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Provvedimento Ade – Modalità di comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili

By ing_enricorovere  Published On 24 Novembre 2023

Modalità di comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili, di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104

Ciao e ben tornati!

Vi segnalo La pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate del Provvedimento Prot. n. 2023/410221

Modalità di comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili, di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104

 
 

Clicca qui per scaricarlo

Vi lascio anche la nuova risposta odierna 467/2023 :

Sismabonus acquisti – Remissione in bonis – Applicabilità dell’istituto alla mancata presentazione dell’asseverazione nei termini – Sanzione dovuta – Soggetto tenuto al pagamento – Termine ultimo per il versamento della sanzione – Cumulabilità sismabonus e bonus mobili – Parziale inammissibilità dei quesiti formulati

 
 

Clicca qui per scaricarla

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1. Modalità di comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili
1.1. La comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è inviata a decorrere dal 1° dicembre 2023 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi.
1.2. Tramite il medesimo servizio di cui al punto 1.1 possono essere consultati i dati delle comunicazioni accolte.
2. Contenuto della comunicazione
2.1. Per i crediti d’imposta di cui all’articolo 121, comma 1-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. crediti tracciabili), sono indicati:
a) il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;

b) una o più rate annuali dei suddetti crediti.
2.2. La comunicazione è accolta se le rate dei crediti di cui al punto 2.1 risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.
2.3. Per i crediti diversi da quelli di cui al punto 2.1 (c.d. crediti non tracciabili) sono indicati gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura. La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.
2.4. Nella comunicazione è indicata anche la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
2.5. Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.

3. Trattamento dei dati
3.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, il quale prevede che, se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di cui al comma 3 dello stesso articolo 121, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate. Il richiamato articolo 25, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2023 prevede che la suddetta comunicazione sia effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
3.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679. I dati anagrafici oggetto del trattamento sono rappresentati dai codici fiscali del cedente e del cessionario dei crediti.
3.3. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta acquisizione della comunicazione e l’aggiornamento dei dati relativi ai crediti d’imposta disponibili.
3.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento e riscossione.
3.5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato stabilito che la comunicazione venga inviata tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti.
3.6. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e in particolare nella pagina di accesso alla “Piattaforma cessione crediti”.
3.7. Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione di cui al presente provvedimento è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
Motivazioni
Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di cui al comma 3 dello stesso articolo 121, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate.
Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2023.
Il richiamato articolo 25, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2023 prevede che la comunicazione sia effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Pertanto, con il presente provvedimento sono stabilite le modalità per l’effettuazione della comunicazione di cui trattasi, nonché il relativo contenuto.

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