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Legge di bilancio (2020)

La legge di Bilancio 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e diventa operativa dal 1.1.2020

Con la pubblicazione in GU della Legge di Bilancio per il 2020, lo sconto in fattura regolato dall’art.10 della Legge 58 del 2019 viene sostanzialmente abolito, essendo applicabile solo a interventi del valore complessivo di almeno 200mila euro, nell’ambito di ristrutturazioni di primo livello. Rimane attiva, non modificata, la vecchia cessione del credito introdotta nel 2018, su 10 anni. Chiaramente è un’altra storia, soprattutto per i piccoli.

Vogliamo anche confermare che resteremo sull’argomento, per vedere se, anche nella nuova formulazione superstite, possano esservi spazi per opportunità.

Mi preme inoltre ricordare che questa pagina sarà in continua evoluzione ed aggiornamento e che quanto riportato risulta essere la valutazione personale del momento e che ovviamente potrà subire cambiamenti nel tempo grazie e soprattutto alla pubblicazione dei nuovi documenti per es dell’Agenzia delle Entrate.

11/12/2019 - PARTE 1
11/12/2019 - PARTE 1
30/04/2020 - PARTE 3

Cessione del credito

L’art.10 viene sostanzialmente ABROGATO, rimanendo in vigore solo per interventi importanti che riguardino la ristrutturazione dell’intero stabile. Ad essere più precisi riguarda interventi con spesa superiore ai 200mila euro e classificati come “ristrutturazione di primo livello” ai sensi del D.M. 26 giugno 2015. (clicca qui per sapere che cos’è una ristrutturazione di primo livello)

Dal punto di vista del cliente, tra Sconto diretto art.10 e Cessione del Credito, le differenze sono minime.

Si tratta sempre di pagare solo una parte dell’importo fatturato, compensando il resto con la cessione del diritto alla detrazione decennale. Dal punto di vista del fornitore, le cose sono un po’ diverse, in quanto potrà utilizzare il credito acquisito solo in 10 anni, invece che i 5 previsti dall’art.10

Di conseguenza, cambierà anche l’attualizzazione del valore della transazione, in quanto saranno da scontare 10 anni di interessi passivi, invece che 5.

D’ora in poi, quindi, non parleremo più dello SCONTO DIRETTO previsto dall’art.10 del Decreto Crescita, ma solo dell’opportunità della CESSIONE DEL CREDITO, prevista e ampliata nelle forme e nelle possibilità dall’articolo 14 comma 2-sexies della legge 90 del 2013

Che differenza c’è tra cessione del credito e sconto diretto?

La Cessione del Credito non si applica agli interventi relativi al Bonus Casa, nemmeno a quelli previsti dal comma H dell’art.16/bis del TUIR, ma solo agli interventi di Risparmio Energetico propriamente detto e definiti dalla legge 296/06, meglio specificata dall’art.14 della Legge 90/2013; quindi non è possibile utilizzare la Cessione del Credito, ad esempio, per i pannelli fotovoltaici.

Ecobonus, Bonus casa e Bonus Mobili

ATTENZIONE AGGIORNAMENTO IMPORTANTE DEL 25/03/2020

L’ENEA ha aggiornato i vademecum e confermato quello che sostenevo da gennaio ovvero che:

ECOBONUS per caldaie a condensazione ed infissi in certi casi sono ritornati al 65%!

Potete  trovarla l’articolo con tutte le spiegazioni cliccando qui 

Ecobonus, Bonus casa e Bonus Mobili vengono prorogati, alle stesse condizioni, per un ulteriore anno solare, fino al 31.12.2020

Non sono previsti inasprimenti nelle condizioni tecniche (trasmittanze, rendimenti ecc.)

Non si prevedono modifiche sostanziali nella parte operativa (dichiarazioni all’ENEA, ritenuta dell’8% ecc..)

Bonus Facciate

ATTENZIONE AGGIORNAMENTO IMPORTANTE DEL 15/02/2020

L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la Guida BONUS FACCIATE

Potete  trovarla nella pagina che ho dedicato al Bonus in oggetto cliccando qui 

Viene introdotto un nuovo BONUS FACCIATE, che copre fino al 90% della spesa sostenuta per il rifacimento o la manutenzione delle facciate dell’intero stabile.

Al di la di considerazioni personali sulla bontà o meno del provvedimento riportiamo alcune indicazioni in attesa anche qui di quelli che saranno sicuramente molti aspetti da chiarire nel tempo.

Il bonus facciate NON COPRE le parti trasparenti, quindi le finestra che insistono sulla facciata non possono godere del 90% ma solo del 65% (se l’intervento è condominiale) o del 50% (se l’intervento è del singolo condomino).

I commi da 219 a 224 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 stabiliscono la detraibilità dall’imposta lorda del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone.

Qui di seguito l’estratto del testo di legge:
219. Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento all’imposta lorda pari al 90 per cento. 220. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno  2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. 221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. 222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. 224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.

L’articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968, prevede la definizione di zone territoriali omogenee.

Qui di seguito potete scaricare il testo coordinato

Decreto-legge del 04/06/2013 n. 63 modificato dalla Legge del 27/12/2019 n. 160, Articolo 1

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche’ altre disposizioni in materia di coesione sociale.

Clicca qui per scaricare il testo coordinato

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Tutti i segreti ed i miei consigli per affrontare la richiesta di conto termico e detrazioni fiscali senza brutte sorprese.

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