ASSEVERAZIONE SULLA CONGRUITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE ANCHE PER ALTRI BONUS
Nei vademecum aggiornati sul Bonus facciate ( che trovate scaricabile cliccando qui) e sull’Ecobonus viene chiarito che l’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati va acquisita e non trasmessa all’Enea pure per il Bonus facciate qualificato (nonché per l’ecobonus 50-65-70-75%).
Tanto per la solita chiarezza italiaca ciò differisce da quanto sostenuto dal MiSE nell’ottobre 2020 durante il Telefisco Superbonus.
Concludendo:
Non ho conclusioni … o non le posso scrivere ………
Aggiungo però che personalmente mi è sempre stato piuttosto chiaro che per quegli altri bonus con lavori iniziati dopo il 5 ottobre servisse tale asseverazione agli atti da non inviare all’Enea attraverso i “classici” portali.
Si Asseverazione e congruità dei prezzi (prezzari) anche per Ecobonus ordinari, tranne che per interventi tipo sostituzione di serramenti/caldaie che devono sottostare ai prezzi dell’allegato I. Domanda allora perchè nell’allego I ci sono i prezzi per i cappotti, coperture, pavimenti contro terra?
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Si Asseverazione e congruità dei prezzi (prezzari) anche per Ecobonus ordinari, tranne che per interventi tipo sostituzione di serramenti/caldaie che devono sottostare ai prezzi dell’allegato I. Domanda allora perchè nell’allego I ci sono i prezzi per i cappotti, coperture, pavimenti contro terra?
non devono .. possono
per le altre voci
conti che sto allegato I è nato prima del 110 male e cresciuto peggio…
quello è un non problema i problemi sono altri 🙂