
La Legge di Bilancio 2022 aveva istituito un credito d’imposta per i contribuenti Irpef in relazione alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.
Art. 1
OGGETTO
Il presente decreto, in attuazione dell’art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, individua le modalita’ per l’accesso al credito d’imposta ivi previsto nonche’ le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 3 milioni di euro per l’anno 2022.
Art. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE E MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Il credito d’imposta spetta entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l’anno 2022.
Art. 3
MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le persone fisiche inoltrano, in via telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell’istanza i soggetti richiedenti indicano l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2022 per l’installazione dei sistemi di accumulo.
L’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d’imposta. Tale percentuale e’ comunicata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il termine fissato dall’Agenzia delle entrate medesima nell’altro provvedimento.
Il credito d’imposta non e’ cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.
Art. 4
FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta riconosciuto e’ utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.
Art. 5
CONTROLLI
L’Agenzia delle entrate, qualora accerti che l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.