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Conto Termico 2.0  ·  Fer II - Decreto 199/2022 Rinnovabili  ·  News del sito

Conto termico – Decreto 199/2022 cambia la cumulabilità dell’incentivo rispetto ai nuovi obblighi

By Enrico Rovere  Published On 27 Giugno 2022

Grossa novità per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

Tra le varie novità che il Decreto Legislativo 199/2021 porta con se vi riporto questa molto importante per tutti miei clienti e non per la gestione del CONTO TERMICO 2.0

 

Al seguente link ritrovate l’articolo che trattava il contorto argomento della cumulabilità del Conto Termico 2.0 con gli obblighi previsti dal Decreto 28/2011 che oggi è sostituito appunto dal 199/2021  

Conto Termico – Obbligo fonti energia rinnovabili Decreto 28/2011 – Edifici nuovi e ristrutturazioni rilevanti – Enrico Rovere

 

Qui di seguito l’articolo 26 del Decreto 199/2021

 

Prendiamo le parti che interessano quanto stiamo esaminando per capire se è cambiato qualcosa per poi ipotizzare se il GSE si adeguerà ed in che modo… Io penso lo debba fare…

Art. 26, comma 1

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III del presente decreto.

 

Art. 26, comma 4

4. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

 

Art. 26, comma 6

6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l’erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo.

 

In questi 3 comma troviamo: 

– come per il Decreto 28/2011 gli obblighi a partire dalla entrata in vigore (13 giugno 2022) per gli edifici nuovi e soggetti a ristrutturazioni rilevanti 

– il diniego del rilascio del permesso di costruire se no si rispettano le richieste 

 

ed infine il punto che mi preme sottolineare e che mi pare allontanarsi da quanto indicato dal Decreto 28! Leggete qui di seguito cosa diceva il Decreto 28:

Decreto 28/2011 – Art. 11, comma 4

  1. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.
 

In parole povere mi pare notevole la differenza !!!

Prima solo la quota eccedente l’obbligo poteva accedere ora invece può accedere al conto termico tutto l’intervento! Ovviamente solo per edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante non per i nuovi edifici.

Questa cosa porta con se una semplificazione anche e soprattutto perchè purtroppo spesso gli obblighi del Decreto 28 nonostante le conseguenze che avrebbero dovuto portare sono state spesso disattese nella pratica e/o rispettate solo sulla carta magari! Ogni volta che affronto questa cosa per il conto termico il problema è fare capire di che cosa si parla anche se erano cose da rispettare dal 2012!!!

 

Se quanto detto è vero ora resta da capire se come e quando il GSE prenderà atto della cosa e se, come penso visto come sono stati gestiti altri cambiamenti simili, la discriminante sarà la data di invio della richiesta quando in realtà invece a livello di passaggio dal Decreto 28/2011 al Decreto 199/2021 quello che conta è la data di presentazione del Permesso di Costruire.

Ditemi la vostra e condividete l’articolo se vi va!

 

Quindi attenzione!

Ricordate sempre la Regola numero 1 – Pensarci prima!!

E vi ricordo quindi la super collaudata procedure che trovate qui:

 

Pratiche conto termico – Enrico Rovere

 

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2 Comments


Manuela
24 Aprile 2024 at 8:05 am
Reply

Buongiorno Ingegnere, una domanda. Con la definizione “Nuovo edificio” si intende anche un ampliamento superiore al 15% di un edificio preesistente per cui il rilascio del permesso a costruire è post 30 maggio 2012? questa nuova porzione rientrerebbe nel concetto di “nuovo edificio”? grazie mille


    ing_enricorovere
    24 Aprile 2024 at 10:00 am
    Reply

    buongiorno
    punto su cui dal 2012 che io sappia non esistono chiarimenti ufficiali

    come detto l unica certezza sono le definiz del decreto 28

    m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
    i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
    ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
    n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

    per quanto mi riguarda ai fini del decreto 28 /199 un ampliamento non è mai nuovo edificio a meno che non realizzi una ui autonoma .. in quel caso forse si
    non è mai stato ben chiarito se su questo concetto si attinge al mondo “leggge10 ” ovvero definiz del dlgs 192 e ci si deve attenere a discorsi prettamente urbanistici

    diciamo che immagino che – quando si trova un comune dove conoscono questi aspetti se ne discute e ho letto le interpretazioni più variegate negli anni

    saluti

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