
E’ un concetto importante e fondamentale anche se ora parliamo di Bonus Facciate
Il chiarimento di cui parliamo ha destato molto scalpore sul web anche tra molti colleghi. È riportato nella risposta della DRE Liguria (n. 903-521/2021), che risponde ad una società amministratrice di un condominio la quale chiede se il Bonus Facciate sia legato allo stato di avanzamento dei lavori in caso di scelta dell’opzione “sconto in fattura”.
Nello specifico il contribuente fa presente che l’assemblea condominiale sta valutando la realizzazione di un intervento che rientrerebbe tra quelli per i quali è possibile fruire della detrazione del 90%. L’ interpellante rileva che probabilmente l’intervento non verrà terminato entro il 31 dicembre 2021.
Per questo chiede, posto che si opterà per lo sconto in fattura quali sono le regole relative alle spese che è possibile portare in detrazione, allo sconto in fattura e allo stato di avanzamento lavori?
Prima ricordiamoci sempre cosa è successo più volte con risposte dell’Agenzia delle Entrate in particolar modo con alcune risposte “Regionali”. Anche se non penso sia questo il caso.
Cosa dice la direzione Ligure?
Al netto ovviamente del rispetto di tutti i requisiti e gli adempimenti , per i costi sostenuti nel 2021 per il recupero delle facciate, avviati e non terminati, è possibile beneficiare del Bonus Facciate se, nel rispetto del principio di cassa, il pagamento eseguito a cura del condominio alle imprese esecutrici, della quota del 10% del corrispettivo, avviene entro il 31/12/2021, indipendentemente dal completamento dei lavori previsti.
Prima di dire ciò ovviamente le Entrate sottolineano come sia comunque una facoltà quella di cedere il credito (art 121 DL Rilancio) e che non esiste una disposizione che imponga l’accesso sulla base dello stato di avanzamento dei lavori o del completamento di una parte di essi.
In conclusione quindi il Bonus Facciate va riconosciuto esclusivamente sulla base dell’emissione della fattura e del pagamento della somma eccedente (10%) entro il 31/12/2021, indipendentemente dallo stato di avanzamento o completamento dei lavori. I quali devono comunque essere iniziati.
Bene. Ora passiamo a fare alcune considerazione. Ho letto e visto parecchi commenti dubbiosi su quanto illustrato nella risposta presa in esame.
Premesso come sempre che non sono un commercialista e che lascio entrare nel merito chi ha competenza vi riporto solo le mie impressioni pronto a cambiare idea come sempre.
Anzi spero che illustri colleghi e esperti del ramo possano commentare l’articolo.
Una seconda premessa è che ora ragiono per clienti privati e quindi per principio di cassa. La cosa per aziende credo sia più complessa con il principio di competenza.
Cosa è successo in tutti questi anni quando per esempio veniva cambiata la percentuale di detrazione per esempio dell’ecobonus? Magari da 55% a 65% oppure da 65% a 50% per alcuni tipi di intervento?
In questo ultimo caso non si sono sempre “anticipate” le fatture rispetto al termine delle lavorazioni? Per sfruttare la percentuale più favorevole?
Esiste forse un divieto, che sia poi contrattualizzato con stretta di mano o con contratto scritto, a fatturare tutta la prestazione prima di aver terminato il lavorio? Oppure al contrario fatturare tutto alla fine? O a stato di avanzamento lavori?
Al sottoscritto non risulta. Certo per chi emette fattura cambierà, passatemi il termine, la modalità di contabilizzazione a bilancio al massimo.
La legge sia per il Bonus facciate che per ecobonus e Bonus casa parla di “spese sostenute”. Quindi non vedo problemi e non ho dubbi un cliente privato con principio di cassa possa pagare a dicembre la totalità del lavoro che poi verrà terminato a gennaio quando magari la detrazione non esisterà più oppure avrà una diversa percentuale.
In quel caso porterà in detrazione la sua spesa tranquillamente con riferimento all’anno 2020. Ricordiamoci poi che la pratica Enea si fa sul portale dell’anno della fine lavori.
Ora aggiungiamo uno step successivo riguardante la cessione e lo sconto in fattura art 121 DL Rilancio.
Con riferimento alla risposta Ade e quindi al Bonus Facciate il cliente a dicembre paga la totalità dei lavori e visto che gli viene concesso lo sconto in fattura quanto è la cifra che paga? Il 10% ok? Poi avrà tempo fino al 28 febbraio dell’anno successivo per dire comunicare all’Agenzia delle Entrate che non intende detrarre ma cede il credito alla ditta che gli ha concesso lo sconto.
Tutto liscio e regolare direi… non vedo nulla di strano.
Mi sento di ricordare inoltre che, in attesa di eventuale smentita:
“il credito si genera quando il fornitore accetta lo sconto”