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Superbonus 110% e PREZZI UNITARI – Chiarimenti dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM 58/2017

By Enrico Rovere  Published On 25 Marzo 2021

Superbonus 110% altri bonus e PREZZI UNITARI

Chiarimenti dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM 58/2017

Superbonus 110% – Alcuni chiarimenti sui prezzari, sulle asseverazioni ed passaggi di classe sismica, EcoSismabonus

Ovviamente pur rendendovi disponibile l’intero docuemnto qui trattero sono l’aspetto dei prezzi unitari e no parleremo di sismabonus

Il lavoro della Commissione

La Commissione di Monitoraggio per il Superbonus 110%, prevista dall’art 4 del DM 58/2017, è composta da esponenti di MISE, MEF, ENEA, Agenzia delle Entrate, ANIA, ANCE, CNAPCC e CNI.

Insediata presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha lo scopo di eliminare il maggior numero di incertezze possibili nella applicazione del complesso quadro legislativo introdotto dal DL Rilancio.

Le risposte, non essendo relative a quesiti posti da soggetti interessati ad un loro specifico caso, come per esempio interpelli posti all’Agenzia delle Entrate, ma a quesiti posti da soggetti istituzionali, acquistano un carattere di generalità che è utile ai colleghi ed a tutti i soggetti impegnati sul campo.

Esse vengono licenziate sempre all’unanimità; l’Agenzia delle Entrate, al pari degli altri soggetti coinvolti, le diffonde poi per i canali istituzionali al pari degli altri soggetti presenti.

Prezzi unitari
Riepilogo in tema di ECOBONUS

Su specifica richiesta è stato affrontato il tema dei “prezzi unitari” da adottare per la stesura del computo metrico estimativo da allegare all’asseverazione sul rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento.
In tal senso il D.M. 06/08/2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”) introduce alcuni criteri di riferimento, indicando come prioritari i costi desunti riportati nei prezzari Regionali (o delle province autonome) territorialmente competenti, oppure in alternativa i prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.

Dopo un’articolata discussione sul reale significato del termine in alternativa, è stata accettata la ns. tesi del CNI e la Commissione ha ritenuto di stabilire che il computo metrico estimativo possa essere redatto utilizzando voci desunte dai due suddetti prezzari anche contemporaneamente, avendo cura di scegliere sempre quella tecnicamente più pertinente con l’effettiva lavorazione da effettuare che può essere presente in uno dei due prezzari indistintamente. Tale affermazione è suffragata anche dal fatto che il Decreto Requisiti Tecnici non prevede alla lettera “A” del punto 13 dell’allegato una specifica priorità tra le due tipologie di prezziario ammesse.

Ovviamente, nel caso in cui nessuno dei prezzari citati riporti la voce relativa ad un qualsivoglia intervento, se ne potrà determinare il relativo prezzo in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.

Per quanto riguarda gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi – che secondo il punto 13.1.c dell’Allegato “A” al D.M. 06/08/2020 “Requisiti tecnici” sono anch’essi ammessi alle detrazioni – si è fatto notare che nei moduli “tipo” delle asseverazioni allegati all’altro D.M. 06/08/2020, compaiono sempre e solo i riferimenti ai “costi complessivi previsti in progetto per i lavori”, dizione che non sembra coerente con il disposto del D.M.

In tal senso la Commissione ha confermato che nei costi complessivi previsti in progetto per i lavori vanno inseriti tutti i costi, compreso anche quello relativo alle spese tecniche, in piena coerenza con quanto riportato al comma 15 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 e s.m.i.

A tal proposito, al fine di facilitare gli utenti, nei relativi campi del portale ENEA è stata inserita una apposita lunetta esplicativa che chiarisce quali siano i vari costi da inserire, tra cui gli oneri professionali.

Quesito 1 – “PREZZI UNITARI”

Per quanto riguarda i requisiti per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali è specificatamente richiesta la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo introdotti dal D.M. 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”).
In tal senso, l’Allegato “A” al citato decreto prescrive al punto 13.1 che la documentazione che deve essere predisposta da Tecnico abilitato comprenda il computo metrico estimativo e l’asseverazione sul rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, secondo i seguenti criteri:

a) i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi riportati nei prezzari Regionali (o delle province autonome) territorialmente competenti, in alternativa il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
b) nel caso in cui i suddetti prezzari non riportino voci pertinenti si può determinare i nuovi prezzi in maniera analitica, eventualmente avvalendosi dei prezzi indicati nell’Allegato I.

Per quanto riguarda l’indicazione di cui al punto a) sussiste il problema dell’eventuale gerarchia delle voci e ci si domanda:

• i prezzari Regionali devono essere utilizzati in modo prioritario ricorrendo ai prezzari DEI solo in caso di mancanza di riferimenti specifici alle singole voci?
Oppure la dizione “in alternativa” consente al progettista di usare gli uni o gli altri a proprio giudizio
• in un singolo computo metrico estimativo sarà quindi possibile fare riferimento contemporaneamente ad alcune voci dei prezzari Regionali e ad altre voci dei Prezzari DEI, e poi eventualmente anche a nuovi prezzi determinati analiticamente?

Risposta
La Commissione ritiene che il computo metrico estimativo possa essere redatto utilizzando, di volta in volta, le voci dei due prezziari ammessi all’utilizzo, nel presupposto che il tecnico incaricato scelga sempre la voce di prezzo tecnicamente pertinente con l’effettiva lavorazione da effettuare, che può essere presente in una dei due prezziari indistintamente. Tale affermazione è suffragata anche dal fatto che il Decreto Requisiti Tecnici non prevede alla lettera “A” del punto 13 dell’allegato una specifica priorità tra i due prezziari ammessi.

 

Concludendo:

Nel documento che potete scaricare cliccando qui di seguito ci sono altre interessanti risposte principalmente improntate sul sismabonus

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