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Detrazioni fiscali  ·  Superbonus 110%

Superbonus 110% – 4 nuove Risposte Ade – 287 – 288 – 289 – 290

By Enrico Rovere  Published On 24 Maggio 2022

 Ecco le altre 4 Risposta Ade – Fotovoltaico – barriere architettoniche – demolizione e ricostruzione insomma un sacco di carne al fuoco

 

 

Ciao e ben tornato sul mio blog…

Ieri 23/05/2022 l’agenzia delle Entrate ha pubblicato tutta una serie di nuove risposte ad interpelli. Dopo aver trattato quelle dedicate alla  detrazione del 75% per il superamento delle barriere architettoniche, vediamo qui le altre 4 che toccano vari aspetti .

Provo a fare un super bignami per quanto e dove possibile…

Queste risposte le puoi scaricare direttamente da questo articolo cliccando sulle immagine oppure le trovi come sempre insieme a tutte le altre del 2022 a questa pagina:

Superbonus 110% 2022 – Risposte Interpelli Agenzia delle Entrate” – Enrico Rovere

N. 287/2022 – FOTOVOLTAICO e RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – 2400 o 1600 €/kW 

 
  • QUESITO: L’Istante dichiara di essere proprietario di un edificio di tre piani fuori terra, costituito da quattro unità immobiliari, di cui due nella disponibilità del proprietario edue concesse in comodato d’uso alla figlia, sul quale saranno realizzati alcuni interventi “trainanti” e “trainati” di riqualificazione energetica (isolamento termico, sostituzione degli impianti di riscaldamento, installazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con sistema di accumulo, sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi e schermature solari all’interno delle singole unità immobiliari, installazione di due colonnine per la ricarica di auto elettriche) nonché la realizzazione di un nuovo vano ascensore per disabili per il superamento delle barriere architettoniche.
    In relazione a tale ultimo intervento l’Istante rappresenta che è necessario il deposito di un Permesso di Costruire “per ristrutturazione edilizia”; tutti gli altri interventi sono, invece, realizzabili mediante la c.d. CILAS che verrebbe presentata dopo aver ottenuto il Permesso di Costruire da richiamarsi in essa.
    Ciò posto, l’Istante chiede se, ai fini del Superbonus, in presenza di un Permesso di Costruire – necessario unicamente alla realizzazione di un nuovo ascensore per disabili – concomitante con l’installazione di pannelli solari fotovoltaici ed altri interventi realizzabili con la presentazione della c.d. CILAS, sia applicabile un limite di spesa per l’impianto fotovoltaico pari ad euro 2.400,00/kW o se lo stesso debba ridursi ad euro 1.600,00/kW. 
  • RISPOSTA: Tanto premesso, considerato che, nel caso di specie, l’Istante rappresenta che la realizzazione di un nuovo vano ascensore per il superamento delle barriere architettoniche, rientra tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” (aspetto che attiene alle prerogative del Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche), il limite di spesa ammesso al Superbonus per l’installazione contestuale dell’impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica di cui al comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza.
    Ciò in quanto, in base al tenore letterale della disposizione in commento e al citato chiarimento di prassi, ai fini della riduzione del limite di spesa previsto dalla norma, non assume rilievo l’eventuale collegamento funzionale tra l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico e l’intervento di “ristrutturazione edilizia”, essendo a tal fine sufficiente la contestualità degli interventi.

Bignami 287:  

Ristrutturazione edilizia con Permesso di costruire + opere con CILAS tra cui il fotovoltaico. Il limite per il fotovoltaico è 1600 €/kW essendo sufficiente la contestualità degli interventi

 

N. 288/2022 – Superbonus locatario di un appartamento e un box pertinenziale di proprietà di una società di gestione immobiliare

 
  • QUESITO: L’Istante dichiara di essere locatario di un “appartamento” e del box pertinenziale di proprietà di una società di gestione immobiliare e riferisce di aver eseguito nel corso del 2021 lavori edilizi che potrebbero beneficiare del Superbonus di cui all’articolo119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio). Ciò posto l’Istante chiede se nella fattispecie prospettata abbia diritto all’agevolazione in esame.
 
  • RISPOSTA:  non rileva, ai fini del Superbonus, che l’immobile detenuto dal conduttore o dal comodatario persona fisica «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», sia di proprietà di un soggetto escluso dalla predetta detrazione quale, ad esempio, una società……    Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene pertanto che all’Istante non è preclusa la possibilità di accedere al Superbonus in relazione alle spese sostenute nel 2021 per interventi realizzati in qualità di locatario su immobili residenziali di proprietà di una società di gestione immobiliare della quale, in base ai dati del Registro delle Imprese, non risulta essere né socio né titolare di cariche sociali, sempreché lo stesso possa qualificarsi come persone fisica «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni». A tal fine, è necessario, tra l’altro, che l’Istante abbia sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione (che devono, in ogni caso, essere ad uso residenziale, incluse le relative pertinenze) siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Bignami 288:  

Locatario con contratto registrato può fare superbonus sostenendo le spese, con il consenso del proprietario, per immobile ad uso residenziale anche se il proprietario è una società di gestione immobiliare della quale lui non risulta socio, la quale non avrebbe diritto alla medesima detrazione 

 

N. 289/2022 – Superbonus: Interventi antisismici e di efficientamento energetico su due edifici unifamiliari (demoliti parzialmente e successivamente ricostruiti con ampliamento)

 
  • QUESITO: L’Istante rappresenta di essere proprietario due corpi edilizi posti a distanza di circa 1,50 metri l’uno dall’altro in un terreno agricolo su un’area extraurbana costituiti dall’alloggio “A” (composto da una unità immobiliare censita in catasto in categoria A/3 e da una cantina accatastata in categoria C/2 posta al suo seminterrato) ed all’alloggio “B” (composto da una unità immobiliare censita in catasto in categoria A/3) nonché di un garage identificato nella categoria catastale C/6 e distaccato da entrambi i corpi di fabbrica. Come specificato in sede di documentazione integrativa, la cantina ed il garage sono pertinenziali ai due alloggi i quali, pur avendo ciascuno un “accesso autonomo dall’esterno” hanno le utenze idriche ed elettriche in comune così come lo smaltimento delle acque reflue avviene con un’unica rete fognaria. L’intervento sui due alloggi si articola nel recupero dell’esistente con  demolizione parziale e successiva ricostruzione “con ampliamento”, secondo la normativa urbanistica vigente, mentre per il garage l’intervento consiste nella ristrutturazione e completamento. Ciascuno dei due alloggi ha attualmente il riscaldamento – costituito da un unico grande camino – solo al piano terra, mentre i rispettivi piani seminterrati, destinati a camere, ne sono privi. L’Istante intende effettuare, in particolare, interventi strutturali nonché la sostituzione dei camini esistenti con un impianto termico centralizzato a “biomassa” a servizio di entrambi gli alloggi e con centrale termica inserita nella cantina dell’alloggio “A”; l’isolamento termico delle superfici e la sostituzione degli infissi; la posa in opera di schermature solari; l’installazione di dispositivi multimediali e di un impianto fotovoltaico sul complesso edilizio. Chiede, pertanto, chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del c.d. Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, per gli interventi antisismici e di efficientamento energetico che intende realizzare.
 
  • RISPOSTA:

– Limiti di spesa –  qualora l’intervento antisismico riguardi entrambi i corpi di fabbrica, contrariamente a quanto prospettato, l’Istante avrà diritto a fruire di un limite massimo di spesa pari a 192.000 euro (96.000x 2).

– Demolizione e ricostruzione – spese separate tra ampliamento ed edifico esistente per ecobonus ma tale limitazione no vale per gli interventi antisismici

-Impianto centralizzato biomassa – trattandosi di una sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 per unità immobiliare con esclusione delle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam ed al volume attualmente non riscaldato.

– Sostituzione degli infissi – in questi casi, il principio di risparmio energetico tra la situazione ante e post intervento è garantita dal rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto 26 giugno 2015 e va valorizzata la sola situazione finale. Pertanto, nei limiti di spesa previsti dalla norma, la detrazione spetta anche qualora, nell’ambito di demolizione e ricostruzione, sia modificato il numero, le dimensioni, la posizione e l’orientamento degli infissi

– Spesa massima interventi trainati di efficienza energetica – Pertanto, con riferimento ai prospettati interventi, l’ammontare massimo di spesa sarà pari a 109.090 euro (60.000/1.1 = 54.545 x 2) per l’installazione di collettori solari termici, di infissi e di schermature solari, a 30.000 euro (15.000 x 2) per l’installazione di impianti di domotica ed a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 1.600euro per ogni kW di potenza nominale per l’installazione di impianti fotovoltaici(essendo contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3,comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001)

  • N. 290/2022 – Superbonus – principio di prevalenza residenziale di un edificio con interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso 
 
  • QUESITO:  L’Istante è un “condominio minimo” composto da due unità immobiliari, una aduso abitativo A/2 e un negozio C/1 funzionalmente indipendenti, che sarà oggetto di interventi di miglioramento sismico, di cui all’articolo 119 comma 4 del decreto legge n. 34 del 2020, e interventi di isolamento termico di cui all’articolo 119 comma 1, lett.a) del medesimo decreto. La SCIA riguarderà, oltre agli interventi prospettati, anche il cambio di destinazione d’uso dell’unità immobiliare non abitativa. Al termine dei lavori risulteranno tre unità residenziali. Considerato che la superficie dell’unità immobiliare ad uso abitativo è inferiore al 50 per cento della superficie complessiva dell’edificio, l’Istante chiede se:
– entrambi i proprietari/condomini delle due unità immobiliari possono usufruire della detrazione prevista dall’articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 (cd. Superbonus) con riferimento alle spese sostenute per gli interventi trainanti e trainati;
– ai fini della determinazione dei limiti di spesa per gli interventi sulle parti condominiali di miglioramento sismico e di efficientamento energetico, si debba tener conto della situazione esistente prima dei lavori.
 
  • RISPOSTA: 

– Prevalenza residenziale – ai fini della predetta verifica, occorre fare riferimento alla superficie catastale delle unità immobiliari determinata secondo quanto previsto nell’allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138,denominato “Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria”. Nel caso di interventi che comportino il cambio di destinazione di uso di una opiù unità immobiliari all’interno di un edificio, la verifica che tale edificio abbia prevalentemente funzione residenziale va effettuata considerando la situazione esistente al termine dei lavori. Quindi laddove al termine dei lavori l’edificio avrà prevalentemente funzione residenziale entrambi i condomini potranno usufruire del Superbonus per i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico.

– limiti di spesa ammessi al Superbonus – va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi quindi per quanto riguarda gli interventi di miglioramento sismico, ai sensi del comma 4 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il limite dispesa sarà pari a euro 192.000 (96.000 per due) e per quanto riguarda, gli interventi di efficientamento energetico, ai sensi del comma 1, lett. a) del medesimo articolo 119, il limite di spesa sarà pari a euro 80.000 (40.000 per due).

Bignami 290:  

La verifica della prevalenza residenziale in caso una unità sia soggetta a cambio destinazione d’uso si fa con la situazione post-opera. 

Per i limiti di spesa va invece considerata la situazione ante-opera

 

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