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Superbonus 110% – Detrazione VMC – Parte 1

By Enrico Rovere  Published On 13 Agosto 2020

Posso detrarre la ventilazione meccanica controllata? Posso detrarla al 110%? E’ una delle domande più gettonate da quando si parla del Superbonus. In data 25 luglio ho già pubblicato il video che vi ripropongo qui per fare il punto della situazione.

Se hai già visto il video vai avanti nella lettura mentre se non lo hai ancora visto ti consiglio caldamente di farlo per capire lo stato di fatto ad oggi per poter poi capire meglio quanto segue.

A questo punto analizziamo altri aspetti in attesa di chiarimenti ufficiali e che i produttori stessi si muovano in tale senso se sarà possibile farlo. Ho infatti anche sollecitato alcuni costruttori in modo siano loro a muoversi in questo senso come sempre successo in  passato.

A valle di tutto quanto già indicato nel video, sappiamo che il DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48 ha modificato la definizione di impianto termico

Esaminiamo queste definizioni che sono appunto del DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 ed s.m.i fino appunto alle ultime modifiche:

l-viciesquinquies) sistema di climatizzazione estiva o impianto di condizionamento d’aria: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata;

l-vicies sexies) sistema tecnico per l’edilizia: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi;

l-tricies) “impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

Sappiamo inoltre che l’ENEA ha provveduto immediatamente a modificare la FAQ che ora risulta la seguente: 

 

9.D (ex 24) Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una stufa a legna. Posso fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e installo una caldaia a condensazione?

Un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante. Per edificio vale la definizione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 192/05. Ancora, l’edificio è “esistente”, se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se vengono pagati i tributi dovuti. Inoltre, si ritiene che un impianto termico, per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto l-tricies del comma 1 dell’Art.2 del D.Lgs. 192/05, come modificato dal dl 4 giugno 2013, n.63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n.90, che qui si riporta: “Impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. Infine, anche qualora le precedenti condizioni fossero soddisfatte, occorre ricordare che il prerequisito per accedere alle detrazioni è sempre il conseguimento di un risparmio energetico e che questo è difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa, in quanto questa è considerata fonte fossile solo al 30% (cfr. FAQ 10.D).
In data 11 giugno 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo del 10 giugno 2020 n. 48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” (GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020). Pertanto, per gli interventi realizzati a partire da tale data, si applica la definizione di “impianto termico” riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. del 10 giugno 2020, che modifica l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e che si riporta di seguito per esteso:

“c) la lettera l- tricies ) è sostituita dalla seguente: «l tricies ) “impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate“.

Quindi detto questo facciamo alcune ipotesi.

Possiamo notare come della definizioni nuova di “impianto termico” siano presenti queste parole che appunto vi ho evidenziato “eventualmente combinato con impianti di ventilazione”.

Questo mi fa pensare che almeno nei casi in cui lo stesso apparecchio probabilmente uscito dalla fabbrica con unico codice prodotto possa usufruire della detrazione per esempio per il comma 347 – pompa di calore. Ovvero quando l’apparecchio è un aggregato compatto factory-made con pompa di calore e VMC.  Se così sarà ci dovranno indicare poi bene se e quali spese rientrano, se solo la macchina o la distribuzione sia che  essa sia solo aeraulica o anche aeraulica più idronica.

Vero è che nel Decreto Requisiti Ecobonus ( che deve ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale) non vedo traccia di requisiti per impianti di ventilazione ne quando si parla di pompe di calore ne quando si parla di caldaia per esempio.

Come accennato sopra spero che i produttori che sono i primi a dover cogliere queste cose di muovano per avere delucidazioni. Per ora quelli che ho sentito mi sono sembrati non molto “sul pezzo”. Vedremo.

Concludendo:

Come ormai avrete capito non concludiamo ma anche su questo aspettiamo le evoluzioni. Restate collegati e vi terrò aggiornati..


2 Comments


Antonio tasso
2 Maggio 2021 at 5:04 am
Reply

Mi scusi ..ho un rudere di tre vani al piano terra e due al piano primo tutti connessi da vani porta è scala. È discordanti il parere che il camino.posto al piano terra su di un lato dell edificio dia da solo i requisiti per l accesso all ecobonus. Posso conoscere la Vostra opinione è fonte per favore? Grazie


    Enrico Rovere
    2 Maggio 2021 at 10:12 am
    Reply

    Difficilmente si può asseverare e fare ape con un camino al servizio di più stanze.. trova i video sul mio canale… Pare che purtroppo anche se a voi piacerà modifichino dinuovo la definizione di impianto…. Vedremo

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