo di spesa pari a 192.000 euro (96.000x 2).
– Demolizione e ricostruzione – spese separate tra ampliamento ed edifico esistente per ecobonus ma tale limitazione no vale per gli interventi antisismici
-Impianto centralizzato biomassa – trattandosi di una sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 per unità immobiliare con esclusione delle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam ed al volume attualmente non riscaldato.
– Sostituzione degli infissi – in questi casi, il principio di risparmio energetico tra la situazione ante e post intervento è garantita dal rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto 26 giugno 2015 e va valorizzata la sola situazione finale. Pertanto, nei limiti di spesa previsti dalla norma, la detrazione spetta anche qualora, nell’ambito di demolizione e ricostruzione, sia modificato il numero, le dimensioni, la posizione e l’orientamento degli infissi
– Spesa massima interventi trainati di efficienza energetica – Pertanto, con riferimento ai prospettati interventi, l’ammontare massimo di spesa sarà pari a 109.090 euro (60.000/1.1 = 54.545 x 2) per l’installazione di collettori solari termici, di infissi e di schermature solari, a 30.000 euro (15.000 x 2) per l’installazione di impianti di domotica ed a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 1.600euro per ogni kW di potenza nominale per l’installazione di impianti fotovoltaici(essendo contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3,comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001)
– Prevalenza residenziale – ai fini della predetta verifica, occorre fare riferimento alla superficie catastale delle unità immobiliari determinata secondo quanto previsto nell’allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138,denominato “Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria”. Nel caso di interventi che comportino il cambio di destinazione di uso di una opiù unità immobiliari all’interno di un edificio, la verifica che tale edificio abbia prevalentemente funzione residenziale va effettuata considerando la situazione esistente al termine dei lavori. Quindi laddove al termine dei lavori l’edificio avrà prevalentemente funzione residenziale entrambi i condomini potranno usufruire del Superbonus per i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico.
– limiti di spesa ammessi al Superbonus – va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi quindi per quanto riguarda gli interventi di miglioramento sismico, ai sensi del comma 4 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il limite dispesa sarà pari a euro 192.000 (96.000 per due) e per quanto riguarda, gli interventi di efficientamento energetico, ai sensi del comma 1, lett. a) del medesimo articolo 119, il limite di spesa sarà pari a euro 80.000 (40.000 per due).