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La cessione del credito – Focus Camera dei Deputati – 27 maggio 2024

By ing_enricorovere  Published On 10 Giugno 2024

Studi – Finanze
La cessione del Credito
Focus del 
 27/05/2024

Ciao e ben tornati….

Vi lascio questo Focus della Camera dei deputati che spero possa essere utile a chiarire anche alcuni degli ultimi aspetti critici dovuti alle ultime ed ulteriori ed ennesime modifiche sull’argomento

L’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto la possibilità di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d’imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti. L’articolo 122 del medesimo decreto Rilancio ha disposto la cedibilità dei crediti d’imposta istituiti per l’emergenza economico-sanitaria da Covid-19 (credito d’imposta per botteghe e negozi, per i canoni di locazione, per la sanificazione e l’adeguamento degli ambienti di lavoro, nonché per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali). La disciplina della cessione dei crediti di imposta è stata oggetto di successive modifiche e integrazioni nel tempo, al fine di perfezionarne i meccanismi e prevenire le frodi.
 Più in dettaglio, in favore di chi sostiene spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi, è stato consentito di usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:
  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti;
  • un credito d’imposta di pari ammontare, cedibile in successione ulteriore ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con trasformazione della detrazione in credito di imposta solo all’atto della cessione ad altri soggetti.
 
Successivamente l’articolo 2 del decreto legge n. 11 del 2023  è intervenuto sulla disciplina sopra citata, stabilendo che (a decorrere dal 17 febbraio 2023) tale facoltà non potesse più essere esercitata.
Il medesimo articolo prevede tuttavia delle deroghe al divieto introdotto al comma 1. In particolare stabilisce che il divieto non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus  che in data antecedente al 17 febbraio 2023 rispettino determinate condizioni. In particolare le norme introdotte al comma 1 non si applicano:
  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA;
  • per gli interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici qualora risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Si prevede inoltre che, con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le  disposizioni in esame al periodo precedente si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 119 e dell’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati. Tali piani di recupero e di riqualificazione urbana, tuttavia, devono presentare contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del decreto in commento risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati previsti.
Ulteriori deroghe sono previste per interventi non rientranti nel superbonus.
La norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi dal superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori. La deroga al divieto si applica altresì, secondo una modifica introdotta in sede referente, anche nel caso di lavori non ancora iniziati, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. A tal fine, nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi, con riguardo alle agevolazioni per gli interventi relativi:
o   alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16-bis, comma 1, lettera d));
o   al restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (articolo 16-bis, comma 3);
o   a interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico (articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013).
Vengono altresì esclusi gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche, di quelli realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato e di quelli volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75 per cento).
 
L’articolo 1, sempre del decreto legge n.11 del 2023, vieta inoltre dal 17 febbraio 2023 alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura. L’articolo 1, comma 1, lettera b) circoscrive altresì il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite. Viene riconosciuto, inoltre, alle banche, agli intermediari finanziari iscritti all’apposito albo e alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d’imposta legati agli interventi rientranti nel cd. Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all’anno di spesa 2022, la possibilità di utilizzare in tutto o in parte detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni.
Tale sottoscrizione è autorizzata:
–         nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di spese legate al superbonus, già utilizzati in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, recante la disciplina generale dei versamenti unitari e delle compensazioni dei crediti);
–         a condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno.
 In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.
Il comma 6-bis dell’articolo 121, introdotto dal medesimo articolo 1, prevede inoltre che ferma l’ipotesi di dolo e fermo altresì il divieto di acquisto dei crediti (articolo 122-bis, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2020) da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, ove ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette o l’astensione dal compimento delle operazioni (di cui agli articoli 35 e42 del DPR n. 231 del 2007),  il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è, in ogni caso, escluso con riguardo ai cessionari, in presenza delle seguenti due condizioni (che devono ricorrere congiuntamente):
a)   che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta;
b)   che siano in possesso di una specifica documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni per la cessione del credito o dello sconto in fattura.
Il  comma 6-ter, come novellato dal decreto leggen.11 del 2023, estende l’esclusione di responsabilità ai cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca o da una società quotata (ovvero da banche o società appartenenti al medesimo gruppo), facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione già elencata (di cui al comma 6‑bis), fermo restando il divieto di acquisto previsto all’articolo 122-bis, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2020. Si tratta del divieto di acquisto dei crediti d’imposta, da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, ove ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette o l’astensione dal compimento delle operazioni (di cui agli articoli 35 r 42 del DPR n. 231 del 2007). Ai sensi del nuovo comma 6-quater, il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. Tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Si chiarisce che l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale. Rimane ferma l’applicazione dell’articolo 14, comma l.bis.l, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ai sensi del quale la limitazione della responsabilità solidale al dolo e alla colpa grave riguardano solo i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di legge. 
 

Successivamente il perimetro di tale norma è stato ristretto dal comma 5 dell’articolo 1 del decreto legge 39 del 2024 che prevede che per gli interventi per i quali, a legislazione vigente, opera la deroga al blocco dello sconto in fattura o della cessione del credito (ovvero le eccezioni previste all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023), essa non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all’entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Si prevede inoltre che, con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le  disposizioni in esame al periodo precedente si applichino anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 119 e dell’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati. Tali piani di recupero e di riqualificazione urbana, tuttavia, devono presentare contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del decreto in commento risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati previsti.

Vengono altresì esclusi gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche, di quelli realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato (deroghe soppresse dal successivo decreto legge n. 39 del 2024) e di quelli volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75 per cento).

La norma tuttavia prevede (al comma 2) che le deroghe sopra indicate continuino ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024):

a)   risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b)   risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 e sono effettuati dai condomini;

c)   risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d)   risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

e)   siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

 

La disposizione conserva inoltre, una deroga – che opera dalla data di entrata in vigore del decreto-legge –  al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici. 

In particolare la norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 (divieto della cessione del credito) non si applicano agli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter e 4-quater (interventi di ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (ovvero dal 30 marzo 2024). La deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. 

Inoltre sia con riferimento agli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche, nonché con riferimento agli immobili danneggiati da eventi sismici, le disposizioni di deroga al divieto di cessione del credito continuano ad essere applicabili nella formulazione vigente precedentemente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024  agli immobili per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge sussistano le condizioni di cui al comma 2 (vedi supra) o sia stata presentata l’istanza per la concessione di contributi.

 

Con norma di chiusura l’articolo 4-bis del medesimo decreto legge n.39 del 2024 stabilisce che, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, non è in ogni caso consentito l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito d’imposta (articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus.

Viene previsto inoltre che, al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, il 4 aprile 2024 sia il termine non oltrepassabile per le trasmissioni relative alle spese 2023 e alle rate degli anni precedenti senza più i tempi supplementari della remissione in bonis (art. 2 del decreto-legge n. 39 del 2024).

 

L’articolo 4-bis del decreto legge 39 del 2024 vieta a partire dal 1° gennaio 2025 ad alcuni soggetti qualificati di compensare i propri crediti d’imposta derivanti da cessione del credito con contributi previdenziali, assistenziali e premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I soggetti ai quali non è consentito avvalersi dell’istituto della compensazione per i debiti sopra citati sono:

  • le banche;
  • gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385);
  • le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico;
  • le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Per gli stessi soggetti, qualora abbiano riconosciuto al cedente un prezzo inferiore al 75 per cento del valore nominale del credito, viene riconosciuta una ripartizione della detrazione in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso e le rate dei crediti d’imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.

 

Il decreto legge n. 115 del 2022 ha chiarito che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. La norma dispone inoltre che, in ordine ai per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege, il cedente, a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) e che coincida con il fornitore, deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.

 

L’agenzia delle entrate con la circolare n. 33/E ha fornito chiarimenti sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il testo fornisce inoltre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione dell’Agenzia sul territorio nazionale. Nella circolare l’Agenzia fornisce delle ipotesi esemplificative e non esaustive in cui sussistono il dolo e la colpa grave:

il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito
 
L’articolo 2 del decreto legge 212 del 2023 estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell’agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici in alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo. La disposiizione introduce altresì l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento superbonus per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.
Il regime della cessione del credito, nei casi in cui l’opzione è tuttora applicabille, prevede che si possa esercitare in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
Le norme suddette si applicano alle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate); di installazione di impianti fotovoltaici; di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche. I crediti d’imposta cedibili andavano utilizzati in compensazione con F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle entrate ha attuato le relative norme con il provvedimento dell’8 agosto 2020 e con il provvedimento del 29 luglio 2021.
 
Si ricorda che  il decreto-legge n. 157 del 2021 ha rafforzato i presidi per la fruizione dei crediti d’imposta e delle detrazioni per lavori edilizi, anche attraverso lo sconto in fattura e la cessione del credito.
In sintesi, le disposizioni del predetto decreto-legge:
–         hanno esteso l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
–         hanno previsto che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica;
–         hanno introdotto l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati;
–         hanno riconosciuto all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio;
–         hanno chiarito i poteri dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dei controlli su Superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, consentendo all’Agenzia di esercitare i poteri di accertamento e controllo delle imposte dei redditi e dell’Iva, consentendo di emanare un atto di recupero per gli importi dovuti e non versati.
  Dopo l’emanazione del decreto-legge n. 157 del 2021 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il nuovo modello per comunicare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la Circolare n. 16/2021 che contiene i chiarimenti sulle misure antifrode introdotte dal menzionato decreto-legge n. 157 e il provvedimento del 1 dicembre 2021, con la definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate.
 Sul punto è intervenuta  la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 29 della legge n. 234 del 2021) che aveva prorogato:
  • agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
  •  al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. superbonus.
Durante l’esame parlamentare sono state trasfuse nella legge di bilancio 2022 alcune disposizioni del decreto-legge n. 157, contestualmente abrogato (con salvezza degli effetti nel frattempo prodottisi) e sono state previste specifiche novità: si è chiarito che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni previste dalla legge, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento. È stato escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.
Successivamente, l’articolo 28 del decreto-legge Sostegni-ter (decreto-legge n. 4 del 2022) è ulteriormente intervenuto sulla disciplina dell’utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell’emergenza da COVID-19. Ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d’imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d’imposta (comma 1 del testo originariamente previsto dall’articolo in esame, già abrogato dal decreto legge n. 13 del 2022), le norme hanno permesso di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19. Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione è stata introdotta la possibilità di effettuarne tre in totale. L ‘articolo 29-bis del decreto legge n. 17 del 2022 ha elevato da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta; l’ultima cessione è stata consentita, da parte delle sole banche, a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.
All’inizio della XIX legislatura, con l’articolo 9 del decreto legge 176 del 2022 ha ulteriormente esteso a cinque il limite massimo di cessioni praticabil  verso  soggetti qualificati.  La disposizione contiene altresì una misura, anch’essa introdotta in sede referente, finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus. Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020.
I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022. Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti.
Con Provvedimento del 3 febbraio 2022 l’Agenzia delle entrate ha emanato le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge Rilancio, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Il decreto Aiuti (decreto-legge n. 50 del 2022, articoli 14 e 57) ha stabilito che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti. Le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Il decreto legge n. 115 del 2022 ha chiarito che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. La norma dispone inoltre che, in ordine ai per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege, il cedente, a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) e che coincida con il fornitore, deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.
 
L’articolo 25 del decreto legge n.104 ha previsto, a partire dal 1° dicembre 2023, che nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni previste all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. La mancata comunicazione  entro i termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

Fonte: La cessione del credito (camera.it)

 

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