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Conto Termico 2.0  ·  News del sito

Conto Termico – Obbligo fonti energia rinnovabili Decreto 28/2011 – Edifici nuovi e ristrutturazioni rilevanti

By Enrico Rovere  Published On 22 Aprile 2020

Questa volta analizziamo un altro argomento per il quale tanto per cambiare le cose non sono molto chiare. Ovvero come si “integra” il Conto Termico con gli obblighi dettati dal Decreto 28/2011 per edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione rilevante.

Vi avviso: argomento ostico sotto più punti di vista! Ma è comunque un aspetto da tenere in considerazione ad ogni valutazione di incentivo ed è una domanda che spesso mi viene posta.

Partiamo con l’analizzare la situazione e come il sottoscritto si è sempre comportato per il bene del suoi clienti cercando di tirare delle conclusioni sensate

Per prima cosa ricordiamo che già l’applicazione di quanto indicato del Decreto 28/2011 risulta come al solito problematica vista la varietà di interpretazioni possibili e la non conoscenza degli stessi enti ed addetti ai lavori preposti alla gestione delle pratiche edilizie. In più parliamoci chiaro è anche spesso disattesa a prescindere dal Conto Termico e ricordo che: 
L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Ma iniziamo con l ‘estratto del Decreto che ci interessa

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
(G.U. n. 71 del 28 marzo 2011)

Art. 11. Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

  1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all’Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all’allegato 3.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.
  3. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
  4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.
  5. Sono abrogati:

a) l’articolo 4, comma 1-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

b) l’articolo 4, commi 22 e 23, del d.P.R. 2 aprile 2009, n. 59.

  1. Nei piani di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa, le regioni e le province autonome possono prevedere che i valori di cui all’allegato 3 debbano essere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell’aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
  2. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

E’ quindi fondamentale estrapolare dallo stesso decreto queste definizioni, che ricordo non hanno diretta linearità con le classiche definizioni urbanistiche ne tanto meno con quelle del DM requisiti minimi ai sensi del Dlgs 192 ed smi:

  • «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
    i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
  • ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
    «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Ora esaminiamo le parti delle Regole Applicative dedicate ai singoli interventi incentivabili dal Conto Termico che riguardano appunto l’ installazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili.

5.8 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento 2.A – art. 4, comma 2, lettera a)

5.8.5 Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo

8) nel caso di intervento in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi del Decreto;

5.9 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento 2.B – art. 4, comma 2, lettera b)  

5.9.5 Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo

nel caso di intervento in edifici, anche rurali, sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento, eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi del Decreto;

5.10 Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e raffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore (intervento 2.C – art. 4, comma 2, lettera c)

L’intervento incentivabile consiste nell’installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale,

nota : Per la sola quota eccedente l’obbligo d’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui all’art. 11 del D.Lgs. 28/11, in caso di realizzazione di nuovi edifici o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (vedi paragrafo 6.5).  

5.10.5 Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo

nel caso di intervento in edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi del Decreto;

5.11 Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore (intervento 2.D – art. 4, comma 2, lettera d)

5.11.5 Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo

nel caso di intervento in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento, eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi del Decreto. 

5.12 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore. (intervento 2.E – art. 4, comma 2, lettera e)

5.12.5 Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo

nel caso di intervento in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento, eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi del Decreto; 

Faccio qui notare come dall’analisi dei signoli interventi potete vedere dalle parti evidenziate in neretto e corsivo che solo per l’intervento di installazione solare termico è richiamato l’edificio “di nuova costruzione” o oltre che “sottoposto a ristrutturazione rilevante” come per gli altri interventi.

Qualcosa vorrà pure dire no!?

Vediamo qui di seguito una immagine estratta dal portale “Portaltermico”

Questa invece è una Faq di recente uscita

Concludendo:

Come anticipato all’inizio quindi la situazione non è del tutto limpida, come al solito, comunque possiamo dire che:

  • se l’immobili è costruito prima del 30 Maggio 2012 = nessuna limitazione all’incentivo almeno che non si intervenga ora nell’ambito dell’intervento per cui si vuole richiedere l’incentivo con una “ristrutturazione rilevante” ( in tal caso ci si dovrà comportare come per il punto seguente)
  • se  l’immobili è costruito a partire dal 30 Maggio 2012 = gli interventi previsti dal Decreto accedono agli incentivi previsti, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

Il Soggetto Responsabile nei casi quindi previsti  dovrà conservare una relazione ulteriore rispetto a quelle previste di legge, sempre a firma di tecnico abilitato, che attesti la quota d’obbligo e quindi la rispettiva la quota rinnovabile eccedente l’obbligo, che ha diritto all’ incentivo. Inoltre nelle fatture dovranno essere riportate le voci di costo separate per la quota parte degli interventi eccedenti l’obbligo ed ammissibili agli incentivi.

In ogni caso vale sempre la REGOLA NUMERO 1 ! Di esaminare tutto in tempo prima di iniziare e diffidate dal faciloni tuttologi.

Invito caldamente colleghi ed addetti ai lavori a riportarmi la loro opinione al riguardo e ricordo che lo stesso ragionamento circa vale anche per le detrazioni fiscali cosa che spesso si fa finta di non sapere ma per quello farò un altro articolo.


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