Beneficiari
Possono beneficiare dei contributi le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di diritti reali o personali di godimento, riconosciuti in un atto registrato, su unità immobiliari ad uso residenziale situate nel territorio regionale.
Ciascuna persona fisica può presentare un’unica domanda di contributo.
Spese ammissibili
Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 1° ottobre 2023 e fino al giorno precedente la data di presentazione della domanda di contributo, per gli interventi di dismissione di generatori di calore per il riscaldamento domestico a biomasse legnose di potenza inferiore o uguale a 35 kW, con classe di qualità inferiore o uguale a 3 stelle o non classificati e il contestuale:
a) acquisto ed installazione di generatori di calore a biomassa combustibile solida di potenza inferiore o uguale a 35 kW per riscaldamento domestico, appartenenti almeno alla classe di qualità 4 stelle di cui al DM 186/2017 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide)
oppure
b) acquisto ed installazione di pompe di calore elettriche aria/aria e aria/acqua di potenza inferiore o uguale a 35 kW, per riscaldamento domestico, con requisiti prestazionali e ambientali conformi a quelli indicati nella Tabella 3, Allegato 1, al Decreto interministeriale 16 febbraio 2016 recante l’aggiornamento delle discipline per l’innovazione dei piccoli interventi di incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili cui al DM 28 dicembre 2012 (c.d. Conto termico)
Gli interventi riguardano gli immobili ad uso residenziale ubicati sul territorio regionale.
Importo del contributo
Ai sensi dell’articolo 4, comma 12 della legge regionale 14/2023, il contributo è concesso:
a) nelle unità immobiliari ad uso residenziale situate nei territori dei Comuni in cui sono stati accertati superamenti dei valori obiettivo per il benzo-a-pirene negli anni 2019-2023 ( elenco dei Comuni interessati ), fino all’ammontare massimo di:
– 2.000 euro per stufe e camini;
– 4.000 euro per caldaie per riscaldamento domestico alimentate con combustibili solidi e pompe di calore elettriche aria/aria e aria/acqua;
b) nelle unità immobiliari ad uso residenziale situate nei territori dei Comuni diversi da quelli di cui alla lettera a), fino all’ammontare massimo di:
– 1.000 euro per stufe e camini;
– 3.000 euro per caldaie per riscaldamento domestico alimentate con combustibili solidi e pompe di calore elettriche aria/aria e aria/acqua.
Caratteristiche dei generatori di calore da dismettere
Generatore di calore per il riscaldamento domestico a biomasse legnose di potenza inferiore o uguale a 35 kW, con classe di qualità inferiore o uguale a 3 stelle o non classificato.