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Superbonus 110% – Cessione/Sconto (2020)

Indice Superbonus 110%

Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione, introdotta dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, che punta a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni. Il meccanismo del superbonus prevede la possibilità di effettuare i lavori a costo zero per tutti i cittadini.

Attenzione

Come ormai chi mi segue ha imparato l’argomento detrazioni fiscali per edifici/impianti avrebbe tanto bisogno di una resettata! Vi riporto questa immagine che riassume le varie percentuali di detrazioni diverse prima dell’uscita di questo decreto.  Non è roba da paese “normale” ma per ora è così…  pare che la volontà di sistemare il tutto ci sia .. speriamo

Riepilogo

14/07/2020

Il Superbonus è legge.

17/07/2020

Qui potete scaricate gli articoli 119 e 121 di nostro interesse. Basta cliccare A QUESTO LINK

Qui di seguito uno schema super rapido dell’art 119 giusto per capire gli argomenti dei vari comma che lo compongono

Mappa mentale e video

24/07/2020

Qui potete scaricate gli articoli 119 e 121 di nostro interesse. Basta cliccare A QUESTO LINK

Qui di seguito uno schema super rapido dell’art 119 giusto per capire gli argomenti dei vari comma che lo compongono

Guarda i miei video dedicati al Superbonus 110% – Consigli e risposte su domande frequesti

Appena uscita la guida dell’Agenzia delle Entrate. Potete scaricarla clicca qui

ATTENZIONE LA VERSIONE AGGIORNATA LA TROVATE NELLA PAGINA 2021  cliccando q1ui 

Quadro definitivo per il Superbonus

08/08/2020

Sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate sia il Provvedimento del Direttore sulle modalità attuative per la cessione del credito e lo sconto in fattura che la Circolare 24/E di chiarimenti generali di applicazione

Qui di seguito una immagine riassuntiva

Attenzione prima di parlare dei requisiti specifici per un bonus fiscale o un qualsiasi altro incentivo i lavoro devono seguire ed essere fatti ovviamente nel rispetto di tutte e quante le leggi in vigore sotto tutti gli aspetti siano essi urbanistici di risparmio energetico strutturali ecc… esattamente come se no si richiedesse nessun incentivo

Potete scaricare la Circolare n. 24 del 8 agosto 2020 cliccando qui

Potete scaricare il Provv.-artt.-119-121-DL-Rilancio-08.08.2020 cliccando qui

Ho eliminato il modello di comunicazione e le istruzioni vista l’uscita dei documenti aggiornati del 12/10/2020 che trovate di seguito nella pagina

I dubbi non mancano speriamo in un super lavoro dell’ENEA!

Con la recente pubblicazione in gazzetta del decreto agosto vengono apportate le prime modifiche al Superbonus, la detrazione fiscale dell 110%.

DECRETO AGOSTO DL104/2020 – Il nuovo decreto, che dovrà essere convertito in legge:

  • art. 63 – quorum ridotto per le maggioranze condominiali necessarie per avviare i lavori;
  • art. 80 – permette l’accesso al Superbonus anche per gli immobili censiti nella categoria A9 (castelli e dimore storiche), purché aperti al pubblico.

Decreto agosto modifica Superbonus

27/08/2020

Con la recente pubblicazione in gazzetta del decreto agosto vengono apportate le prime modifiche al Superbonus, la detrazione fiscale dell 110%.

DECRETO AGOSTO DL104/2020 – Il nuovo decreto, che dovrà essere convertito in legge:

  • art. 63 – quorum ridotto per le maggioranze condominiali necessarie per avviare i lavori;
  • art. 80 – permette l’accesso al Superbonus anche per gli immobili censiti nella categoria A9 (castelli e dimore storiche), purché aperti al pubblico.

INTERPELLI AGENZIA DELLE ENTRATE
QUI DI SEGUITO POTETE SCARICARE GLI INTERPELLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SEMPRE AGGIORNATI

RISPOSTE AGENZIA DELLE ENTRATE – 2020

Qui di seguito potete scaricare gli interpelli dell’agenzia delle entrate sempre aggiornati

Apri qui e clicca sul testo per scaricare il PDF corrispondente

Risposta n. 325 – Detrazione delle pese sostenute dagli acquirenti delle cd.case antisismiche
Risposta n. 326 – Interventi realizzati su “unità collabenti”
Risposta n. 327 – Interventi realizzati su immobile in comodato d’uso gratuito
Risposta n. 328 – Interventi realizzati su “villetta a schiera”
Risposta n. 329 – Il Superbonus non si applica agli interventi realizzatisulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
Risposta n. 408 – articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio),
RISOLUZIONE N.60/E – Superbonus – interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari – Limiti di spesa- Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Risposta n. 432 – Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari (cd. eco bonus – Art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) – Contribuente in “regime forfetario”.
Risposta n. 455 – Accesso al Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge n. 34del 2020 per le spese di demolizione e ricostruzione di un edificio che noncostituisce “abitazione principale”
Risposta n. 486 – Accesso al Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge n. 34del 2020 da parte di un frontaliere svizzero
Risposta n. 499 – Superbonus – interventi di isolamento termico del lastrico solare di unedificio in condominio di proprietà esclusiva e installazione di un impiantosolare fotovoltaico connesso alla rete elettrica – limiti di spesa – Articoli119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Risposta n. 500 – Accesso al Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge n. 34del 2020 da parte di un condomino fiscalmente non residente
Risposta n. 521 – Superbonus – sostituzione delle pareti esterne dell’immobile, costituite inprevalenza da vetrate, con una parete in muratura – Articolo 119 deldecreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Risposta n. 523 – Accesso al Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge n. 34del 2020 in relazione alle spese da sostenere per interventi “trainanti” e”trainati”
Risposta n. 524 – Accesso al Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 per una unità immobiliare con accesso autonomo inclusa in uncondominio
Risposta n. 538 – Superbonus- interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio C/2con cambio di destinazione in residenziale – opzione per la cessione o losconto in luogo delle detrazioni – Articolo 119 comma 4, e articolo 121 deldecreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Risposta n. 562 – Superbonus- interventi di di ristrutturazione e riqualificazione energeticacon cambio di destinazione di uso di una pertinenza censita nella categoriaC/2 che sarà accorpata ad un immobile in categoria A/3 – Articolo 119comma 4, e articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020
Risposta n. 564 – LA INSERISCO ANCHE SE NON PARLA DI SUPERBONUS – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Demolizione di edificio esistente e costruzione di un nuovo edificio residenziale con aumento della volumetria – Quesiti imposte dirette e IVA.
Risposta n. 570 – Superbonus – BED and BREAKFAST – Interventi di riqualificazione energetica realizzati su unimmobile residenziale ad uso “promiscuo” – Articoli 119 e 121 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Risposta n. 571 – Superbonus – Accesso al regime previsto dall’articolo 119 e 121 deldecreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio) – Modalità dipresentazione dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) – DM 6agosto 2020
Risposta n. 572 – Superbonus – interventi “trainanti” e “trainati” su edificio residenziale ecommerciale. Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34(decreto Rilancio)
RISOLUZIONE N. 78/E – Divisione – Accesso al Superbonus da parte di una persona fisica non residente perinterventi su un edificio costituito da una unità immobiliare di cui è pienoproprietario e due unità immobiliari di cui è nudo proprietario – Articolo119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Risposta n. 596 – Superbonus – Accesso al Superbonus da parte di una persona fisica nonresidente – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decretoRilancio)
Risposta n. 597 – Superbonus – Accesso da parte di una persona fisica non residente -Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decretoRilancio)
Risposta n. 600 – Superbonus – Accesso al Superbonus in caso di sostituzione di una caldaiaa gasolio con uno scaldabagno a pompa di calore e una “termostufa apellet”- Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decretoRilancio)
Risposta n. 601 – Superbonus – Accesso al Superbonus da parte di una persona fisica nonresidente – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decretoRilancio
Risposta n. 602 – Superbonus – Accesso da parte di una persona fisica non residente -Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decretoRilancio)

Cliccando qui accederete alla pagina con le FAQ dell’Agenzia delle Entrate

Cliccando qui per accedere al file con le con le FAQ (MEF) 

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due Decreti che regolano l’accesso agli incentivi fiscali:

05/10/2020

Finalmente pubblicati i decreti compresi purtroppo ma come sempre di errori e imprecisioni.

Il decreto requisiti definisce i parametri tecnici ed i limiti prestazionali che devono rispettare gli interventi e le tecnologie per poter godere degli incentivi.

Il decreto asseverazioni definisce le informazioni che dovranno essere contenute nella documentazione redatta dal tecnico (Asseverazione).

 Lavori a cavallo tra vecchia e nuova normativa

I nuovi requisiti tecnici si applicano ai lavori iniziati dopo il 6 ottobre 2020, data di entrata in vigore del Decreto “Requisiti tecnici”. Per quelli iniziati prima, si applica, ove compatibile, il DM 19 febbraio 2007 in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica.

Per i lavori di riqualificazione energetica, iniziati prima che venissero definite le modalità per usufruire del Superbonus 110%, ma che possiedono i requisiti per ottenere la detrazione fiscale maggiorata, bisogna acquisire l’asseverazione contenente la dichiarazione di congruità delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio che ha introdotto il Superbonus) al 31 dicembre 2021 (data di scadenza del Superbonus 110%).

Per scaricare il Decreto requisiti ecobonus e gli articoli n. 119 e n.121 della legge “Rilancio” coordinati ed aggiornati con il Decreto Agosto vai alla pagina 2021 clicca qui.

Descrizione Decreto Requisiti Ecobonus

Il Decreto Requisiti Ecobonus ( sempre se hanno deciso il nome in modo definitivo e spero di si), sarà di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dopo la firma dei Ministri competenti. Il provvedimento riguarda le opere da Superbonus, Bonus facciate Ecobonus. Il mio consiglio è quello pe le persone comuni di leggersi la relazione che trovate in fondo al file scaricando qui sopra il decreto in modo tale da capire un po una volta per tutte da dove arriva tutto ciò e che in tempi record sono usciti decreti attesi da anni.

A cosa serve questo Decreto

Il DL Rilancio (DL 34/2020), convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto come tutti ormai sappiamo il Superbonus/SuperEcobonus, una detrazione al 110% per alcuni interventi sugli edifici con una detrazione delle spese in cinque  rate annuali di pari importo.
Il DL Rilancio richiamava la pubblicazione del presente decreto sui requisiti tecnici, già come detto previsto all’articolo 14, comma 3-ter, del decreto legge n. 63/2013. Un Decreto appunto di aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi che accedono al beneficio delle detrazioni, ricordiamo infatti che ancora fino ad oggi si utilizzavano decreti obsoleti e risalenti  al 2007-08.

In particolare, il Decreto disciplina i requisiti tecnici che gli interventi devono rispettare al fine di godere delle detrazioni fiscali per Ecobonus, per BonusFacciate e per SuperEcobonus 110%.

I requisiti sinteticamente si riferiscono alle seguenti tipologie di intervento:
a) interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio;
b) interventi di isolamento dell’involucro edilizio
c) interventi di installazione di collettori solari;
d) interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda-sanitaria;
e) installazione e messa in opera di dispositivi e sistemi di building automation.

Inoltre, lo stesso articolo 14, comma 3-ter, del decreto legge 63/2013 prevede che il decreto sui requisiti tecnici introduca anche massimali unitari di spesa per ogni singola tipologia di intervento. L’introduzione di tali massimali è volta ad ottimizzare il rapporto tra costo per lo Stato e beneficio in termini di risparmio energetico generato. E ricordo prevista già da alcuni anni!

Come si articola il Decreto

Nello specifico lo schema di decreto si sviluppa secondo i seguenti articoli e allegati:

Articolo 1: Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Definisce l’oggetto e il campo di applicazione del decreto dando elenco dei contenuti inseriti nel provvedimento. Elenca inoltre le definizioni applicabili ai sensi del decreto.

Articolo 2: Tipologia e caratteristiche degli interventi
Enumera nel dettaglio le tipologie di intervento che possono accedere ai benefici concessi dalle detrazioni fiscali oggetto del decreto, e definisce le loro caratteristiche rimandando agli appositi allegati tecnici.

Articolo 3: Limiti delle agevolazioni
Definisce, avvalendosi dell’opportuno allegato tecnico, i limiti delle detrazioni in termini di percentuali, di spesa ammissibile o di detrazione massima, nonché gli anni in cui ripartire la detrazione. Stabilisce, inoltre, che l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima è calcolato secondo quanto riportato all’allegato B.

Articolo 4: Soggetti ammessi alla detrazione
Definisce i soggetti ammessi ai benefici.

Articolo 5: Spese per le quali spetta la detrazione
Elenca, per ogni tipologia di intervento, le voci di spesa che rilevano al fine della determinazione dei limiti delle agevolazioni. Specifica, inoltre, che le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, sono ricomprese tra quelle agevolabili.

Articolo 6: Adempimenti
Enumera gli adempimenti che i soggetti ammessi sono tenuti a rispettare per avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico.

Articolo 7: Attestato di prestazione energetica
Disciplina i casi in cui è necessaria la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica (APE), per avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico. In particolare specifica che per gli interventi ai sensi del Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1 e 2, è necessario produrre gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento, rimandando all’allegato A, punto 12 le modalità per la redazione degli attestati per edifici con più unità immobiliari.

Articolo 8: Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni
Stabilisce che gli interventi che accedono alle detrazioni sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal decreto. L’asseverazione comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Definisce, inoltre, i casi in cui le asseverazioni possono essere sostituite da un’analoga dichiarazione resa dal direttore lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate.

Articolo 9: Trasferimento delle quote e cessione del credito
Definisce i casi relativi alle opzioni della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ai sensi dall’articolo 14 del D.L. n. 63/2013 e successive modificazioni, nonché per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ai sensi degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.

Articolo 10: Monitoraggio e comunicazione dei risultati
Disciplina le attività di monitoraggio dei risultati del meccanismo delle detrazioni fiscali assegnate ad ENEA al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l’efficacia dell’utilizzo delle risorse pubbliche impiegate allo scopo. Stabilisce, inoltre, che ENEA predisponga e trasmetta al Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto tecnico-economico relativo ai risultati dell’anno precedente, anche stimati.

Articolo 11: Controlli
Richiama la vigente disciplina dei controlli di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018 concernente le procedure e modalità per l’esecuzione dei controlli sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica.

Articolo 12: Disposizioni finali ed entrata in vigore
Disciplina l’entrata in vigore e definisce la casistica in cui taluni interventi siano stati avviati antecedentemente alla stessa.

Gli Allegati del Decreto

ALLEGATO A: definisce i requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali.
ALLEGATO B: riporta la tabella di sintesi degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali di cui al
presente decreto, specificando il riferimento legislativo, la detrazione massima o l’importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.
ALLEGATO C: definisce la scheda dati sulla prestazione energetica secondo i dati estratti dagli APE o AQE da compilare esclusivamente per via telematica sull’apposito sito ENEA.
ALLEGATO D: definisce la scheda informativa che elenca per soggetto beneficiario delle detrazioni e per immobile oggetto di intervento, le tipologie e le caratteristiche tecniche degli interventi realizzati.
ALLEGATO E: definisce i valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni negli interventi di isolamento termico.
ALLEGATO F: Definisce le prestazioni minime che le pompe di calore devono soddisfare per l’accesso alle detrazioni sia nel caso di pompe di calore elettriche che nel caso di pompe di calore alimentate a gas.
ALLEGATO G: Definisce i requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa devono possedere per l’accesso alle detrazioni. In particolare, stabilisce che nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, il generatore di calore deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore. In tutti gli altri casi, il generatore di calore a biomassa deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle.
ALLEGATO H: Definisce le modalità di calcolo delle prestazioni minime riportate nell’allegato A, punto 3, che i collettori solari devono possedere per accedere alle detrazioni fiscali.
ALLEGATO I: Definisce i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A

Descrizione Decreto Asseverazioni

Con questo provvedimento viene, pubblicata la modulistica che definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione, mentre diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.

Asseverazione

L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nei limiti previsti all’articolo 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio ed è redatta:
a) secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
b) secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

L’asseverazione  di congruità dei requisiti tecnici e delle spese degli interventi Superbonus e Sismabonus è prevista dal comma 13 dell’articolo 119, del Decreto Rilancio.  Esso dispone che “Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121: a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.

 

Inoltre, il comma 13-bis dello stesso articolo 119 prevede che “L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell’adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.”.

Sanzioni

“Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.”.

Pubblicata la prima versione delle FAQ -ENEA-  Risposte alle domande più frequenti

09/10/2020

Clicca qui per scaricare la FAQ ENEA – Risposte alle domande più frequenti

Approvato disegno di legge con modifiche

12/10/2020

Ampliamento della definizione di accesso autonomo

All’articolo 119 del Decreto Rilancio – decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.

Con la modifica introdotta dalla legge agosto vengono così resi agevolabili gli interventi su quelle unità, funzionalmente autonome, a prescindere se l’accesso autonomo avvenga attraverso una pubblica strada, un cortile o un vialetto privato.

Asseverazioni su parti comuni

All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:

“13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.

Il provvedimento permetterà di sbloccare l’accesso al Superbonus ai molti condomini, all’interno dei quali si trovano unità non in regola, ma solo nel caso di soli interventi sulle parti comuni: nel caso di interventi trainati che riguardano le unità immobiliari il tecnico dovrà sempre verificare la conformità urbanistica/catastale anche delle singole unità.

Il rischio che poteva sorgere con la versione precedente della norma, era che per le colpe/responsabilità dei singoli proprietari si potesse precludere l’accesso al Superbonus, a causa della non congruità delle singole unità, a tutti i condomini. Questo avrebbe comportato potenziale contenzioso per risarcimento.

Maggioranze condominiali ed assemblee condominiali in modalità videoconferenza

L’art.63 del decreto 104/2020 ha modificato il quorum per deliberare i lavori, riducendolo, facilitando di fatto l’accesso dei condomini a tale detrazione.

Il nuovo decreto, infatti, ha aggiunto alla legge Rilancio il comma 9 bis all’art.119, che riporta:

Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio.

Ricordiamo che invece la riforma del condominio del 2011 prevedeva, per delibere relative a tali interventi, un quorum pari ai 2/3 del valore dell’edificio.

Inoltre è stato previsto dalla legge agosto l’inserimento dopo il comma 5 dell’art. 66 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 recante “Disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie”, del seguente comma:

Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.

L’ok per le dimore storiche aperte al pubblico

L’art. 80, comma 6, del dl agosto include tra le categorie catastali che possono accedere alle detrazioni al 110% anche la categoria A9 purché essi siano aperti al pubblico: in pratica le dimore storiche ed i castelli aperti al pubblico.

La  legge Rilancio infatti prevedeva che fosse escluso l’accesso al Superbonus per le categorie catastali A1/A8/A9.

Aree colpite dal sisma: massimali aumentati del 50%

L’art. 57-bis della legge agosto modifica l’articolo 119 del dl n. 34/2020 aggiungendo i seguenti:

comma 1 -bis 

Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

In pratica si può usufruire del Superbonus per le spese eccedenti il contributo.

comma 4 -ter 

I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Praticamente i massimali per gli  interventi volti alla riduzione del rischio e all’efficientamento energetico, incentivabili tramite Superbonus, vengono incrementati del 50% se i relativi lavori sono effettuati nell’ambito della ricostruzione del Centro Italia colpito dai terremoti del 2016 e 2017.

Tali incentivi, che dunque raggiungono la percentuale del 165 per cento, sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati ad attività produttive

L’articolo 63, modificato durante l’esame in Senato, prevede che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi previste dal DL Rilancio sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Tale maggioranza si applica anche all’approvazione degli eventuali finanziamenti finalizzati agli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici, nonché all’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto delle detrazioni fiscali, di cui all’art.121 dello stesso DL Rilancio.

Inoltre, si stabilisce che, anche in assenza di espressa previsione nel regolamento condominiale, la partecipazione all’assemblea può avvenire anche in videoconferenza.

Per scaricare il Decreto requisiti ecobonus e gli articoli n. 119 e n.121 della legge “Rilancio” coordinati ed aggiornati con il Decreto Agosto vai alla pagina 2021 clicca qui.

Provvedimento del 12 ottobre 2020

12/10/2020

Con l’art. 121 del Decreto Rilancio è possibile fruire dello sconto o della cessione del credito per tutte le forme di detrazioni fiscali esistenti (dal 50% al 110%).

Occorre inviare telematicamente la comunicazione apposita all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato con il provvedimento in data 8 agosto.

Con il Provvedimento n. 326047 del 12/10/2020, l’Agenzia delle Entrate apporta delle modifiche al precedente modello, finalizzate alla gestione delle opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati dall’art. 121 del D.L. 34/2020.

Con l’art. 121 del Decreto Rilancio è possibile fruire dello sconto o della cessione del credito per tutte le forme di detrazioni fiscali esistenti (dal 50% al 110%).

Occorre inviare telematicamente la comunicazione apposita all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato con il provvedimento in data 8 agosto.

Con il Provvedimento n. 326047 del 12/10/2020, l’Agenzia delle Entrate apporta delle modifiche al precedente modello, finalizzate alla gestione delle opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati dall’art. 121 del D.L. 34/2020.

Clicca qui per scaricare il Provv 0326047 del 12 10 2020

Clicca qui per scaricare l’ All1_provv_12102020_istruzioni

Clicca qui per scaricare l’ All2_provv_12102020_modello

Clicca qui per scaricare l’ All_3_Provv_12102020_Specifiche_tecniche

Posa in opera da massimali: chiarimenti dal Mef

21/10/2020

“Per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre bisogna tener conto che il massimale non comprende: IVA, prestazioni professionali e spese relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie”. La risposta della Segreteria del Sottosegretario Villarosa al quesito di Finco circa l’interpretazione dell’ultimo capoverso della Tabella I del Decreto Requisiti tecnici.
Illustrissimo Signor Sottosegretario, nel restare in attesa dell’incontro (anche virtuale) di cui all’allegata nota, ci permettiamo intanto di chiederLe conferma dell’interpretazione secondo la quale i costi esposti nella Tabella I (vedi all.) di cui al DECRETO 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici” – cd. Ecobonus. (20A05394) (GU Serie Generale n.246 del 05-10-2020) – NON includono – oltre alle prestazioni professionali ed all’Iva – anche la posa in opera. Questa è l’interpretazione che diamo come Federazione poichè una ipotesi diversa, in senso restrittivo, sembrerebbe del tutto contraria alla ratio ed alla volontà espressa a più riprese dal Decisore, ma il vocabolo “complementari” si presta ad equivoci: infatti, in senso letterale, per “opere complementari relative alla installazione ed alla messa in opera delle tecnologie” potrebbero intendersi opere diverse dalla posa in opera stessa. La prudenza legata alla suddetta incertezza interpretativa sta creando non pochi problemi alla fluidità del mercato. In attesa di Suo riscontro, con ogni compatibile urgenza, La ringraziamo e salutiamo cordialmente.
Egregio Dott. Artale, in merito alla questione rappresentata con la mail in calce, si rappresenta quanto segue: Per gli interventi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo fissati dal Mise con il decreto requisiti tecnici. Tali massimali possono essere utili anche in caso di ricostruzione analitica del costo di interventi in tutto o in parte non presenti nei prezzari locali. A tal proposito l ’allegato I al decreto requisiti prevede che: “I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie”, con la conseguenza che per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre bisogna tener conto che il massimale non comprende: IVA, prestazioni professionali e spese relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie. In ogni caso per maggiori dettagli si invita a contattare direttamente il Mise.

Ulteriore conferma

22/10/2020

Lo ha confermato, per conto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro, il capo della segreteria particolare Daniele Della Bona, in risposta alla richiesta del Dott. Angelo Artale, Direttore Generale FINCO.

Premettendo che l’allegato I non è che un’indicazione residuale, come specificato dal punto 13.1 dell’Allegato A del medesimo decreto, le confermo che la posa in opera è esclusa. Ho sollecitato Enea per pubblicazione di una Faq o nota su questo”.

Appunti Webinar Enea + AdE

21/10/2020

Speciale Telefisco con AdE e MISE

27/10/2020

Checklist del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti

23/10/2020

Il visto di conformità è rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio.
Il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati. Torna quindi utile la check-list.

Via al sito per Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa

27/10/2020

Da oggi è possibile inviare all’ENEA sul sito detrazionifiscali.enea.it anche le asseverazioni e i documenti previsti nell’ambito della normativa sul Superbonus 110%. Il sito riceve anche la documentazione da Ecobonus e da Bonus Casa

https://detrazionifiscali.enea.it/

Appunti, Webinar, Anit + Ing. Prisinzano Enea

04/11/2020

Anche questa volta a disposizione un riassunto puntuale delle cose importanti del webinar in oggetto. Perdonatemi le imprecisioni ma la ho sistema un minimo questa notte ! Meriterebbe un video ma no so se riesco.
Argomenti:

  • PRECISAZIONE ISOLANTI
  • IMPIANTO PREESISTENTE
  • ISOLAMENTO DALL’INTERNO
  • SOSTITUZIONE IMPIANTO CON CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
  • DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
  • AMPLIAMENTI VOLUMETRICI E RECUPERI
  • PERTINENZE E LOCALI NON RISCALDATI
  • DEFINIZIONI DI FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE
  • CONDOMINI CON ALCUNE UI NON RISCALDATE – APE?
  • OPERE COMLEMENTARI ALLEGATO I
  • MODELLI ASSEVERAZIONE
  • domande varie

Audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate Avv. Ernesto Maria Ruffini

18/11/2020

In attesa di un nuovo importante e prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrare qui di seguito potete scaricare il verbale della Audizione sul tema del “Superbonus”, articoli 119-121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto Rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
 

Clicca qui per scaricare il verbale  

Per una micro sintesi trovi la mappa qui di seguito

Aggiornata la nota con le indicazioni tecniche e normative per l’ammissibilità

14/12/2020

Cosa ci aspetta adesso:

Nei prossimi giorni si spera la pubblicazione delle F.A.Q.  da parte del M.I.S.E. e dell’ENEA che dovranno fare chiarezza su parecchi aspetti dubbi e contorti e su casi non standard che ormai discutiamo da mesi.

Indicazioni tecniche e normative per l’ammissibilità

14/12/2020

Clicca qui per scaricare NOTA SULLA PRESTAZIONE DEI MATERIALI ISOLANTI

 

Emendamento 12.0106 NF – introduce un nuovo articolo 12-bis

21/12/2020

Approvato in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati un emendamento al Disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” Emendamento 12.0106 NF che introduce un nuovo articolo 12-bis che modifica la disciplina in materia di superbonus.

Clicca qui per scaricare l’emendamento approvato

Circolare N.30/E

22/12/2020

Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall’articolo119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) – Risposte a quesiti.

Clicca qui per scaricare la circolare

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