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Iniziamo a parlare di queste nuove possibilità che si delineano per il mondo delle strutture ricettive. La pagina continuerà come sempre a seguire l’evoluzione delle cose.

Febbraio 2022 

Qualche aggiornamento in questi articoli  

Clicca qui per il primo articolo

Clicca qui per il secondo articolo

Clicca qui per il terzo articolo

 

AL 22/02/2022 abbiamo i modelli, il Fac- simile della richiesta e la piattaforma aperta in attesa che si possano inserire le domande

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale  (n. 265 – 6/11/2021) , e inizierà a breve l’iter per la conversione in legge, il decreto attuativo del PNRR collegato al Recovery Plan (DL 152/2021). 
Il decreto contiene una serie di misure per favorire investimenti in sostenibilità ed efficienza energetica, tra queste  

Le due misure di cui parliamo si collocano all’interno di un  pacchetto di misure da quasi 2 miliardi di euro, da investire nel turismo, anticipate dal Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ed hanno un  orizzonte temporale di medio termine con l’obiettivo di innalzare la qualità delle strutture ricettive.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione quindi, il Ministero del turismo dovrebbe pubblicare le modalità operative per la gestione degli incentivi.

 

1 – Superbonus 80% alberghi

Il decreto prevede un credito di imposta dell’80% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle strutture. Tale credito non rileva ai fini IRAP ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 senza applicazione di limiti, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello degli interventi. E’ prevista la possibilità di cessione del credito, con le regole già conosciute. 
Sono stati stanziati 500 milioni di euro: 100 per il 2022, 180 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 per il 2025.  I contributi verranno erogati in funzione dell’ordine cronologico delle richieste, fino ad esaurimento dei fondi.

2 – Contributo a fondo perduto per gli alberghi (CFP)

Il decreto introduce un contributo a fondo perduto di massimo 40.000 euro, aumentabile in presenza di talune condizioni, come gli investimenti in digitalizzazione e innovazione o la decisione di operare nelle Regioni del Mezzogiorno.

Il CFP non può eccedere il 50% delle spese ammissibili ed è concesso nella misura massima di 100 mila euro. In pratica, alle imprese del turismo è riconosciuto un CFP di importo massimo 40mila euro, elevabile:

  • di altri 30mila euro per interventi di digitalizzazione e innovazione sul 15% dell’investimento,
  • di altri 20mila euro per imprenditoria femminile oppure imprenditoria giovanile (società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, società di capitali con almeno i due terzi delle quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani, imprese individuali gestite da giovani),
  • di altri 10mila euro per le imprese del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
 

Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a fine lavori ma è possibile chiedere un anticipo fino al 30% presentando garanzia fideiussoria rilasciata da una banca, un’impresa assicurativa o un intermediario finanziario iscritto al relativo albo (articolo 106, Dlgs 385/1993), oppure tramite cauzione (contanti, bonifico, assegni circolari o titoli di Stato).

Beneficiari

Sono le imprese del turismo di tipo alberghiero, le strutture che svolgono attività agrituristica e quelle ricettive all’aria aperta (campeggi), le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici.

Spese ammesse

Gli interventi ammissibili alle agevolazioni devono essere realizzati tra la data di entrata in vigore del decreto (7 novembre 2021) ed il 31 dicembre 2024.

Sono ammissibili i seguenti interventi:  

  1. incremento efficienza energetica e riqualificazione antisismica,
  2. eliminazione barriere architettoniche,
  3. opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei primi due punti,
  4. realizzazione di piscine termali e acquisizione attrezzature e apparecchiature per le attività termali,
  5. digitalizzazione (wi-fi, siti web responsive per il Mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi turistici su siti e piattaforme specializzate, consulenza per comunicazione e marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità di cui all’articolo 9, comma 2, Dl 83/2014).

Cumulabilità

Il cumulo tra i due incentivi è ammesso soltanto a condizione che non venga superato l’ammontare dei costi sostenuti.

Inoltre vanno  rispettate le condizioni e i limiti europei previsti per gli aiuti de minimis, tenendo conto delle deroghe concesse dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Entrambi gli incentivi – non cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni concesse per i medesimi interventi –  sono erogati fino a esaurimento delle risorse (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025), con una riserva del 50% per investimenti di riqualificazione energetica, sempre in ordine cronologico.

Presentazione richiesta incentivo

Gli interessati devono presentare domanda telematica in cui auto-dichiarano il possesso dei requisiti, secondo modalità rese note da un provvedimento del Ministero del Turismo.

Per le spese ammissibili non coperte da incentivi (credito d’imposta e contributo a fondo perduto), si può chiedere un finanziamento agevolato se almeno il 50% di tali costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.
 

 

Normativa e prassi

Articolo 1, commi da 1 a 17 del DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021 , n. 152 – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Cliccando qui per leggere i riferimenti della legge

Art. 1

Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche

1. Al fine di migliorare la qualita’ dell’offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita’ attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e’ riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all’80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024.

2. Per i soggetti di cui al comma 4 e’ riconosciuto altresi’ un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto e’ riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che puo’ essere aumentato anche cumulativamente:

a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;

b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la societa’ abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le societa’ cooperative e le societa’ di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le societa’ di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con eta’ compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa e’ ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5. L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto e’ erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facolta’ di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita’ previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita’ o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione.

4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attivita’ agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonche’ alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:

a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformita’ alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

c) interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);

d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attivita’ termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

e) spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, e’ possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante «Modalita’ di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilita’ a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

8. Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al terzo periodo, il Ministero del turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalita’ telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonche’ le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d’imposta concesso sono trasferite sulla contabilita’ speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d’imposta e’ cedibile, in tutto o in parte, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta e’ usufruito dal cessionario con le stesse modalita’ con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta, il Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Il Ministero del turismo provvede alle attivita’ di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le modalita’ attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita’ del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero del turismo, pubblica un avviso contenente le modalita’ applicative per l’erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2, ivi inclusa l’individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.

10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L’esaurimento delle risorse e’ comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

11. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Agli interventi conclusi prima dell’entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d’imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1 e’ ulteriormente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Conseguentemente, all’articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «per i tre periodi d’imposta» sono sostituite dalle seguenti: «per i due periodi d’imposta».

14. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2, sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19». Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo e del grado di raggiungimento degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacita’ ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

16. Sono abrogati i commi 2-ter e 5, dell’articolo 10 del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

17. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita’ di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. L’attuazione dell’intervento garantisce il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

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