
Le caldaie, immesse sul mercato come caldaie a condensazione, vengono trasformate da “condensazione” a “standard con camera stagna e tiraggio forzato”, contestualmente alla installazione (o poco dopo), mediante la disconnessione del recuperatore di calore.
La questione è stata esaminata dalle competenti Commissioni Tecniche CIG “Riscaldamento” e “Post Contatore”, che hanno condiviso un parere, approvato dalla CTC CIG (vedere All.1).
fonte: https://www.cig.it/faq/
SI RITIENE CHE:
1) La trasformazione (o modifica) di una caldaia a gas deve essere prevista dal fabbricante nell’ambito della certificazione di prodotto e deve essere riportata nel libretto di istruzioni. Il soggetto che intende modificare o trasformare una caldaia a gas installata (o da installare), in modo non previsto dal fabbricante dell’apparecchio nel libretto di istruzioni, deve
sottoporre, prima della messa in servizio dell’apparecchio, la modifica ad un Organismo Notificato al fine del rilascio della marcatura CE. Tale modifica deve essere riportata sia nel fascicolo tecnico di prodotto che nella documentazione tecnica di accompagnamento della caldaia.
2) La doppia configurazione (corrispondente alla “double configuration” definita alla FAQ n.7 delle Linee Guida della Commissione Europea all’applicazione del Reg. n. 813/2013 e disponibile al link seguente: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/guidelinesspacewaterheaters_final.pdf) è ammessa, pertanto, solo se esplicitamente prevista dal fabbricante. Il fabbricante, inoltre, può dichiararla solo se entrambe le configurazioni soddisfano i requisiti previsti dal Reg. n. 813/2013 (ad esempio, per una caldaia a gas di potenza termica nominale
non maggiore di 70 kW, entrambe le configurazioni devono avere un rendimento stagionale ηs non minore di 86%, che deve essere riportato, per entrambe le configurazioni, nella documentazione tecnica di prodotto, come previsto nella tab.1, allegato II del Regolamento 813/2013).
3) Un eventuale carattere temporaneo della trasformazione (o modifica) succitata non è contemplato e, conseguentemente, non è consentita alcuna deroga “temporanea” ai requisiti previsti dalle direttive di prodotto
applicabili.
4) Qualunque altra modifica, diversa da quanto esplicitato al punto 1, non è ammessa.
5) Dopo aver installato il prodotto modificato come da istruzioni del fabbricante, è necessario eseguire le prove di funzionalità e sicurezza, così come previsto dalla legislazione tecnica, dalla normazione tecnica e dagli atti regolamentari vigenti, tra cui l’igienicità della combustione e l’efficienza energetica dell’apparecchio, così come previsto dalla norma UNI 10389-1. I risultati delle suddette prove devono essere riportati sul libretto dell’impianto termico.
6) Ciascun operatore che venga a conoscenza delle situazioni succitate, coerentemente con il proprio ruolo, è tenuto a mettere in atto le azioni previste dalla vigente legislazione.