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Circolari Giugno 2023, n. 14/E – 15/E e 17/E – Agenzia delle Entrate – Bonus edilizi

By ing_enricorovere  Published On 27 Giugno 2023

Ciao e ben tornati…

Il mese di giugno ci porta nuovamente tre circolari dell’Agenzia delle Entrate con le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi 2023, le novità per l’apposizione del visto di conformità e la raccolta dei principali documenti di prassi per le detrazioni

Circolare n. 14/E 

Clicca qui per scaricarla 

Circolare n. 15/E 

Clicca qui per scaricarla 

Le prime due circolari omnibus 14/E e 15/E del 19 giugno 2023 (Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte prima e parte seconda) contengono  le indicazioni generali sulla dichiarazione dei redditi 2023 e l’elenco di tutte le agevolazioni fiscali per i contribuenti: un appuntamento che si ripete di anno in anno.

La circolare n. 14/E costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili ed erogazioni liberali, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria. In particolare, sono trattate le disposizioni sul visto di conformità, sui redditi e sulle ritenute certificati dai sostituti d’imposta e sugli oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda.

La circolare n. 15/E (parte seconda) costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le deduzioni, le erogazioni liberali, le altre detrazioni e i crediti d’imposta.

Vengono illustrate in maniera chiara e precisa:

  • le agevolazioni in famiglia, quali ad esempio deduzioni per gli assegni al coniuge separato, detrazioni per i familiari a carico, detrazioni per famiglie numerose, detrazioni per spese di istruzione;
  • le altre agevolazioni, come ad esempio detrazioni per tipologia di reddito, detrazioni per premi assicurativi, oneri contributivi e erogazioni liberali;
  • le agevolazioni sugli immobili, quali agevolazione prima casa, interessi passivi su mutui ipotecari, detrazioni a favore del locatario, credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, agevolazioni in caso di locazione di immobili, agevolazioni in caso di successione e donazione.

Importante è sapere che queste non  trattano le detrazioni connesse agli interventi Superbonus, sismabonus, ecobonus, bonus facciate, bonus casa, bonus mobili, bonus barriere architettoniche, bonus colonnine di ricarica e bonus verde, che saranno opportunamente trattate in un altro documento di prassi.

 

Queste due circolatri non  trattano  Superbonus, sismabonus, ecobonus, bonus facciate, bonus casa, bonus mobili, bonus barriere architettoniche, bonus colonnine di ricarica e bonus verde. 


Per questi è stata pubblicata successivamente la Circolare 17/E

La Raccolta tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2022 e i chiarimenti forniti sono rivolti essenzialmente ai soggetti che possono utilizzare, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, il modello 730/2023; essa contiene, inoltre, l’elenco dei documenti comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare. Si tratta dello stesso elenco di documenti che l’AdE può richiedere in sede di controllo.

Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023

Clicca qui per scaricarla 

La circolare17/E rappresenta quindi  il seguito delle circolari 19 giugno 2023, nn. 14/E e 15/E 

Premessa

La presente circolare (da ora in avanti anche “Raccolta”) rappresenta il seguito delle circolari 19 giugno 2023, nn. 14/E e 15/E, e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

Tale Raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:
– per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati, all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto;
– per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria, allo svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale ex art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L’obiettivo della Raccolta è quello di offrire, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale; al contempo, la circolare costituisce per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.
La Raccolta, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 25 luglio 2022, n. 28/E, del 25 giugno 2021, n. 7/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E e del 4 aprile 2017, n. 7/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2022.
Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa per paragrafi che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2023 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo). Peraltro, i singoli paragrafi sono strutturati in modo autonomo e indipendente, al fine di consentire ai contribuenti, ai CAF e ai professionisti di selezionare le questioni di interesse, senza dover consultare l’intero documento. Si è ritenuta, infatti, preminente l’esigenza di semplificare e velocizzare la consultazione dei paragrafi, di 8

per sé sufficienti per l’approfondimento di singole questioni, vista la varietà degli argomenti trattati. Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile anche ai singoli contribuenti per risolvere dubbi interpretativi in relazione a specifiche casistiche.

I chiarimenti forniti nella Raccolta sono rivolti essenzialmente ai soggetti che possono utilizzare, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, il modello 730/2023; per ragioni di completezza espositiva, tuttavia, vengono richiamati altri soggetti che, seppur beneficiari delle agevolazioni fiscali, non possono utilizzare il predetto modello 730/2023.

La presente circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella circolare. Rimane fermo il potere di controllo dell’Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo decreto. A tal fine, è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato d.P.R. n. 445 del 2000.

Resta fermo che l’Agenzia delle entrate non interpreta la normativa edilizia né può effettuare alcuna valutazione, ad esempio, in merito alla qualificazione dell’intervento edilizio oppure alle conseguenze derivanti da un eventuale “disallineamento” in materia di inquadramento urbanistico degli interventi edilizi derivante dalla applicazione delle leggi regionali rispetto al Testo Unico dell’Edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Circolare 17/E e Bonus 75% barriere architettoniche

Con riferimento a questa nuova possibilità vi lascio qui il link all’articolo della Dott.sa Fabiana Nesi con la quale si era discusso su uno dei principali dubbi sriguaradanti appunto il bonus 75% ( non che non ne restino altri – di natura più tecnica direi ora ed almeno fino a che non arriverà qualche Decreto come in passato a porre un freno alla valanga che sta arrivando considerando che il Governo non penso volesse ottenere questo) .

Qui l’articolo di cui vi riporto un breve estratto: 

BONUS 75% BARRIERE ARCHITETTONICHE: La nuova circolare 17/E toglie ogni dubbio. – LE DOMANDE GIUSTE

IL PROBLEMA ERA DUPLICE : CAPIRE SE SPETTA IL BENEFICIO FISCALE E ANCHE CAPIRE QUALE MASSIMALE DEBBA ESSERE APPLICATO.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 17/e , nella sezione dedicata “Interventidirettamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti” ripercorre tutti i dettagli della normativa e al riguardo specifica:

Possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50.000 euro.

togliendo così DEFINITIVAMENTE ogni dubbio sia sulla fattibilità dell’operazione per il singolo appartamento posto in condominio, sia per quanto riguarda il limite di spesa massima che potrà essere oggetto di agevolazione.

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