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News del sito

Superbonus 110% – Risposte Ade 297 e 298

By Enrico Rovere  Published On 25 Maggio 2022

 Ancora 2 Risposte dell’Agenzia delle Entrate

 

 

Ciao e ben tornato sul mio blog…

Oggi 25/05/2022 l’agenzia delle Entrate ha pubblicato altre 2 risposte.

 Queste risposte le puoi scaricare direttamente da questo articolo cliccando sulle immagine oppure le trovi come sempre insieme a tutte le altre del 2022 a questa pagina:

Superbonus 110% 2022 – Risposte Interpelli Agenzia delle Entrate” – Enrico Rovere

 
 

Forse forse tra quelle di ieri e di oggi … due risposte potrebbero portare ad una conclusione interessante ad una domanda che molti  che molti si sono posti nei mesi passati…

 

Spero di riuscire ad approfondirle meglio con un video

N. 297/2022 – Superbonus-realizzazione di un muro di contenimento dell’edificio condominiale

testo vigente alla data del 21 marzo 2022

 

  • QUESITO: Il Condominio istante – per il tramite del proprio amministratore – fa presente che intende effettuare interventi di riduzione del rischio sismico sul fabbricato, composto da tre livelli, “situato a ridosso di una scarpata formata da strati di terreno di riporto e sottostante strati di natura sabbiosa”, secondo quanto attestato da una relazione geologica eseguita nel marzo 2015.
    L’Istante rappresenta che “si rende necessaria, ai fini di migliorare la staticità sismica dell’edificio di cui sopra, la costruzione ex-novo di un muro di sostegno a distanza di qualche metro e a servizio della struttura dell’edificio, ciò al fine di scongiurare fenomeni di disgregazione del terreno di fondazione dovuta ade compressione laterale del terreno”.
    In sede di integrazione documentale, è stata presentata la copia del verbale dell’assemblea condominiale del 10 dicembre 2021, in cui si è deliberato di procedere alla realizzazione di “un muro di contenimento atto a migliorare la stabilità sismica dell’edificio”, e copia della relazione tecnica redatta da un ingegnere incaricato dai condòmini di valutare la sicurezza dell’immobile in riferimento alla stabilità del sistema fondazione-terreno nella quale il tecnico incaricato ha dichiarato che: “appare chiara la necessità di un intervento che garantisca il contenimento del terreno prossimo al fronte della fondazione interessata. La tecnica offre varie soluzioni per un intervento di questo tipo e quelle più adeguate al caso in esame sembrano essere la realizzazione di un muro di sostegno a mensola o una paratia”. Tanto premesso, l’Istante chiede se le spese connesse alla realizzazione del suddetto muro di contenimento diano diritto alla detrazione prevista dall’articolo 119 del decreto legge19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus).

 

  • RISPOSTA: Tanto premesso, si fa presente che la risposta al quesito posto dall’Istante se l’intervento di realizzazione ex novo del muro di contenimento dell’edificio condominiale, al fine di garantire un adeguato confinamento del suo terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti, possa rientrare tra quelli utili alla riduzione del rischio sismico ammessi al Superbonus implica valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze dell’Agenzia delle entrate.  In particolare, l’eventuale riconducibilità dell’intervento descritto dall’Istante a quelli ammessi al Superbonus potrà essere valutata dal professionista incaricato tenuto, tra l’altro, ad asseverare – in base alle disposizioni di cui al citato decreto n. 58 del2017 – l’efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico, secondo quanto previsto dal citato articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto Rilancio.

N. 298/2022 – interventi di consolidamento antisismico ed efficientamento energetico effettuati su due edifici in comproprietà tra coniugi

testo vigente alla data del 21 marzo 2022

  • QUESITO: L’Istante rappresenta di essere comproprietario al 50 per cento con la moglie, in comunione di beni, di due edifici a prevalenza residenziale, entrambi su due piani. In particolare:
    – l'”edificio A” è costituito da n. 2 unità immobiliari residenziali (A/3) e n.1 pertinenza di una delle due unità residenziali (C/6);
    – l'”edificio B” è composto da n. 1 unità immobiliare residenziale (A/2) e da n. 1 negozio (C/1); la superficie dell’unità residenziale è superiore al 50 per cento della superficie complessiva (352 mq l’unità residenziale contro i 60 mq del negozio).
    Su entrambi gli edifici saranno effettuati interventi “trainanti” di efficienza energetica (cappotto termico) e antisismici; saranno, inoltre, effettuati interventi “trainati” di efficientamento energetico (sostituzione infissi, caldaia e posa di impianti fotovoltaici) sulle singole unità immobiliari residenziali e, nell'”edificio B”, sarà installato un ascensore.
    Tutte le unità immobiliari sono funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.
    In base a quanto appena esposto, l’Istante chiede:
    1) se può fruire del Superbonus relativamente a taluni interventi “trainati” di riqualificazione energetica, effettuati sulle 2 unità immobiliari residenziali e la relativa pertinenza dell'”edificio A”, sostenendone interamente le spese, e se la moglie può fruire della detrazione con riferimento alla medesima tipologia di interventi sulla sola unità residenziale (A/2) dell'”edificio B”, sostenendone interamente le spese;
    2) quali sono i limiti di spesa ammessi alla detrazione con riferimento agli interventi antisismici;
    3) se per i predetti interventi antisismici possa beneficiare, qualora si verificassero i presupposti richiesti (lavori eseguiti almeno al 60 per cento al 30 giugno2022), della proroga della detrazione al 31 dicembre 2022, come previsto dal comma8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio;
    4) se l’installazione di un ascensore, in presenza di persone ultrasessantacinquenni, quale intervento “trainato” da effettuare congiuntamente agli interventi antisismici “trainanti”, abbia la medesima scadenza di completamento di questi ultimi.
    Secondo quanto successivamente specificato dall’Istante in sede di integrazione tutte le unità immobiliari residenziali sono dotate di impianto di climatizzazione invernale preesistente.
  • RISPOSTA:
  • – primo quesito – nel caso rappresentato l’Istante potrà fruire del Superbonus con riferimento alle spese che sosterrà per gli interventi “trainati” di riqualificazione energetica delle unità immobiliari appartenenti all'”edificio A”, nel rispetto di ogni ulteriore requisito richiesto dalla norma e non oggetto del presente interpello. Ai fini della determinazione del numero massimo di due unità immobiliari, infatti, risulta ininfluente la circostanza che gli immobili oggetto di intervento siano in comunione di beni con la moglie o che quest’ultima fruisca, eventualmente, della medesima agevolazione per interventi di efficientamento energetico di cui abbia sostenuto le spese, effettuati su altri due immobili posti in comunione dei beni. Infine, come già rappresentato, ai fini del conteggio in esame, non si dovrà tenere conto di eventuali pertinenze delle unità residenziali.
  • – secondo quesito – l’Istante potrà fruire del Superbonus relativamente agli interventi antisismici, nel limite massimo di spesa ammissibile pari, per l'”edificio A”, a 288.000,00 euro, (96.000 euro per 3 unità immobiliari) per l'”edificio B”, a 192.000 (96.000 euro per 2 unità immobiliari).
  • – terzo quesito – nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico effettuati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, con una percentuale di detraibilità del110 per cento fino al 31 dicembre 2023 e decrescente a partire dall’annualità 2024.
  • – quarto quesito – si ritiene che l’Istante potrà beneficiare del Superbonus per l’installazione dell’ascensore nell'”edificio B” a condizione che essa avvenga nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti” ed entro il 31 dicembre 2025, periodo di vigenza dell’agevolazione in base al succitato comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

Ciao! Al prossimo articolo e se ti va dirmi una mano condividi l’articolo con i tuoi contatti e/o sui tuoi social!

 

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