
Nella pagina dedicata alla manovra di bilancio per l’anno 2020 ho già elencato le varie novità e la pagina rimarrà in continuo aggiornamento con l’uscita di ulteriori chiarimenti.
Sappiamo bene che tutto il settore delle detrazioni fiscali riguardanti gli edifici necessiterebbe di una bella revisione vista la giungla di leggi, modifiche, commi, circolari, interpretazioni ecc ecc. Comunque al netto di questo e con tutti i dubbi del caso credo di aver trovato un aspetto che stranamente mi pare essere passato inosservato. Vi invito comunque a commentare confermare o smentire quello che ora riporto commentando l’articolo in fondo nell’apposita sezione.
Partiamo da un testo coordinato del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla Legge 90 del 3 agosto 2013 integrato con:
– legge 147 del 27 dicembre 2013,
– legge 190 del 23 dicembre 2014,
– legge 208 del 28 dicembre 2015,
– legge 232 del 11 dicembre 2016,
– legge 205 del 27 dicembre 2017,
– legge 145 del 30 dicembre 2018,
– Decreto Legge 34 del 30 aprile 2019 convertito in dalla Legge 58 del 28 giugno 2019 “decreto crescita”,
– legge 160 del 27 dicembre 2019 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 304 del 31 dicembre 2019, supplemento ordinario n.45).
Ciò che ci interessa in questo ragionamento sono i commi 1 e 2 dell’art 14 – Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
Quali sono gli interventi previsti dall’ ECOBONUS? a partire dalla sua uscita considerando le vari modifiche portate negli anni si tratta sempre e comunque dei commi dal 344 al 347 riportati all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che riporto qui di seguito e che vediamo anche nell’immagine qui a fianco ricavata dal portale ENEA dove si inviano le relative comunicazioni sugli interventi effettuati.
48. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2012. La detrazione spettante ai sensi del presente comma e` ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della 13/43 legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il primo capoverso comma 1 nella pratica parlava degli interventi previsti dai commi dal 344 al 347 e la manovra ha semplicemente esteso la data dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020.
Il secondo capoverso nel rettangolo invece riporta le modifiche apportate nel corso degli anni che nello specifico:
– la riduzione dal 65% al 50% per infissi , schermature solari e impianti con caldaia a condensazione di classe con valvole termostatiche
– l’esclusione dal bonus per generatori a condensazione di classe inferiore alla A
– la possibilità per impianti con generatore a condensazione in classe A con valvole termostatiche e regolazione evoluta classe V VI o VIII di ottenere ancora la detrazione al 65%
Il comma 2 con le lettere a. b. e b-bis ci dice che le detrazioni del comma 1 riguardano anche le parti comuni degli edifici aggiungento inoltre la detrazione per micro-cogereratori
Il capoverso nel rettangolo dell’immagine che analogamente a quello del comma 1 apportava le modifiche già citate per il comma 1 ma valevoli per le parti comuni condominiali è invece stato eliminato dalla manovra.
Riassumendo:
Ecco quindi quanto da me ipotizzate, il tutto in attesa di conferme, posso sbagliare!
Per gli edifici condominiali ( compresi “condomini minimi” e compresi edifici con più unità immobiliari anche di unica proprietà – e su questi discorsi farò altri video) alcuni interventi “risalgono” ad una percentuale di detrazione del 65% ma non solo!
più precisamente :