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Conto Termico 3.0

Vademecum ENEA 2026 e Allegato I: Serve Davvero l’Asseverazione Prezzi Sotto i 100 kW?

By Ing Enrico Rovere  Published On 21 Ottobre 2026

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Per chi è spesso in viaggio o in cantiere, l’articolo è disponibile anche in formato audio podcast, letto da una voce sintetica ad alta fedeltà. Buon ascolto!

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Punti Chiave: Il Caso “Verifica Asseverata” nei Vademecum ENEA 2026

  • L’allarme scoppiato tra i termotecnici: Leggendo i nuovi 13 Vademecum operativi Ecobonus pubblicati da ENEA il 23/09/2026, diversi colleghi hanno notato a fine pagina 4 una frase che sembra imporre al tecnico abilitato di asseverare la congruità delle spese sull’Allegato I anche per gli impianti sotto i 100 kW in cui l’asseverazione tecnica è sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore.
  • Dove compare il refuso (6 PDF su 13): Ho controllato tutti i 13 PDF ufficiali ENEA: la frase compare nelle 6 schede impianti (Pompe di Calore, Caldaie a Condensazione, Sistemi Ibridi, Biomassa, Collettori Solari Termici < 20 m² e Building Automation), mentre è totalmente assente nei Vademecum gemelli per Serramenti e Infissi e Schermature Solari (che pure seguono lo stesso identico regime della dichiarazione del fornitore!).
  • La smentita clamorosa 10 righe più sotto (a pagina 5): Basta voltare pagina nello stesso identico PDF (e guardare il Diagramma di Flusso ENEA del 23/09/2026) per leggere l’esatto opposto: quando l’asseverazione tecnica è sostituita dalla dichiarazione del fornitore e si usa la detrazione diretta, “l’asseverazione sulla congruità delle spese NON è necessaria”.
  • Cosa dice davvero la Legge (Punto 13.2 D.M. 06/08/2020 e FAQ MiTE n. 6): Nessuna legge ha mai introdotto l’obbligo di “verifica asseverata” da parte di un tecnico per i casi del Punto 13.2 in detrazione diretta. Come avevo già spiegato nei miei articoli e video fin dal 2022 sulla FAQ MiTE/ENEA n. 6, occorre semplicemente verificare il rispetto dei massimali dell’Allegato I per calcolare la spesa massima detraibile (al netto di IVA, spese professionali e posa in opera), senza alcuna asseverazione firmata da un tecnico abilitato.

Negli ultimi giorni, sia nei forum storici di termotecnica (come il thread aperto dai colleghi sul forum Edilclima intitolato “Nuovi vademecum decretano la verifica asseverata”) sia nelle chat tra professionisti, ha iniziato a circolare un dubbio che rischia di paralizzare inutilmente decine di pratiche di detrazione fiscale: ma davvero con i nuovi Vademecum ENEA 2026 serve un tecnico abilitato che “asseveri” i costi massimi dell’Allegato I anche quando sostituiamo una semplice caldaia o una pompa di calore sotto i 100 kW in detrazione diretta?

Chi segue il mio blog e il mio canale YouTube fin dalla primavera del 2022 sa bene quanto io abbia approfondito il Decreto Costi Massimi (D.M. 14 febbraio 2022), le tabelle dell’Allegato I e le FAQ del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) su chi dovesse fare la verifica dei prezzi e chi invece fosse esonerato dall’asseverazione. Dopo aver pubblicato sul mio blog la raccolta completa dei 13 nuovi Vademecum Ecobonus ENEA aggiornati al 23 settembre 2026 e l’analisi sui nuovi requisiti tecnici del D.Lgs. 5/2026 e le ipotesi 2027, ho voluto passare ai raggi X il paragrafo sulla congruità delle spese di tutti i 13 PDF.

Ebbene, te lo dico subito senza giri di parole: nessuna legge, nessun decreto e nessuna norma primaria ha mai introdotto questo obbligo. Quello che è comparso a fine pagina 4 di 6 Vademecum ENEA su 13 è un clamoroso cortocircuito redazionale da “copia-incolla”, che viene smentito dallo stesso identico documento ufficiale ENEA appena dieci righe più in basso!

Infografica Vademecum ENEA 2026 e Allegato I: il cortocircuito tra pagina 4 e pagina 5 sulla verifica asseverata

Quadro sinottico: il refuso a pagina 4 dei 6 Vademecum impianti confrontato con la smentita a pagina 5 dello stesso PDF, il Diagramma di Flusso ENEA e la FAQ MiTE n. 6.

1. La Frase “Incriminata” a Pagina 4 dei Nuovi Vademecum ENEA (23/09/2026)

Andiamo subito al testo ufficiale per capire cosa ha fatto scattare l’allarme tra i colleghi. Prendiamo ad esempio il nuovo Vademecum ENEA “Pompe di calore” (oppure “Caldaie a condensazione”, “Sistemi ibridi” o “Generatori a biomassa”), aggiornato al 23 settembre 2026.

Alla fine di pagina 4, sotto la sezione “Documentazione di tipo tecnico”, dopo aver ricordato la regola generale dell’asseverazione di un tecnico abilitato sui requisiti tecnici dell’intervento, compare questo capoverso testuale:

⚠️ Estratto testuale da Pagina 4 (Vademecum ENEA Impianti — 23/09/2026):
“Per impianti di potenza termica utile complessiva inferiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore che attesti la rispondenza ai medesimi requisiti. In tal caso non è obbligatorio redigere il computo metrico, ma occorre comunque che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, sulla base dei massimali di costo di cui all’allegato I al D.M. 06/08/2020.”

Verificando l’intera collana dei 13 documenti ENEA, ho accertato che questa identica frase è stata incollata in 6 Vademecum su 13:

  1. Pompe di calore (per impianti di potenza termica utile < 100 kW);
  2. Caldaie a condensazione (per impianti di potenza termica utile < 100 kW);
  3. Sistemi ibridi (per impianti di potenza termica utile < 100 kW);
  4. Generatori di calore a biomassa (per impianti di potenza termica utile < 100 kW);
  5. Collettori solari termici (per impianti con superficie < 20 m²);
  6. Building Automation (BACS) (dove la dichiarazione del fornitore sostituisce l’asseverazione tecnica).

Chiunque si fermi a leggere queste quattro righe a pagina 4 salta comprensibilmente sulla sedia: “Ma come? Per una caldaietta o una pompa di calore da 10 kW in detrazione diretta la legge mi esonera dall’asseverazione tecnica (sostituita dalla dichiarazione del produttore/installatore) e mi esonera dal computo metrico, ma dovrei comunque pagare un tecnico abilitato solo per fargli firmare un’asseverazione sulla congruità dei prezzi dell’Allegato I?!”

2. La Prova Regina del Refuso: 10 Righe Sotto (a Pagina 5) l’ENEA Scrive l’Esatto Opposto!

Prima di fasciarsi la testa, basta fare quello che faccio sempre quando analizzo la documentazione degli enti: proseguire la lettura fino a pagina 5 dello stesso identico PDF e incrociare i testi della collana ENEA. Ed ecco le tre prove schiaccianti che smascherano l’errore redazionale:

🔹 Prova 1: Nei Vademecum “Serramenti e Infissi” e “Schermature Solari” quella frase NON esiste

A livello normativo (Allegato A al D.M. 06/08/2020), la sostituzione di serramenti e infissi o l’installazione di schermature solari in cui l’asseverazione tecnica è sostituita dalla certificazione del fornitore segue esattamente la medesima disciplina degli impianti termici sotto i 100 kW. Eppure, se apri i Vademecum ENEA del 23/09/2026 per Serramenti e infissi e per Schermature solari, quella frase sull’asseverazione del tecnico per l’Allegato I non c’è! Il testo si ferma correttamente alla dichiarazione dei fornitori e passa subito al paragrafo successivo.

🔹 Prova 2: A Pagina 5 (10 righe più sotto nello stesso PDF) l’ENEA smentisce se stessa

Subito sotto il paragrafo incriminato di pagina 4, all’inizio di pagina 5 di tutti i Vademecum (inclusi i 6 sugli impianti!), compare il capoverso specifico dedicato alle regole del D.M. 14/02/2022, che recita testualmente:

✅ Estratto testuale da Pagina 5 (10 righe sotto nello STESSO Vademecum ENEA — 23/09/2026):
“Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando l’asseverazione sui requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore, l’asseverazione sulla congruità delle spese non è necessaria unicamente nei seguenti casi:

  • se si usufruisce direttamente della detrazione fiscale;
  • se si opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, solo per gli interventi in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (al lordo dell’IVA).

Quando non è necessaria l’asseverazione sulla congruità delle spese, occorre comunque verificare il rispetto dei costi massimi unitari specifici, ove disponibili in allegato I al D.M. 06/08/2020, sempre alla luce dei chiarimenti ministeriali (faq n. 6).“

Hai letto bene? A fine pagina 4 chi ha impaginato il PDF ha lasciato scritto che “occorre comunque che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sulla base dell’Allegato I”, e dieci righe più sotto (a inizio pagina 5) ha scritto che quando l’asseverazione tecnica è sostituita dalla dichiarazione del fornitore e si usa la detrazione diretta “l’asseverazione sulla congruità delle spese NON è necessaria”, ma occorre solo verificare il rispetto dei costi massimi unitari specifici dell’Allegato I alla luce della FAQ n. 6!

🔹 Prova 3: Il Diagramma di Flusso Ufficiale ENEA del 23/09/2026

Se ancora non bastasse, lo stesso 23 settembre 2026 l’ENEA ha pubblicato anche lo schema riepilogativo ufficiale: il Diagramma di Flusso sulla Verifica di Congruità delle Spese Ecobonus 2026 (scarica il PDF ufficiale). Seguendo il diagramma per un impianto < 100 kW in detrazione diretta, il percorso finisce nel box verde che recita: “Non è necessaria l’asseverazione della congruità delle spese da parte di un tecnico abilitato ma occorre comunque verificare il rispetto dei costi massimi unitari specifici…”.

3. Cosa Dice Davvero la Legge: Punto 13.1 vs Punto 13.2 del D.M. 06/08/2020 e FAQ MiTE n. 6

Da dove nasce questo pasticcio lessicale in cui l’estensore dei Vademecum ENEA ha confuso la “verifica dei massimali dell’Allegato I” con l’“asseverazione di un tecnico abilitato” (o ha lasciato un refuso risalente a quando per la cessione del credito sopra i 10.000 € fuori dall’edilizia libera serviva l’asseverazione prezzi anche senza computo metrico)?

Per ricostruire la gerarchia delle fonti, basta riprendere in mano i tre approfondimenti e i video su YouTube che avevo realizzato già nella primavera del 2022 quando entrò in vigore il Decreto Costi Massimi:

📚 I Miei Approfondimenti Storici e Video YouTube su Allegato I e FAQ MiTE:

  • 📄 Articolo Blog: FAQ – MiTE – Costi Massimi: analisi completa delle FAQ ministeriali + 📺 Guarda il mio Video su YouTube sulle FAQ MiTE Costi Massimi;
  • 📄 Articolo Blog: Decreto Prezzi MiTE in Gazzetta Ufficiale (D.M. 14/02/2022 e Allegato I) + 📺 Video YouTube Parte 1 e 📺 Video YouTube Parte 2;
  • 📄 Articolo Blog: Decreto Prezzi firmato – La bozza a caldo e la struttura dell’Allegato I.

Vediamo cosa dispone la fonte normativa primaria, ovvero il Punto 13 dell’Allegato A al D.M. 06/08/2020 (Decreto Requisiti), così come sostituito dall’art. 2 del D.M. 14/02/2022 (Decreto Costi Massimi):

  • Punto 13.1 (Quando SERVE il Tecnico che Assevera + Computo Metrico): Impone che il tecnico abilitato alleghi il computo metrico e asseveri il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento (usando prezzari regionali/DEI e Allegato I) solo nei casi in cui è obbligatoria l’asseverazione tecnica (es. impianti ≥ 100 kW, coibentazioni opache, riqualificazione globale edificio, Superbonus art. 119) o nei vecchi casi di cessione del credito / sconto in fattura sopra i 10.000 € fuori dall’edilizia libera.
  • Punto 13.2 (Quando NON Serve l’Asseverazione del Tecnico, ma Si Applica l’Allegato I): Per tutti gli interventi diversi da quelli del punto 13.1 — e quindi per tutti gli interventi in detrazione diretta in cui l’asseverazione tecnica è sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore (impianti < 100 kW, solare < 20 m², infissi, schermature, BACS) — il decreto stabilisce che: “Per gli interventi diversi da quelli di cui al sub-punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I”.
  • La FAQ n. 6 MiTE/ENEA (La Pietra Tombale sul Dubbio): Proprio per evitare che qualcuno pensasse di dover far timbrare un’asseverazione a un tecnico nei casi del Punto 13.2, il Ministero e l’ENEA pubblicarono la FAQ n. 6, che chiarisce nero su bianco: “Anche per questi interventi è comunque necessario verificare il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A [Allegato I]. Tale verifica, per cui non è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, concorre al calcolo della spesa massima ammissibile…”.

4. Tabella Operativa 2026: Chi Deve Fare Cosa sull’Allegato I?

Per lavorare con assoluta tranquillità in studio, ho riassunto nella tabella seguente cosa è realmente richiesto oggi per le pratiche di detrazione diretta Ecobonus:

Tipologia Intervento Ecobonus (Detrazione Diretta) Asseverazione Requisiti Tecnici Computo Metrico Asseverazione Prezzi firmata da Tecnico Rispetto Massimali Allegato I
Impianti < 100 kW (PdC, Caldaie, Ibridi, Biomassa), Solare < 20 m², BACS ❌ NO (Dichiarazione fornitore/installatore) ❌ NO ❌ NO (Esclusa da Punto 13.2 e FAQ n. 6) ✅ SÌ: Verifica di calcolo del tetto massimo di fornitura (al netto di IVA, spese tecniche e posa)
Serramenti e Infissi, Schermature Solari ❌ NO (Certificazione fornitore) ❌ NO ❌ NO (Esclusa da Punto 13.2 e FAQ n. 6) ✅ SÌ: Verifica di calcolo del tetto massimo al m² (al netto di IVA, spese tecniche e posa)
Impianti ≥ 100 kW, Coibentazione Involucro Opaco, Riqualificazione Globale ✅ SÌ (Tecnico abilitato) ✅ SÌ ✅ SÌ (Punto 13.1 con Prezzari + Allegato I) ✅ SÌ: Asseverazione formale congiunta con Prezzari DEI/Regionali

In sintesi: “verificare il rispetto dell’Allegato I” negli interventi minori in detrazione diretta significa semplicemente controllare che il costo dei beni non superi il massimale specifico in €/kW o €/m² dell’Allegato I (ricordando sempre che i valori dell’Allegato I sono espressi al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla manodopera) per determinare la spesa massima ammissibile su cui calcolare il 50% o il 36% sul portale ENEA. Non serve alcuna asseverazione prezzi timbrata da un tecnico abilitato!

5. Dal Labirinto ENEA alla Liquidità Diretta del Conto Termico 3.0

Questo ennesimo cortocircuito redazionale nei Vademecum ENEA 2026 dimostra quanto il mondo delle detrazioni fiscali decennali sia diventato complesso, a fronte di aliquote ormai ridotte al 50% per la sola abitazione principale e al 36% per le seconde case e gli altri immobili (destinate a scendere ulteriormente nel 2027 a legislazione vigente).

Quando si interviene sulla sostituzione di impianti termici con pompe di calore, sistemi ibridi, generatori a biomassa o impianti solari termici, il Conto Termico 3.0 (D.M. 7 agosto 2025) permette invece di incassare il contributo a fondo perduto direttamente tramite bonifico GSE (in unica rata fino a 15.000 € o in 2/5 annualità), con massimali di costo specifico (Cmax) già integrati nelle formule di calcolo. Ed è proprio per confrontare in tempo reale i due regimi e verificare al centesimo incentivi, massimali e requisiti documentali che ho progettato il mio CT Simulatore 3.0.

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Domande Frequenti (FAQ)

Con i nuovi Vademecum ENEA 2026 serve davvero l’asseverazione di un tecnico sui costi dell’Allegato I per gli impianti sotto i 100 kW in detrazione diretta?

No. La frase presente a fine pagina 4 dei 6 Vademecum ENEA sugli impianti (che parla di asseverazione della congruità delle spese da parte del tecnico abilitato anche quando l’asseverazione tecnica è sostituita dalla dichiarazione del fornitore) è un refuso redazionale, smentito 10 righe più sotto nello stesso PDF (a pagina 5), nel Diagramma di Flusso ENEA del 23/09/2026, nel Punto 13.2 del D.M. 06/08/2020 e nella FAQ MiTE/ENEA n. 6.

Cosa bisogna fare allora con l’Allegato I quando l’asseverazione tecnica è sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore?

Come stabilito dal Punto 13.2 del D.M. 06/08/2020 e chiarito dalla FAQ n. 6 MiTE/ENEA, non serve né il computo metrico né l’asseverazione firmata da un tecnico abilitato, ma occorre comunque calcolare la spesa massima ammissibile verificando che il costo dei beni (al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari di installazione/manodopera) rispetti i tetti massimi specifici dell’Allegato I.

Quali sono i 6 Vademecum ENEA 2026 che contengono il refuso a pagina 4 e quali invece non lo riportano?

Il refuso compare a pagina 4 dei Vademecum ENEA del 23/09/2026 relativi a Pompe di calore, Caldaie a condensazione, Sistemi ibridi, Generatori a biomassa, Collettori solari termici e Building Automation, mentre non è presente nei Vademecum Serramenti e infissi e Schermature solari. In tutti i PDF, comunque, il paragrafo successivo a pagina 5 ribadisce che in detrazione diretta l’asseverazione sulla congruità delle spese non è necessaria.



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