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Superbonus 110% – Decreto Aiuti – Cessione del credito si ricambia – FAQ Ade frazionabilità credito

By Enrico Rovere  Published On 20 Maggio 2022

S.P.Q.R. – Sono pazzi questi Romani

 

Ciao e ben tornati..

Con il precedente articolo vi avevo comunicato la Pubblicazione del Decreto Aiuti n 50/2022, messo a disposizione il testo coordinato degli art 119 e 121 del DL rilancio ed accennato ad alcuni deghli aspetti per noji importanti.

Clicca qui per il primo l’articolo

Ora vorrei approfondire un pò per quanto possibile, visto che per certi aspetti non è certo un argomento usuale e conosciuto credo a nessuno nel nostro campo, la modifica, anzi l’ennesima modifica apportata alla Cessione del credito ed allo Sconto in Fattura senza dimenticare l’importante FAQ annunciata ed ora pubblicata dell’Agenzia delle Entrate sulla Frazionabilità dei crediti.

Partiamo da quest’ultima in ordine cronologico

Promemoria: come sempre, essendo un Decreto Legge dovrà essere convertito in legge…. 

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PUNTO 1 – Cessione crediti per singole annualità

Dal primo maggio è scattato il divieto di cessione frazionata dei crediti. Chiaro che anche in questo caso le cose cambiavano in base alla interpretazione della norma.  

 

Qualche giorno fa prima il Ministro dell’Economia Daniel Franco  e poi il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ruffini avevano anticipato l’uscita di una comunicazione ufficiale dell’agenzia al riguardo.

In sostanza avevano già anticipato che  il divieto scatterebbe soltanto per il frazionamento di importi minori all’interno dell’annualità in fatti con la cessione di un’intera annualità, i codici identificativi (introdotti a partire dal primo maggio) consentono comunque il tracciamento del credito.

In sostanza la normativa «consente, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere o di compensare le singole annualità di cui il credito si compone anche riferite al singolo beneficiario, purché la singola annualità non venga ulteriormente frazionata in un momento successivo». 

 

Quindi ora nella piattaforma di AdE per la cessione dei crediti  i crediti d’imposta sono suddivisi all’interno dei cassetti fiscali, in cinque categorie:

 

1.cedibili a chiunque e poi due volte a soggetti qualificati,
2.cedibili due volte a soggetti qualificati,
3.cedibili una volta a soggetti qualificati,
4.cedibili una volta a chiunque,
5.cedibili più volte a chiunque.

 

 

A seguito di tutto ciò il 19 maggio 2022 è stata pubblicata la seguente FAQ 

 

Faq del 19 maggio 2022

A seguito dell’introduzione del divieto di cessione parziale e della tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, come potranno avvenire le cessioni dei crediti successive al primo esercizio dell’opzione (prima cessione o sconto in fattura)?

Il comma 1-quater dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto in sede di conversione del decreto Sostegni-ter (decreto-legge n. 4 del 2022), ha stabilito che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive; a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

In proposito, si rende noto che, in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa.

A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.

Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

Le suddette disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, che saranno caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022).

Sicuramente questa è una buona notizia…  Cosa che non sono sicuro si possa dire del prossimo argomento…..

PUNTO 2 – Modifiche alla Cessione del credito 

La 4° Cessione va in pensione da neonata

 

Pochi giorni di vita e Stop alla “quarta cessione” e possibilità per le Banche di cedere sempre il credito a soggetti qualificati. 

 

Abbiamo visto come l’articolo 14 del DL “Aiuti” modifica il comma 1 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio n. 34/2020.

 

E’ stato previsto che alle banche – ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 –  è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2 -quinquies , del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

 

Le operazioni di cessione vanno inserite nell’apposito piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Entrate: nel momento in cui viene inserita la prima si attribuisce un codice, una sorta di bollino blu, che ne consente poi la tracciabilità.

Questo sistema alla luce della FAQ vista prima consente di attribuire il codice alle singole annualità.

Versione precedente

Rispetto alla precedente versione, adesso non è più consentito alle banche di cedere (solo in caso di bisogno) il credito a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. 

Si è andati a modificare la possibilità di usufruire della quarta cessione del credito, introdotta dal decreto Energia infatti ora è concesso alle banche di cedere i crediti ai propri correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali, o alla banca capogruppo, sin dal secondo passaggio.

 Fin da subito, ovvero dal secondo passaggio, è possibile cedere i crediti ai propri correntisti “professionali”.

Ma chi sono questi “Clienti Professionali” ?

Di sicuro non è argomento di cui mi intendo … sia chiaro…

Vi riporto un pò di riferimenti per quanto mi è possibile. La cosa pare essere regolata dal REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 16190 DEL 29.10.2007 

Un cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

Qui l’estratto dell’ allegato 3 del Regolamento Consob:

Si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:

(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:

  1. a) banche;
  2. b) imprese di investimento;
  3. c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
  4. d) imprese di assicurazione;
  5. e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
  6. g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
  7. h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals)
  8. i) altri investitori istituzionali;
  9. l) agenti di cambio;

(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

— totale di bilancio: 20 000 000 EUR,

— fatturato netto: 40 000 000 EUR,

— fondi propri: 2 000 000 EUR.

(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Conclusioni….. Peggiora la Cessione del Credito???

 

Non posso certo parlare con molte certezze come sento e leggo fare da molti altri. Sinceramente però posso ovviamente sperare in bene ma a primo impatto non penso sia una modifica così migliorativa. Anzi forse alla luce anche del chiarimento sulla frazionabilità forse la versione precedente con la quarta cessione era migliore.

Ma spero di sbagliarmi. L ‘unica cosa certa è il caos che regna…  oltre al fatto che non sarà nemmeno questa la situazione definitiva.

 

 

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