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Biomasse ed incentivi – Obbligo combustibili certificati – IMPORTANTE

By Enrico Rovere  Published On 19 Gennaio 2022

Novità sul fronte dei criteri per l’accesso agli incentivi applicabili a tutti gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

 

Con il D.lgs. 199/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2021, l’Italia ha recepito la Direttiva europea Energie Rinnovabili nota come RED II, risolvendo la recente messa in mora da parte della Commissione Europea per inadempienza.

Il Decreto chiarisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari al raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili, disciplinando inoltre una serie di misure necessarie all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, in conformità con il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC).

I criteri di sostenibilità introdotti dalla RED II si applicano ai combustibili solidi da biomassa destinati a impianti di potenza termica uguale o superiore ai 20 MW oppure ai 2 MW per gli impianti che impiegano combustibili gassosi da biomassa.

Ma il Decreto all’art 29 prevede criteri applicabili a tutti “gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili che richiedono incentivi, comunque denominati”, ad es. Conto Termico e detrazioni fiscali quali Superbonus, Ecobonus, Bonus casa, ecc. 

Si tratta di requisiti minimi, definiti nell’Allegato IV, che potranno essere ulteriormente innalzati nei decreti di adozione dei singoli incentivi. I criteri prevedono sia requisiti tecnologici specifici per ciascuna tipologia di generatore, sia requisiti relativi alla qualità dei biocombustibili impiegabili. 

Novità sul fronte dei criteri per l’accesso agli incentivi applicabili a tutti gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

 

Il Decreto prevede che possano essere incentivati solo gli impianti e apparecchi alimentati a legna da ardere per cui siano soddisfatti i seguenti requisiti relativi al combustibile: 

  • Per le caldaie a legna con potenza termica nominale inferiore ai 500 kW la legna da ardere dovrà essere di qualità uguale o migliore rispetto a quella per cui il generatore è stato omologato. La qualità del biocombustibile dovrà essere certificata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065, sulla base di analisi delle proprietà del biocombustibile accreditate rispetto alle metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-5;
  • Per le stufe a legna (UNI EN 13240) il combustibile dovrà essere certificato da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065, (analisi accreditate rispetto alle metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-5). Sebbene la norma prescriva necessariamente la classe di qualità A1, un refuso nel testo normativo (viene indicato “pellet” anziché “legna”) potrebbe causare difficoltà interpretative e/o applicative. I futuri decreti attuativi dei singoli interventi incentivanti potranno sanare questa incongruenza;
  • Per i termocamini (UNI EN 13229) la legna da ardere dovrà necessariamente essere certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5. La norma non prescrive una specifica classe minima di qualità, né specifici obblighi di accreditamento dell’organismo di certificazione. Si ritiene che questo dipenda da una dimenticanza materiale del legislatore che potrà essere sanata dai decreti attuativi dei singoli interventi incentivanti.

Va inoltre evidenziato che è espressamente previsto l’obbligo, per caldaie (≤ 500 kWt) e stufe, di indicare nella documentazione d’acquisto della legna da ardere sia la classe di qualità sia il codice di identificazione rilasciato dall’organismo di certificazione accreditato al produttore, e da questi messo a disposizione del distributore. Anche in questo caso l’assenza di un’analoga disposizione per i termocamini a legna dipenda da una dimenticanza del legislatore che potrà essere sanata in futuro.

Nonostante alcune mancanze del testo normativo, generalmente non saranno più sufficienti autodichiarazioni relative alla classe di qualità della legna da ardere, né analisi di laboratorio disposte autonomamente dalle aziende di produzione e distribuzione, né analisi effettuate da laboratori non accreditati o accreditati in modo parziale rispetto alle metodologie d’analisi previste dalla norma ISO 17225-5. Sarà quindi obbligatoria una certificazione “completa” della legna ardere.

Per quanto riguarda il requisiti del pellet, il Decreto prevede che possano essere incentivati solo gli impianti e apparecchi il cui combustibile soddisfi i seguenti requisiti: 

  • per le termostufe il pellet dovrà necessariamente essere di classe di qualità A1, mentre per le caldaie esso dovrà essere di qualità uguale o migliore rispetto a quella per cui il generatore è stato certificato (≤500 kW) o testato in opera (>500 kW); 
  • la certificazione del pellet dovrà essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065, sulla base delle analisi delle proprietà del biocombustibile, svolte da un soggetto accreditato secondo le norme della serie UNI EN ISO 17225-2;
  • la documentazione di acquisto del pellet dovrà evidenziare la classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’organismo di certificazione accreditato al produttore e da questi messo a disposizione del distributore. 

Non sarà quindi più possibile accedere agli incentivi utilizzando biocombustibili che presentano autodichiarazioni relative alla classe di qualità del pellet, né analisi di laboratorio disposte autonomamente dalle aziende di produzione e distribuzione, né analisi effettuate da laboratori non accreditati o accreditati in modo parziale rispetto alle metodologie d’analisi previste dalla norma ISO 17225-2. 

La soluzione per le aziende produttrici è ottenere una certificazione “completa” del biocombustibile,.

Le novità per quanto riguarda il cippato:

  • per le caldaie il cippato dovrà essere di qualità uguale o migliore rispetto a quella per cui il generatore è stato omologato (≤500 kW) o testato in opera (>500 kW);
  • sarà necessaria la certificazione del cippato rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065, sulla base delle analisi delle proprietà del biocombustibile accreditate rispetto alle metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-4;
  • la documentazione di acquisto del cippato dovrà evidenziare la classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’organismo di certificazione accreditato al produttore e da questi messo a disposizione del distributore;
  • solo nel caso in cui la caldaia sia alimentata con cippato di propria produzione (autoprodotto), la qualità del combustibile potrà essere attestata da analisi effettuate con cadenza annuale da un laboratorio accreditato ISO/IEC 17025, sulla base delle metodologie di prova definite dalla UNI EN ISO 17225-4.

Le bricchette di legno dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

  • per le caldaie le bricchette dovranno essere di qualità uguale o migliore rispetto a quella per cui il generatore è stato omologato (≤500 kW) o testato in opera (>500 kW);
  • le bricchette impiegate in stufe a legna dovranno obbligatoriamente ricadere in classe A1;
  • le bricchette di legno dovranno essere certificate da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065, sulla base di analisi delle proprietà del biocombustibile accreditate rispetto alle metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-3;
  • la documentazione di acquisto delle bricchette dovrà evidenziare la classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’organismo di certificazione accreditato al produttore e da questi messo a disposizione del distributore;
  • solo nel caso in cui la caldaia sia alimentata con bricchette di legno autoprodotte, la qualità del combustibile potrà essere attestata da analisi effettuate con cadenza annuale da un laboratorio accreditato ISO/IEC 17025, sulla base delle metodologie di prova definite dalla UNI EN ISO 17225-3.

È importante sottolineare che, nella maggior parte dei casi, non saranno più sufficienti autodichiarazioni relative alla classe di qualità di cippato e bricchette, né analisi di laboratorio disposte autonomamente dalle aziende di produzione e distribuzione, né analisi effettuate da laboratori non accreditati o accreditati in modo parziale rispetto alle metodologie d’analisi previste dalla norma ISO 17225-3. Sarà quindi obbligatoria una certificazione “completa” di cippato e bricchette, come BiomassPlus®.

L’art. 6 del D.lgs. 199/2021 prevede che entro sei mesi dall’entrata in vigore (15 dicembre 2021) il MiTE provveda a emanare i decreti per l’attuazione dei sistemi di incentivazione e dei relativi criteri direttivi.

Qui di seguito un pò di info sul decreto di recepimento della direttiva UE 2018/2001

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021 il decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la così detta REDII.

Con la pubblicazione in Gazzetta, la direttiva RED II sulle energie rinnovabili entra a tutti gli effetti in vigore.

La direttiva sulle energie rinnovabili, così come recepita, garantisce l’utilizzo di biocombustibili certificati per l’accesso agli incentivi, esplicitando i percorsi necessari per verificare l’utilizzo di biocombustibili di qualità conforme o superiore a quella richiesta per il corretto funzionamento dell’impianto termico.

Un altro aspetto riguarda i requisiti minimi per accedere agli incentivi per generatori di potenza superiore a 500 kWt.  

Altra novità riguarda i  generatori ibridi, ossia sistemi ad elevata efficienza che integrano più tipologie di generatori di calore, e i micro-cogeneratori, apparecchi che consentono la produzione combinata di elettricità e di calore da un unico impianto di piccola taglia (≤ 50 kWe).

Si tratta di tecnologie innovative che anche l’industria di costruzione di impianti a biomassa ha recentemente immesso sul mercato. Perché queste tecnologie non subiscano penalizzazioni, ma sia invece garantito l’approccio di neutralità tecnologica, senza creare barriere di ingresso al mercato, si di prevedere la possibilità di accesso agli incentivi pubblici anche per sistemi ibridi a biomassa costituiti da pompa di calore e caldaia a biomassa e ai microcogeneratori alimentati da fonti di energia rinnovabile.  

Fonti: si ringrazia AIEL

Aiel – Associazione Italiana Energie Agroforestali (aielenergia.it)

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